Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

Instanze ammissione imposte su beni abbandonati

  • Luigi Barbieri

    Padova
    13/09/2019 20:57

    Instanze ammissione imposte su beni abbandonati

    Sono curatore di un fallimento che è proprietario di un certo numero di beni immobili.
    Il Perito estimatore, nell'ambito degli accessi peritali, ha rilevato che una rilevante percentuale di tali beni immobili ha un valore decisamente non interessante per la Curatela. Pertanto i beni non interessanti sono stati abbandonati una volta ottenuta l'autorizzazione ottenuta ai sensi della vigente normativa.
    Successivamente la Curatela ha ricevuto istanze di ammissione tardive formulate da un Comune e da un Consorzio di Bonifica. Tali istanze concernono IMU e Contributi Consortili. Essi hanno per oggetto anche i beni immobili che sono stati abbandonati con le modalità sopra descritte.
    Le richieste riguardano periodi di imposta antecedenti sia la dichiarazione di fallimento che la formalizzazione dell'abbandono dei beni immobili collegati alle richieste.
    Alla luce di quanto sopra, sarei dell'opinione di accogliere le richieste, ma alcuni colleghi sostengono che riguardando beni non più nel patrimonio del soggetto passivo le istanze andrebbero respinte.
    Cosa ne pensate?
    Grazie
    Luigi Barbieri
    • Alberto Manaresi

      Bergamo
      18/02/2021 10:12

      RE: Instanze ammissione imposte su beni abbandonati

      Buon giorno,
      mi trovo nella medesima situazione.
      A mio parere, relativamente agli immobili oggetto di rinuncia ex art. 104 ter L.F., i crediti per consorzio di bonifica post fallimento non devono essere ammessi; diverso per quelli ante dichiarazione di fallimento che a mio parere, non essendovi il bene, devono essere ammessi in via chirografaria.
      • Zucchetti SG

        Vicenza
        18/02/2021 19:22

        RE: RE: Instanze ammissione imposte su beni abbandonati

        Il contributo consortile costituisce la quota annuale dovuta da ciascun consorziato, per il recupero delle spese sostenute dal Consorzio nella sua attività di manutenzione idraulica, monitoraggio e difesa del suolo, nonché per il funzionamento dell'Ente e vi sono soggetti tutti i beni immobili (agricoli ed extra-agricoli), che rientrano all'interno del perimetro consortile di contribuenza sul quale il Consorzio opera e che quindi traggono un beneficio dalle opere e dall'attività di bonifica.
        Obbligato alla quota annuale, in ragione della natura giuridica del contributo stesso, in quanto tributo sull'immobile, è il proprietario ed il credito relativo, essendo annuale, matura, a nostro avviso, all'inizio dell'anno di riferimento (secondo altri, l'obbligo al pagamento del contributo sorge al momento della dichiarazione di esecutività del ruolo).
        Pertanto è pacifico che il Consorzio può insinuare al passivo il credito concorsuale maturato anteriormente alla dichiarazione di fallimento e, essendo tale credito assistito dal privilegio speciale di cui all'art. 2775 c.c., lo stesso va ammesso in chirografo ove, come nel caso, il bene che trae beneficio non fa parte dell'attivo fallimentare.
        Per le quote maturate successivamente alla dichiarazione di fallimento, il pagamento del contributo grava sulla massa, se, e fin quando, il bene gravato è acquisito all'attivo fallimentare. L'alternatività tra se e fino a quando è data dal fatto che l'art. 104ter , co 8 l. fall. offre due possibilità: non acquisire all'attivo il bene ritenuto non conveniente, nel qual caso la curatela nulla deve quale canone contributivo successivo al fallimento, oppure dismettere il bene dopo averlo acquisito, nel qual caso il contributo è dovuto dalla curatela fino al momento della derelictio, (se si segue la tesi che la quota matura a inizio anno, la stessa va pagata per l'intero anno anche se la detenzione cessa nei mesi successivi).
        Zucchetti SG srl