Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

Contratto d'affitto di ramo d'azienda

  • Alessandra Lazzaris

    Vicenza
    06/09/2021 09:19

    Contratto d'affitto di ramo d'azienda

    Buongiorno,
    il caso riguarda un contratto di affitto di ramo d'azienda - comprendente anche un immobile - in cui l'affittuario è fallito. Nessuna delle parti ha esercitato la facoltà di recesso dal contratto di cui all'art. 79 L.F.
    Il proprietario del ramo d'azienda dovrà proporre istanza di rivendica del ramo d'azienda – pur nella vigenza del contratto di affitto – per chiedere la restituzione del ramo d'azienda allorquando (per scadenza della durata o per qualsivoglia altra ragione) cesserà l'efficacia del contratto?
    In caso affermativo, l'istanza di rivendica – benché destinata ad ottenere la restituzione del ramo d'azienda alla cessazione del contratto – dovrà essere presentata dal creditore almeno 30 giorni prima della data dell'udienza fissata per l'esame dello stato passivo?
    L'eventuale accoglimento dell'istanza di cui sopra dovrà contenere la precisazione che la restituzione del ramo d'azienda avverrà solamente alla cessazione del contratto?
    Per quanto concerne i canoni scaduti dopo la dichiarazione di fallimento, il proprietario dovrà inserire nella domanda di ammissione al passivo la richiesta di pagamento oltre che dei canoni maturati precedentemente alla dichiarazione di fallimento anche di quelli maturati successivamente (questi ultimi spettanti in prededuzione)? In caso affermativo dovrà quantificarne il relativo ammontare fino all'udienza di verifica allo stato passivo? E per i canoni in scadenza successivamente all'udienza di verifica dello stato passivo dovrà già richiedere qualcosa?
    Vi ringrazio e saluto cordialmente
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      06/09/2021 20:26

      RE: Contratto d'affitto di ramo d'azienda

      Effettivamente, a norma dell'art. 79 l. fall., il fallimento non è causa di scioglimento del contratto di affitto d'azienda, fermo restando che le le parti possono recedere entro sessanta giorni, corrispondendo alla controparte un equo indennizzo,, per cui s enessuna delle parti è receduta, il contrato continua.
      A questo punto lei ha due strade: o aspetta la scadenza ordinaria del contratto, alla quale può chiedere la restituzione dell'azienda o dei beni che la costituivano, insinuando ora iil credito per i canoni non pagati, ante fallimento e post fallimento (questi ultimi in prededuzione) per poi insinuare periodicamente i crediti quando vengono a scadenza; oppure, visto l'inadempimento dell'affittuario nel pagamento dei canoni può chiedere fin da ora la risoluzione del contratto di affitto, la restituzione dell'azienda e insinuare i crediti maturati.
      La scelta tra queste due alternative discende da varie; potrebbe essere preferita la prima ove il fallimento abbia attivo sufficiente a soddisfare i crediti e la scadenza del contratto di affitto non sia tanto lontana da pregiudicare nel frattempo il valore dell'azienda (evidentemente non utilizzata se l'affittuario fallito non ha attivato un esercizio provvisorio); tuttavia, il fatto che il fallimento sia trimasto inerte e non paghi i canoni, indice a ritenere preferibile la seconda via, in modo da recuperare quel cre resta dell'azienda,
      Zucchetti Sg srl
      • Alessandra Lazzaris

        Vicenza
        07/09/2021 14:30

        RE: RE: Contratto d'affitto di ramo d'azienda

        Buongiorno,
        innanzitutto ringrazio per la cortese risposta e Vi chiedevo la seguente precisazione. La domanda di risoluzione, in quanto non proposta ante fallimento, dovrebbe esser preclusa dal disposto dell'art. 72, comma 5, L.F.: me lo confermate?
        Se durante la pendenza della procedura il contratto di affitto di ramo d'azienda dovesse cessare (ad esempio per scadenza, essendo preclusa la possibilità di chiedere la risoluzione per inadempimento), quali strumenti – oltre alla consueta domanda di rivendica, che porta alla restituzione del bene nei tempi sostanzialmente stabiliti dal curatore e dal giudice delegato – ci sono a disposizione per ottenere la restituzione materiale del ramo d'azienda (considerato peraltro che nelle more del fallimento sono precluse azioni esecutive)? Laddove precisate nella Vostra gentile risposta che "il fatto che il fallimento sia rimasto inerte e non paghi i canoni, induce a ritenere preferibile la seconda via, in modo da recuperare quel che resta dell'azienda" sembra che intendiate far riferimento ad una procedura che consenta di ottenere la restituzione dell'azienda in tempi più rapidi rispetto a quelli della consueta domanda di rivendica/restituzione.
        Cordiali saluti
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          08/09/2021 17:26

          RE: RE: RE: Contratto d'affitto di ramo d'azienda

          Siamo stati troppo succinti nella risposta precedente per cui il suo rilievo è legittimo. E' chiaro che intervenuto il fallimento del contraente inadempiente, l'altro non può proporre l'azione di risoluzione contro la curatela con effetti restitutori perché il fallimento determina la destinazione del patrimonio del fallito al soddisfacimento paritario di tutti i creditori e la cristallizzazione delle loro posizioni giuridiche, con la conseguenza che la pronunzia di risoluzione non può produrre gli effetti restitutori suoi propri del parziale adempimento effettuato, che sarebbero lesivi della par condicio (il coordinatore di questo Forum ha più volte sostenuto questa tesi, sia prima che dopo la riforma del 2006/2007, cfr. Bozza, L'accertamento del passivo, in Trattato delle procedure concorsuali a cura di A. Jorio e B. Sassani, Giuffrè 2014, II, 987 e segg.). Tuttavia, quando la risoluzione costituisce il presupposto per una pretesa di risarcimento dei danni, la domanda risarcitoria, che si sostanza in una pretesa creditoria da far valere con l'insinuazione al passivo, è ammissibile non potendo essere esclusi dal concorso i danni conseguenti all'inadempimento e già maturati alla data del fallimento.
          Sostanzialmente intendevamo riferirci a questa domanda, rispetto alla quale la richiamata inerzia del curatore e la mancanza dell'attivazione di un esercizio provvisorio dovrebbe indurre lo stesso ad accettare una risoluzione consensuale per evitare ripercussioni negative per il fallimento, che diversamente dovrebbe continuare a pagare i canoni per l'affitto di una azienda che non utilizza ed eventualmente rispondere anche del risarcimento dei danni. Ci sembrava e ci sembra difficile che un curatore rimanga indifferente ad una tale richiesta, per cui abbiamo dato per scontato che si potesse arrivare alla restituzione. Ci dispiace per l'equivoco che l'intento di sintetizzare al massimo le risposte ha giustamente determinato in una lettrice attenta e preparata quale lei ha dimostrato di essere.
          Zucchetti Sg srl
          • Alessandra Lazzaris

            Vicenza
            05/10/2021 17:42

            RE: RE: RE: RE: Contratto d'affitto di ramo d'azienda

            Buonasera,
            ritorno, se possibile, sulla questione con un ulteriore chiarimento. Stante che il termine di 60 giorni stabilito dal citato articolo 79 è ormai abbondantemente scaduto, il curatore può ancora recedere dal contratto d'affitto d'azienda? Il curatore sostiene di si, ma la lettura dell'articolo mi fa pensare che i 60 giorni sia un termine perentorio...
            Ringrazio e porgo cordiali saluti.
            • Zucchetti SG

              Vicenza
              06/10/2021 18:40

              RE: RE: RE: RE: RE: Contratto d'affitto di ramo d'azienda

              Pur in mancanza di una espressa qualificazione, la dottrina (A. Dimundo, Sub art. 79, in Codice commentato del fallimento, a cura di G. Lo Cascio, Milano 2015, 1012; Bozza, I rapporti pendenti nelle procedure concorsuali. L'affitto di azienda, in Il Fallimento, fasc. 10, 2018; Trib. Roma 7 luglio 2011 in Cod. udienza fallimentare a cura di A. Cajafa, Torino 2015, 271 sub art. 79) ritiene che il termine in questione abbia natura perentoria, dato che dal mancato esercizio del recesso entro i sessanta giorni la legge fa derivare automaticamente la prosecuzione del contratto con effetti per entrambe le parti, che subentrano in via definitiva nelle rispettive posizioni contrattuali con riflessi, peraltro, su una pluralità di rapporti giuridici compresi nell'azienda che coinvolgono soggetti terzi.
              Soluzione a nostro avviso ineccepibile, per cui crediamo che il curatore, decorso il termine indicato, non possa recedere più dal contratto.
              Zucchetti SG srl