Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

credito del terzo pignorante

  • Daniela Aschi

    Roma
    10/09/2019 10:24

    credito del terzo pignorante

    Riprendo una discussione che si è già tenuta, per chiedere indicazioni operative. Un ex dipendente si insinua al passivo chiedendo in privilegio il riconoscimento del credito per mancate retribuzioni. Nell'istanza non fa cenno ad alcun pignoramento subito . Una banca, che aveva già promosso azione esecutiva mobiliare ed ottenuto un decreto di assegnazione somme, presenta istanza per sentir "ammettere il proprio credito al passivo del fallimento ...in via privilegiata, per l'importo di 1/5 della retribuzione di... e fino alla concorrenza di €...." Mi chiedo come riportare questa situazione nel sistema. Ho creato una nuova anagrafica per la banca ed un nuovo cronologico. Non posso però riportare anche un nuovo credito perchè sarebbe una duplicazione dell'importo da considerare al passivo. Come indico nei due cronologici interessati ( quello del dipendente e quello della banca ) tale particolare situazione? Un'ultima considerazione. In questo modo la banca, che vanta un credito ordinario verso il dipendente, finisce per vedere trasformato questo credito in privilegiato, come si trattasse di surroga quando, in linea teorica, non lo è.
    Grazie per la collaborazione
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      10/09/2019 18:37

      RE: credito del terzo pignorante

      La sua ultima giusta considerazione fa capire come la richiesta della banca sia infondata; ma andiamo con ordine.
      La fattispecie è la seguente: la Banca A, creditore verso un suo cliente B di una determinata somma effettua un pignoramento presso terzi C, che è il datore di lavoro di B; C fallisce dopo che il giudice dell'esecuzione aveva assegnato la somma pignorata ad A, ma il pagamento non viene eseguito prima della dichiarazione di fallimento di C.
      Se questa ricostruzione è esatta, trova applicazione il principio ripetutamente affermato dalla S. Corte, (Cass. 31/03/2011, n. 7508; Cass. 14/03/2011, n. 5994; Cass. 26/01/2006, n. 1544; Cass. 14/02/ 2000 n. 1611, ecc. ) secondo cui "In caso di fallimento del debitore già assoggettato ad espropriazione presso terzi, il pagamento eseguito dal terzo debitore in favore del creditore che abbia ottenuto l'assegnazione del credito pignorato a norma dell'art. 553 c.p.c. è inefficace, ai sensi dell'art. 44 l. fall., se intervenuto successivamente alla dichiarazione di fallimento, non assumendo alcun rilievo, a tal fine, la circostanza che l'assegnazione sia stata disposta in data anteriore. L'assegnazione, infatti, non determina l'immediata estinzione del debito dell'insolvente, in quanto, avendo essa luogo "salvo esazione", l'effetto satisfattivo per il creditore procedente è rimesso alla successiva riscossione del credito assegnato, con la conseguenza che è al pagamento eseguito dopo la dichiarazione di fallimento del debitore che deve essere ricollegata l'efficacia estintiva idonea a giustificare la sanzione dell'inefficacia".
      Questo significa che la Banca non può pretendere che il fallimento paghi a lei la quota di retribuzione che spetterebbe al dipendente e già assegnata ad A nell'esecuzione presso terzi, né in via privilegiata né in chirografo.
      Zucchetti SG srl
      • Daniela Aschi

        Roma
        11/09/2019 08:49

        RE: RE: credito del terzo pignorante

        Vi ringrazio per la vostra risposta, ma richiamo quì un vostro intervento dell'8.1.2016 ( e poi dell'11.1.2016) con il quale, effettuate tutte le premesse del caso, veniva precisato che " il pignoramento le ( al curatore) impedisce di pagare la somma pignorata e ammessa al passivo al dipendente creditore, per cui se fa un riparto in cui coinvolge i lavoratori, la somma dovuta all'interessato deve essere accantonata e versata a chi ne ha diritto a seguito di assegnazione fatta dal giudice dell'esecuzione".
        Le risposta appare dunque difforme da quella data a me. Forse è opportuno un chiarimento.
        Vi ringrazio sempre per la disponibilità

        • Zucchetti SG

          Vicenza
          11/09/2019 20:02

          RE: RE: RE: credito del terzo pignorante

          Non c'è contraddizione tra la risposta data a lei e quelle da lei richiamate del 2016 perché esse trattano aspetti diversi.
          Lei nella sua domanda ha prospettato l'ipotesi che il terzo creditore pignorante, la banca A, creditore verso un suo cliente B di una determinata somma, dopo aver effettuato un pignoramento presso terzi C, che è il datore di lavoro di B, si insinua nel fallimento di C, "per sentir ammettere il proprio credito al passivo del fallimento ...in via privilegiata, per l'importo di 1/5 della retribuzione di... e fino alla concorrenza di €....", e ci chiedeva comte trattare questa insinuazione.
          Noi, affrontando questo problema abbiamo premesso che "la sua ultima giusta considerazione fa capire come la richiesta della banca sia infondata", intendendo dire- anche se, ad onor del vero, la frase finale può ingenerare il dubbio da lei sollevato, che il credito insinuato dalla banca non andava ammesso al passivo, né in via privilegiata né chirografaria, perché sostanzialmente la banca A non vanta alcun credito nei confronti di C, ma nei confronti di B; e lei giustamente faceva notare che essendo stato B già ammesso al passivo, l'ammissione della banca avrebbe determinato una duplicazione di un debito .
          Nella risposta dell'8.1.2016, precisavamo che "la presenza del pignoramento non interferisce con l'ammissione del dipendente al passivo, ma con il pagamento del credito", ossia il dipendente va ammesso al passivo per il suo credito, e non il terzo pignorante banca, ma poiché quest'ultima può continuare l'esecuzione in quanto la norma di cui all'art. 51, che sancisce - a seguito dell'intervenuta declaratoria di fallimento - il divieto di promuovere o proseguire azioni individuali o cautelari nei confronti del debitore fallito non è applicabile perché il fallito C non è il debitore esecutato (nei confronti del quale varrebbe il divieto di cui all'art. 51 se fosse dichiarato fallita), ma soltanto il terzo pignoratoa (giur. pacifica). Ne consegue, come già detto, che il terzo pignorante non ha titolo per insinuarsi al passivo del fallimento di C, ma poiché l'esecuzione nei confronti di B continua e già vi è stata l'assegnazione in favore di A di parte del credito che B vanta verso C, il pignoramento le impedisce di pagare la somma pignorata e ammessa al passivo al dipendente creditore, per cui se fa un riparto in cui coinvolge i lavoratori, la somma dovuta all'interessato deve essere accantonata e versta a chi ne ha diritto a seguito di assegnazione fatta dal giudice dell'esecuzione.
          Zucchetti Sg srl
          • Daniela Aschi

            Roma
            12/09/2019 11:41

            RE: RE: RE: RE: credito del terzo pignorante

            Chiedo scusa, ma il mio quesito originario è rimasto. Come devo riportare questa situazione sul sistema perchè al momento del riparto le somme vadano distribuite correttamente tra dipendente e terzo pignorante?
            Grazie ancora
            • Zucchetti SG

              Vicenza
              12/09/2019 19:16

              RE: RE: RE: RE: RE: credito del terzo pignorante

              In sostanza non deve fare nulla se non una annotazione per ricordarsi, nel senso che nel riparto il dipendente va incluso per la somma per la quale è stato ammesso al passivo; se poi il terzo pignorante (non ammesso al passivo) in quella sede o prima fa presente che una parte di quella somma che spetterebbe al dipendente è stata a lui assegnata in sede esecutiva, sulla base di quel titolo di assegnazione, l'importo corrispondente va trasmesso al pignorante e non al dipendente.
              Zucchetti Sg srl