Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

Surroga Inps per TFR e altri contributi versati a Fondo di previdenza complementare

  • Lorenzo Lorini

    Firenze
    10/05/2023 13:28

    Surroga Inps per TFR e altri contributi versati a Fondo di previdenza complementare

    Buongiorno,
    per una procedura fallimentare che sto seguendo come Curatore, ho ricevuto domanda di surroga e rettifica dello Stato Passivo da parte dell'Inps, ai sensi dell'art. 115 L.F..
    Il caso attiene a un lavoratore dipendente insinuato al passivo per TFR rimasto in azienda, TFR destinato a un Fondo di previdenza complementare e per altri contributi omessi dal datore di lavoro destinati al medesimo Fondo.
    In sede di ammissione al passivo, i crediti erano stati così qualificati:
    - TFR rimasto in azienda - privilegio generale ante primo grado ex art. 2751 bis n. 1 c.c.;
    - TFR destinato al Fondo di previdenza complementare - privilegio generale ante primo grado ex art. 2751 bis n. 1 c.c.;
    - altri contributi omessi dal datore di lavoro destinati al Fondo di previdenza complementare - chirografo, in quanto trattasi, per tesi ad oggi prevalente, di contribuzione avente natura meramente previdenziale e non retributiva.
    Non sono state proposte opposizioni e la posizione del lavoratore dipendente si è consolidata.
    L'Inps, su richiesta del lavoratore, ha provveduto a liquidare al Fondo di previdenza complementare sia gli importi a titolo di TFR che gli importi relativi agli altri contributi omessi dal datore di lavoro.
    In sede di domanda di rettifica dello Stato Passivo, però, l'Inps richiede in privilegio ante primo grado ex art. 2751 bis n. 1 c.c. non solo il TFR destinato al Fondo di previdenza complementare, ma anche gli altri contributi omessi dal datore di lavoro, che erano stati ammessi in chirografo allo Stato Passivo.
    Preciso, tra l'altro, che lo stesso Istituto aveva richiesto la modifica dei modelli SR95 inizialmente presentati, richiedendo in essi solo l'indicazione degli importi a titolo di TFR e non anche quelli relativi all'altra contribuzione, proprio per la diversa classificazione nello Stato Passivo.
    A tal proposito, sono a richiederVi gentilmente come mi debba comportare nell'esame della domanda di rettifica dello Stato Passivo:
    - faccio istanza al G.D. per la rettifica dello Stato Passivo, ma conservando la distinzione degli importi tra privilegio e chirografo?
    - prima di esaminarla, chiedo a Inps di modificare la domanda di rettifica dello Stato Passivo, considerando la diversa graduazione dei crediti?
    - faccio istanza al G.D. per la rettifica dello Stato Passivo, modificando la graduazione dei crediti riportati nello Stato Passivo e ammettendo tutte le somme in privilegio (con evidenti dubbi sulla possibilità di effettuare tale modifica in sede di rettifica dello Stato Passivo)?
    Vi ringrazio per la Vs. gentile e competente collaborazione e porgo cordiali saluti.
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      10/05/2023 19:14

      RE: Surroga Inps per TFR e altri contributi versati a Fondo di previdenza complementare

      L'ammissione in chirografo del credito per contributi destinati al Fondo di previdenza complementare, giusta o sbagliata che sia, preclude ogni modifica nell'ambito della procedura non essendo stata proposta opposizione avverso tale decisione. Pertanto sicuramente è da escludere l'ipotesi sub 3 da lei fatta, che porterebbe ad una inammissibile modifica dello stato passivo trasformando, al di fuori di una previsione di legge, una ammissione chirografaria in privilegiata; l'unica ipotesi di modifica dello stato passivo al di fuori delle impugnazioni è quella di cui all'ult. comma dell'art. 98 l. fall., che riguarda la correzione di errori materiali che è fattispecie estranea al caso in esame.
      Esclusa questa ipotesi, il problema va riportato alla dimensione processuale che ha e, cioè, rettifica dello stato passivo a seguito di surroga ai sensi del secondo comma dell'art. 115 l. fall.. Tale compito è attribuito dalla norma citata al curatore e non al giudice, per cui va scartata anche l'ipotesi sub 1 di ricorrere al giudice per ammettere la surroga conservando la distinzione degli importi tra privilegio e chirografo.
      Tale potere di effettuare la sostituzione di un nuovo creditore ad uno già ammesso al passivo con conseguente rettifica dello stato passivo è attribuito al curatore per il fatto che sull'ammissione del credito e la sua collocazione si è già pronunciato il giudice al momento della formazione dello stato passivo, per cui il curatore deve solo verificare che ci sia stata cessione del credito ammesso o ricorra una ipotesi di surroga, fermi restando l'importo e la collocazione del credito ammesso. Pertanto lei può effettuare la sostituzione dell'Inps al creditore ammesso ma nella stessa medesima posizione in cui il sostituito figura al passivo e quindi in privilegio per la parte ammessa in privilegio e in chirografo per la parte ammessa in chirografo, dal momento che dalla sostituzione la procedura non può subire un pregiudizio aumentando l'importo ammesso o spostando in privilegio un credito in chirografo (la possibilità della sostituzione di un privilegio al chirografo è ammessa per i crediti Sace, MCC e altro ai sensi dell'art. 9 d.lgs. n. 123 del 1998, ma perché è previsto dalla legge e comunque si discute se la sostituzione possa avvenire ex art. 115 o sia necessaria una insinuazione tradiva).
      Ovviamente questo non le impedisce di chiedere chiedo all'Inps di modificare la domanda di rettifica dello stato passivo adeguandola alle risultanze dello stato passivo (ipotese sub 2) in quanto trovare una soluzione conciliativa è sempre preferibile.
      Zucchetti SG srl