Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

Beni mobili di proprietà di terzi rinvenuti presso i beni mobili registrati

  • Alessandra Mazzola

    SALERNO
    03/07/2019 20:15

    Beni mobili di proprietà di terzi rinvenuti presso i beni mobili registrati

    Salve,
    sono Curatore di un fallimento di una società che operava nel trasporto in conto terzi. In sede di accesso e di apposizione dei sigilli sui beni mobili registrati di proprietà della società fallita ho rinvenuto beni di proprietà di terzi (come appurato dai documenti di trasporto consegnati alla scrivente). Ho provveduto a contattare il vettore (ditta di trasporti che si era servita della società fallita quale sub vettore) la quale mi ha chiesto la possibilità di fare istanza al giudice e a proprie spese ritirare la merce per consegnarla al proprietario.
    Nonostante questa disponibilità da parte della ditta di trasporti "vettore" per risolvere al più presto il problema, devo in ogni caso rendere edotta la proprietaria dei beni che questi si trovano oggi su un veicolo della società fallita o non rileva dato che il possesso dei beni si trova presso il vettore?
    Certamente è più opportuno per il fallimento a che il trasporto avvenga a carico del vettore diversamente chiedere al g.d. l'esercizio provvisorio dell'impresa ma dal quale il fallimento non incasserebbe nulla dato che il trasporto è stato già pagato dal vettore alla società fallita.
    Nel ringraziare per quanto andrete a fare.
    Saluti
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      04/07/2019 18:50

      RE: Beni mobili di proprietà di terzi rinvenuti presso i beni mobili registrati

      Quella prospettata è una soluzione "alla buona", probabilmente molto efficace ma non rispettosa della legge. In effetti lei ha trovato un automezzo del fallito carico di merce sicuramente di terzi che l'avevano affidata d un vettore che poi si era rivolta al subvettore fallito , per cui ricorre l'ipotesi di cui all'art. 87bis, per il quale, appunto, "In deroga a quanto previsto dagli articoli 52 e 103, i beni mobili sui quali i terzi vantano diritti reali o personali chiaramente riconoscibili possono essere restituiti con decreto del giudice delegato, su istanza della parte interessata e con il consenso del curatore e del comitato dei creditori, anche provvisoriamente nominato", e, in tal caso, tali beni "possono non essere inclusi nell'inventario".
      Il dubbio nel caso è chi può fare la richiesta di restituzione se , cioè, possa farla il vettore o necessariamente i proprietari della merce. Considerato che la restituzione di cui all'art. 103 l.f. non presuppone necessariamente un diritto reale in capo al richiedente, ma può essere dettata anche da un rapporto obbligatorio che giustifica la restituzione, a noi sembra che il vettore abbia la legittimazione per avanzare la richiesta di cui all'art. 87bis avendo lui dato avendo dato l'incarico al subvettore fallito di trasportare la merce ed avendola a questi consegnata. Sarebbe opportuno informarsi se il giudice delegato è d'accordo su questa soluzione, perché come si diceva la via da seguire è quella di cui all'art. 87bis l.f. , che richiede un decreto del giudice delegato.
      Zucchetti SG srl