Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

Scioglimento da contratti di locazione finanziaria

  • Giuseppe Franco

    Nocera Inferiore (SA)
    28/07/2021 17:29

    Scioglimento da contratti di locazione finanziaria

    Salve,
    in qualità di Curatore fallimentare mi accingo, per la prima volta, ad analizzare le peculiarità involgenti i contratti di locazione finanziaria in combinato disposto con il tessuto normativo di riferimento.
    Pertanto, al fine di avere un Vostro prezioso contributo, significo quanto segue.
    La fallita società aveva stipulato diversi contratti di locazione finanziaria che risultano ancora pendenti alla data di dichiarazione di fallimento.
    Ora, ferma restando la valutazione operata in ordine all'assenza di utilità (valore di riscatto verosimilmente pari o superiore al valore di mercato dei relativi beni), nonché all'impossibilità, allo stato attuale della procedura, di adempiere, in caso di subentro, alle clausole contrattuali ivi previste, mi pongo dei quesiti su come conciliare le attività d'inventario e quelle relative alla restituzione dei beni alle società concedenti.
    Pertanto, previa autorizzazione del G.D. (in funzione vicaria del non costituito Comitato dei Creditori), il Curatore comunicherà alle società concedenti lo scioglimento dai contratti di leasing.
    Successivamente, da un'armonica lettura del tessuto normativo di riferimento, il Curatore, in ragione della chiara riconoscibilità dei beni (automezzi), potrebbe non inventariare i beni oggetto dei contratti di locazione finanziaria, in ossequio al comma secondo dell'art. 87-bis l.f., ed "invitare" le società concedenti a trasmettere un'istanza finalizzata alla restituzione dei beni che sarà, poi, effettuata giusta emissione di relativo Decreto ad opera del G.D..
    Diversamente, se si procedesse all'inventario di tali beni, la società concedente dovrebbe trasmettere apposita domanda di rivendica e per la relativa restituzione si dovrà attendere l'esecutività dello Stato Passivo, dovendo, del pari, analizzare l'aspetto involgente la Custodia dei beni ed esborsi connessi a carico della procedura.
    Pertanto, previo scioglimento dai contratti di leasing, l'intento sarebbe quello di escludere dall'inventario i relativi beni, in ossequio al prefato art. 87-bis, e procedere con gli adempimenti connessi alla restituzione degli stessi in favore dei concedenti.
    Riservandomi, all'esito di ulteriori sollecitazioni, di meglio argomentare la fattispecie, resto in attesa di un Vostro prezioso contributo.

    Con Osservanza
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      29/07/2021 22:24

      RE: Scioglimento da contratti di locazione finanziaria

      Il suo intento è ragionevole, ma l'art. 87 bis l. fall. dispone che "in deroga a quanto previsto dagli articoli 52 e 103, i beni mobili sui quali i terzi vantano diritti reali o personali chiaramente riconoscibili possono essere restituiti …. ". Se quindi oggetto dei contratti di leasing sono beni mobili, il programma da lei proposto è valido, ma ci sembra di capire che si tratti di beni mobili registrati, che non rientrano nella previsione dell'art. 87 bis.
      Tuttavia, se come appare chiaro, si tratta di veicoli di sicura proprietà della società di leasing è possibile trovare un accordo con le stesse che preveda la consegna dei beni in custodia in attesa della definizione della domanda di rivendica.
      Zucchetti SG srl
      • Giuseppe Franco

        Nocera Inferiore (SA)
        30/07/2021 09:25

        RE: RE: Scioglimento da contratti di locazione finanziaria

        Mi pare di aver compreso, indi, che trattandosi di beni mobili registrati, che non soggiacciono alla disciplina prevista dall'art. 87-bis l.f., gli stessi devono essere inventariati ai sensi degli artt. 52 e 103 e, giusta domanda di rivendica, procedere con la restituzione in favore della società concedente (fermo restando l'eventuale consegna in custodia in attesa della definizione della citata domanda).
        L'aspetto sul quale ulteriormente mi pongo dei quesiti si tratta dell'eccessiva onerosità dell'attività d'inventario dei citati beni rispetto all'utilità (praticamente nulla) che potrebbe ottenere la massa creditoria dalla prefata attività.
        Ed invero, i beni mobili registrati (diversi automezzi), giusta informazioni rese dal Legale Rappresentante, si trovano in diverse regioni d'Italia (la fallita esercitava attività di trasporto di mezzi su strada) e sono fermi in ragione dell'intervenuta dichiarazione di fallimento.
        Inventariare i citati beni presuppone, tra le altre, il sostenimento dei relativi esborsi (ragionevolmente abbastanza esosi) a carico della procedura fallimentare senza che il ceto creditorio, al netto della società concedenti, possa ricavarne un'utilità in termini di realizzazione di massa attiva ad essi distribuibile.
        Potrebbe risultare ragionevole l'idea di "invitare" le società concedenti (ancora proprietarie dei beni in ragione della pendenza dei relativi contratti) a ritirare i veicoli concessi in locazione finanziaria e, successivamente, inventariali presso gli stabilimenti delle stesse, lasciandoli successivamente in custodia, in attesa della definizione della relativa domanda di rivendica.
        Nel ringraziare anticipatamente per il proficuo confronto e in attesa di ulteriori aspetti tesi alla "risoluzione" della fattispecie innanzi evidenziata, cordialmente saluto.
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          02/08/2021 09:53

          RE: RE: RE: Scioglimento da contratti di locazione finanziaria

          Noi abbiamo riportato il principio di diritto applicabile alla fattispecie (salva una forzata estensione della norma anche ai beni mobili registrati) e, proprio in quanto consapevoli, della sostanziale ingiustificabilità della estensione ai beni mobili registrati, abbiamo suggerito di trovare un accordo con le società di leasing. In questo ambito ogni forma di accordo è possibile, anche quello da lei proposto, in considerazione del fatto che si ha la più che ragionevole sicurezza che si tratta di beni di proprietà delle società di leasing, per cui più si risparmia meglio è per i restanti creditori.
          Zucchetti SG srl