Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

accordo transattivo

  • Marco Bartolini

    Orvieto (TR)
    11/05/2016 13:02

    accordo transattivo

    CASO:
    Un creditore insinuatosi nello stato passivo viene parzialmente escluso (stato passivo reso esecutivo).
    Entro i termini, il creditore presenta opposizione.
    Creditore e Curatore, al fine di evitare ulteriori spese, previo parere favorevole del Comitato dei Creditori, giungono ad un accordo transattivo che prevede, vista la nuova documentazione depositata, l'accoglimento della richiesta del creditore.

    DOMANDA:
    L'accordo transattivo deve essere necessariamente prodotto nel giudizio di opposizione per far si che il Tribunale dichiari la cessazione della materia del contendere e disporre la variazione dello stato passivo

    OPPURE, in alternativa,

    esiste la possibilità di addivenire ad un accordo che preveda l'estinzione del giudizio di opposizione ex art. 309 cpc e l'ammissione del credito escluso (il creditore rinuncia a portare avanti l'opposizione intrapresa), depositando dinanzi al Giudice Delegato la transazione?

    SI CHIEDE IN PRATICA DI CONOSCERE SE QUESTA SECONDA STRADA SIA PERCORRIBILE.

    Grazie.
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      12/05/2016 19:37

      RE: accordo transattivo

      Si è possibile ma non nei termini indicati. La causa ora si trova avanti al tribunale in sede di opposizione allo stato passivo ed è solo il tribunale che può emettere un provvedimento con cui dispone che la parte di credito esclusa in sede di verifica va ammessa, da cui segue la modifica dello stato passivo. Se il creditore si limita a rinunciare agli atti del giudizio rimane definitiva l'ammissione parziale e il giudice delegato non potrebbe ammettere l'ulteriore credito escluso perché è privo del potere per farlo essendosi il suo compito esauritosi con la decisione presa.
      Per arrivare al risultato di modificare lo stato passivo, tuttavia, non vi è bisogno di produrre nella causa di opposizione la transazione, essendo sufficiente che il curatore dichiari di riconoscere che il credito che era stato escluso in sede di verifica va ammesso alla luce della documentazione prodotta e che, pertanto, non si oppone alla richiesta attorea di ammissione al passivo; a sua volta il creditore opponente dichiara di insistere nell'accoglimento dell'opposizione e di rinunciare, a seguito di tale riconoscimento, al rimborso delle spese di causa.A fronte di queste dichiarazioni, il tribunale dovrebbe dichiarare cessata la materia del contendere e disporre l'ammissione al passivo della parte di credito esclusa in sede di verifica.
      Usiamo il condizionale perché ogni Ufficio ha le sue formule ed anche le sue abitudini; qualcuno dichiara direttamente l'ammissione con ordinanza, senza fare una sentenza di cessazione della materia del contendere, altri arrivano alla sentenza ma non pronunciano la cessazione ma ammettono il credito. In realtà non ha molta importanza la strada seguita, purchè esse portino tutte al medesimo risultato; quello che ci sembra estremamente difficile è che il tribunale possa chiedere la produzione della transazione, sia perché ion presenza della dichiarazione del curatore, non interessa al tribunale conoscere le ragione per cui sia pervenuto a questa decisione (questi sono atti interni alla procedura fallimentare) sia perché, in un caso come il suo, non sarebbe neanche intervenuta una vera e propria transazione in mancanza di un aliquid datum da parte dell'opponente, che comunque non avrebbe avuto diritto al rimborso delle spese di causa se l'attuale ammissione è giustificata dalla presentazione di documentazione non prodotta in precedenza.
      Zucchetti SG srl
      • Francesco Paolo Porcari

        MATERA
        22/10/2016 19:13

        RE: RE: accordo transattivo

        Se le parti si sono conciliate potrà utilizzarsi lo strumento di cui all'art. 185 terzo comma, c.p.c..Si tratta di disposizione applicabile a qualunque tipo di procedimento in cui vengono in essere diritti disponibili.
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          23/10/2016 18:50

          RE: RE: RE: accordo transattivo

          Si certo, sarebbe possibile anche questa via, ma il discorso fatto nel nostro precedente intervento era in risposta alla domanda sulla possibilità di evitare di produrre in causa l'atto transattivo raggiunto; l'applicazione del terzo comma dell'art. 185 cpc presuppone appunto, se non la produzione dell'accordo transattivo, la redazione di un verbale di conciliazione nel quale evidentemente trasferire quanto già definito, vanificando l'intenzione di chi aveva formulato la domanda.
          Zucchetti SG srl
    • Paolo Rosa

      roma
      05/07/2018 18:22

      RE: accordo transattivo

      quid juris se l'opposizione ex art 98 è rigettata ed il creditore, dopo aver incardinato ricorso per cassazione, vi rinuncia a fronte di una transazione con il curatore autorizzata dal GD ? serve anche un provvedimento ammissivo del collegio (Tribunale) oppure basta la transazione ? grazie
      • Zucchetti SG

        Vicenza
        06/07/2018 19:22

        RE: RE: accordo transattivo

        La rinuncia al ricorso per cassazione produce l'estinzione del processo anche in assenza di accettazione, e quindi la fase processuale è chiusa senza alcun provvedimento riguardante il credito in contestazione.
        Bisogna sistemare quindi lo stato passivo, che contiene ancora l'esclusione del credito in questione, a cui va sostituita l'ammissione del credito secondo la transazione effettuata. Tale modifica non può essere disposta dal tribunale come organo della procedura dato che non ha alcun potere di intervenire nella materia, né come giudice dell'opposizione ormai definita avanti a lui; neanche il giudice delegato ha questa possibilità perché, dichiarato esecutivo lo stato passivo, ha perso ogni potere di incidere sullo stesso, tuttavia, nella prassi, in casi simili, un provvedimento del giudice è quello che risolve ogni problema. Comunque, poiché, a seguito della transazione intercorsa, autorizzata dallo stesso giudice (evidentemente in mancanza del comitato creditori) non vi sono dubbi sull'entità del credito, alla correzione dello stato passivo può provvedere lo stesso curatore.
        Zucchetti SG srl