Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

richiesta ammissione spese legali per l\'intervento esecuzione immobiliare

  • Pierpaolo Argiolas

    Cagliari
    07/07/2010 12:57

    richiesta ammissione spese legali per l'intervento esecuzione immobiliare

    In sede di verifica dello stato passivo un creditore chiede l'ammissione, oltre che delle spese legali relative al processo monitorio, delle spese legali sostenute per l'intervento nella procedura di esecuzione immobiliare promossa da un altro creditore. Si chiarisce, poi, che l'importo richiesto non risulta essere stato liquidato dal Giudice delle Esecuzioni.
    Vorrei sapere se tali spese sono ammissibili o meno. Grazie per l'attenzione
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      08/07/2010 09:46

      RE: richiesta ammissione spese legali per l'intervento esecuzione immobiliare

      Le spese di intervento nell'esecuzione sono dovute,anche se non liquidate in quella sede, ove probailmente non su e' arrivati alla fine. Alle stesse,pero' non compete il privilegio ex art. 2770 cod.civ. perche' non hanno avuto alcun effetto utile per i creditori , posto che la consrvazione del bene e'ricollegabile al pignoramento del creditore procedente.
      Zucchetti SG Srl
      • Paolo Rosa

        roma
        16/02/2021 11:55

        RE: RE: richiesta ammissione spese legali per l'intervento esecuzione immobiliare

        mi collego alla risposta per chiedere se il privilegio delle spese d'intervento non spetti anche nel caso che il credito azionato dall'interveniente sia a sua volta privilegiato (credito di lavoro)
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          16/02/2021 19:44

          RE: RE: RE: richiesta ammissione spese legali per l'intervento esecuzione immobiliare

          La questione è dubbia. E' vero, infatti, che l'art. 2749 c.c. stabilisce che "il privilegio accordato al credito si estende alle spese ordinarie per l'intervento nel processo di esecuzione", ma tale norma è richiamata nel fallimento dall'art. 54 solo per quanto riguarda "l'estensione del diritto di prelazione agli interessi" e non per la parte che regola le spese dell'intervento. Di queste risponde l'esecutato, e quindi il fallimento per il principio posto dall'art. 95 c.p.c., ma non ricorre nel fallimento la ragione che giustifica l'eventuale privilegio in quanto l'intervento non realizza la tutela della massa dei creditori, ed infatti la normativa sui privilegi richiama solo gli artt. 2755 e 2770 c.c. (cfr. art. 2777 c.c.).
          Noi abbiamo detto più volte che dal combinato disposto degli artt. 95 c.p.c. e 54 comma 1° L.F. si ricava che le spese per la domanda di insinuazione, in quanto dirette a realizzare l'intervento dei creditori nella procedura esecutiva concorsuale, sono a carico del fallito e che le stesse devono avere lo stesso trattamento del credito cui si riferiscono, ma questa fattispecie non è comparabile a quella in esame. In questi precedenti veniva valorizzato il concetto di spese, contenuto nel primo comma dell'art. 54 l. fall., secondo cui "I creditori garantiti da ipoteca, pegno o privilegio fanno valere il loro diritto di prelazione sul prezzo dei beni vincolati per il capitale, gli interessi e le spese", ma bisogna fare un salto ulteriore per riferire le spese di cui tratta questa norma, sicuramente riferibile alle spese nel fallimento, tra cui quelle per l'insinuazione, anche a quelle di intervento nella precedente esecuzione.
          Zucchetti SG srl