Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

CONTRATTO DI LOCAZIONE FINANZIARIA DI UN VEICOLO RISOLTO ANTE FALLIMENTO E INSINUAZIONE DELLA SOCIETÀ

  • Anita Lombardi

    AVELLINO
    17/12/2022 16:46

    CONTRATTO DI LOCAZIONE FINANZIARIA DI UN VEICOLO RISOLTO ANTE FALLIMENTO E INSINUAZIONE DELLA SOCIETÀ

    Buon pomeriggio,
    vorrei un vostro parere in merito alla seguente situazione.
    Una società di leasing, nel corso dell'anno 2016, stipulava con altra società un contratto di locazione finanziaria avente ad oggetto un veicolo. A causa deII'inadempimento deII'utiIizzatore per mancato pagamento dei canoni, il contratto veniva risolto nel corso dell'anno 2017, in virtù di clausola risolutiva espressa, ma il bene non veniva restituito. Pertanto, la società di leasing depositava nel 2018 denuncia - querela per appropriazione indebita.
    Nel corso di quest'anno l'utilizzatore è stato dichiarato fallito e la società di leasing ha presentato:
    1) domanda di rivendica del veicolo;
    2) domanda di insinuazione al passivo chirografario a titolo di canoni residui, capitale residuo e interessi maturati alla data del fallimento, con riserva di rettificare I'importo del credito complessivo di cui chiede I'ammissione laddove il bene oggetto del contratto di leasing stipulato con la fallita venisse rinvenuto e restituito a seguito di ammissione della domanda di rivendica e venduto/ ricollocato al miglior prezzo.
    Ritenendo applicabile l'art. 1526 c.c. per i contratti risolti in data anteriore al fallimento, e non potendo essere accolta la domanda di rivendica, in quanto il bene non è stato rinvenuto e, quindi, per mancata acquisizione alla Massa del suindicato bene, Vi chiedo come comportarmi con la domanda di insinuazione.
    Vi faccio presente che, così come si evince dal contratto di locazione finanziaria: "... RISOLUZIONE ANTICIPATA PER FATTO DELL'UTILIZZATORE O DI TERZI: L'UtiIizzatore, oltre a provvedere alla immediata restituzione dei Beni, dovrà versare immediatamente al Concedente:
    • i canoni di leasing eventualmente scaduti e non pagati;
    • I'importo degli interessi moratori previsti ....anche per i giorni intercorrenti dalla data della risoluzione contrattuale fino al saldo degli importi a qualsiasi titolo dovuti, anche a titolo di penale in relazione alla risoluzione anticipata;
    • l'ammontare delle eventuali spese giudiziarie ed in genere di tutte Ie somme che l'Utilizzatore sia tenuto a versare al Concedente in virtù del Contratto;
    • a titolo di penale un importo pari al valore attualizzato - al tasso Banca Centrale Europea vigente alla data della risoluzione - dei canoni a scadere, e comunque non inferiore al debito residuo in linea capitale, oltre al prezzo di riscatto stabilito alle Condizioni Particolari, e fatto in ogni caso salvo il risarcimento deIl'eventuaIe maggior danno...".
    Vi ringrazio anticipatamente

    • Zucchetti SG

      Vicenza
      19/12/2022 09:28

      RE: CONTRATTO DI LOCAZIONE FINANZIARIA DI UN VEICOLO RISOLTO ANTE FALLIMENTO E INSINUAZIONE DELLA SOCIETÀ

      La giurisprudenza più recente è unanime nell'affermare che, in tema di leasing finanziario, la disciplina di cui all' art. 1, commi 136-140, l. n. 124 del 2017 non ha effetti retroattivi, sì che il comma 138 si applica alla risoluzione i cui presupposti si siano verificati dopo l'entrata in vigore della legge stessa; per i contratti anteriormente risolti resta valida, invece, la distinzione tra leasing di godimento e leasing traslativo, con conseguente applicazione analogica, a quest'ultima figura, della disciplina dell' art. 1526 c.c. , e ciò anche se la risoluzione sia stata seguita dal fallimento dell'utilizzatore, non potendosi applicare analogicamente l' art. 72- quater l. fall (Cass. 4/09/2022 , n. 27133; Cass. 26/04/2022 , n. 13039; Cass. 04/11/2021, n. 31834; Cass. sez. un. sez. un., 28/01/2021, n.2061, dirimendo il contrasto relativo alla applicabilità dell'articolo 1526 cc ai contratti di leasing risolti prima dell'entrata in vigore della legge n. 124 del 2017).
      Corretta, quindi la sua indicazione di applicazione dell'art. 1526 c.c. in quanto nella specie, pur essendo stata azionata la risoluzione "nel corso dell'anno 2017" per pregressi inadempimenti nel pagamento dei canoni, si può ragionevolmente ritenere che i presupposti della risoluzione si siano verificati prima dell'entrata in vigore della legge citata, risalente al 29 agosto 2017.
      Orbene, le stesse Sezioni unite supra cit., oltre a ribadire il principio sopra richiamato, hanno
      confermato il pregresso orientamento, definito come "diritto vivente di risalente formazione" ma "ribadito anche da pronunce successive a quella portatrice di overruling" (Cass. Sez. U., 65/1993; Cass. 8687/2015, 2538/2016, 21476/2017, 3945/2018, 11962/2018, 15975/2018, 3965/2019), statuendo che in tema di leasing traslativo, "nel caso in cui, dopo la risoluzione del contratto per inadempimento dell'utilizzatore, intervenga il fallimento di quest'ultimo, il concedente che, in applicazione dell'art. 1526 c.c., intenda far valere il credito risarcitorio derivante da una clausola penale stipulata in suo favore, è tenuto a proporre apposita domanda di insinuazione al passivo L. Fall., ex art. 93, in seno alla quale dovrà indicare la somma ricavata dalla diversa allocazione del bene oggetto del contratto ovvero, in mancanza, allegare una stima attendibile del relativo valore di mercato all'attualità, onde consentire al giudice di apprezzare l'eventuale manifesta eccessività della penale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1526 c.c., comma 2" (cfr. anche Cass. sez. un., n. 2142/2021).
      Applicando questi principi al caso in esame, vanno il credito per canoni scaduti fino alla risoluzione, con i relativi interessi, e quello per eventuali spese giudiziarie sostenute. Stante l'evidenza della impossibilità di restituir l'auto oggetto del leasing in quanto non rinvenuta e mai acquisita all'attivo fallimentare, la società di leasing, a norma del secondo periodo del primo comma dell'art. 103 l. fall., "anche nel corso dell'udienza di cui all'art. 95, puo' modificare l'originaria domanda e chiedere l'ammissione al passivo del controvalore del bene alla data di apertura del concorso". Infine, quanto al capitale residuo, la società concedente può ottenere, ex art. 1526 c.c., l'equo compenso per l'uso del bene locato e il risarcimento del danno, nel quale non può rientrare, oltre al danno emergente, anche il lucro cessante per il mancato guadagno, perché, se così fosse, non troverebbe ragione la previsione della corresponsione di un equo compenso per l'uso della cosa, giacchè il risarcimento dei danni coprirebbe, da solo, tutte le conseguenze patrimoniali negative della lesione attuata dall'inadempiente; in sostanza non può ottenere l'integrale restituzione della somma erogata a titolo di finanziamento, con gli interessi, il rimborso delle spese e gli utili dell'operazione, come se il contratto fosse andato a buon fine.
      Sotto questo aspetto rileva la decisione sopra richiamata in quanto, anche in questo caso, è prevista contrattualmente una clausola penale in caso di risoluzione, che quantifica il risarcimento del danno; poiché le clausole penali possono essere diminuite quando l'ammontare delle stesse sono manifestamente eccessive (art. 1384 c.c.), il giudice delegato può ridurre detta clausola per adeguarla al limite del risarcimento dovuto ai sensi dell'art. 1526 c.c.; a questo scopo, le Sez. un. richiedono che sia la società di leasing a produrre una stima del bene, per cui, mancando tale stima, questa parte della domanda può essere respinta in quanto priva di adeguata documentazione, salvo poi ad appurare meglio l'entità del danno risarcibile in sede di eventuale opposizione.
      Questi sono i criteri indicati dalla giurisprudenza, la cui traduzione in numeri non è ovviamente possibile derivando questa dall'oggetto del contratto, dalla durata dello stesso, dai canoni già pagati; dalla tempistica esposta pare di capire che l'utilizzatore, poi fallito, abbia pagato solo i canoni iniziali, per cui , considerato anche che la società di leasing non recupera neanche il bene, comunque ormai presumibilmente di scarso valore, è presumibile che l'importo del credito da ammettere si avvicini alle richieste effettuate.
      Zucchetti Sg srl
      • Anita Lombardi

        AVELLINO
        19/12/2022 10:45

        RE: RE: CONTRATTO DI LOCAZIONE FINANZIARIA DI UN VEICOLO RISOLTO ANTE FALLIMENTO E INSINUAZIONE DELLA SOCIETÀ

        Buongiorno, ringrazio per il Vs. cortese riscontro e per la Vs. esauriente risposta.
      • Caterina Ambrosone

        Montesarchio (BN)
        20/12/2022 17:34

        RE: RE: CONTRATTO DI LOCAZIONE FINANZIARIA DI UN VEICOLO RISOLTO ANTE FALLIMENTO E INSINUAZIONE DELLA SOCIETÀ

        Buon pomeriggio
        quindi nel caso in esame gli interessi moratori richiesti vanno calcolati sino alla risoluzione e non fino alla dichiarazione di fallimento?
        Grazie in anticipo

        • Zucchetti SG

          Vicenza
          21/12/2022 19:43

          RE: RE: RE: CONTRATTO DI LOCAZIONE FINANZIARIA DI UN VEICOLO RISOLTO ANTE FALLIMENTO E INSINUAZIONE DELLA SOCIETÀ

          Non esattamente, nel senso che il debito per canoni non pagati fino al momento della risoluzione rimane anche dopo che il contratto è stato risolto e, quindi, continua a produrre interessi moratori fino alla data del fallimento, quando il corso degli interessi è sospeso per il disposto dell'art. 55, co.1, l. fall., trattandosi di credito chirografario.
          Zucchetti Sg srl