Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

Ipoteca esattoriale

  • Davide Grasselli

    Reggio Emilia (RE)
    04/09/2020 12:19

    Ipoteca esattoriale

    Buongiorno e grazie per ciò che fate.
    Quindi se ho capito bene l'ADER può chiedere ed ottenere l'ammissione con il privilegio ipotecario anche se l'ipoteca risulta iscritta nei sei mesi antecedenti alla domanda di concordato in bianco relativamente ad un concordato poi sfociato in fallimento in quanto trattasi né di ipoteca giudiziale (pur essendo a questa assimilabile) né di ipoteca volontaria essendo il titolo per l'iscrizione amministrativo. E quindi l'ipoteca iscritta ex art. 77 D.P.R. 602/73 invocata a garanzia del credito portato dalla domanda di insinuazione deve pertanto ritenersi immediatamente consolidata all'atto dell'avvenuta iscrizione e quindi pienamente efficace ed opponibile alla massa. Corretto ciò che riporto?
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      05/09/2020 16:18

      RE: Ipoteca esattoriale

      Con il dl 22 giugno 2012, n. 83, convertito nella l. 7 agosto 2012, n. 134, à stato aggiunto al terzo comma dell'art. 168 l. fall. un ulteriore periodo per sancire la inefficacia rispetto ai creditori anteriori delle ipoteche giudiziali iscritte nei 90 giorni anteriori alla pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese, estendendo così retroattivamente la tutela del debitore ad un atto posto in essere anteriormente alla presentazione e pubblicazione del ricorso, compreso quello per concordato con riserva.
      E' a questa specifica fattispecie di inefficacia di diritto che si riferisce quella giurisprudenza cui le implicitamente accenna, secondo la quale tale inefficacia, riguardando le sole ipoteche giudiziali, non opera per gli altri tipi di ipoteca (volontaria e legale); neanche per quella fiscale iscritta ai sensi dell'art. 77 del Dpr n. 602 del 1973, che è pacificamente ritenuta non essere ricompresa nella categoria dell'ipoteca giudiziale atteso che, al di là dell'accostamento a ragione della modalità di iscrizione e della genericità dell'obbligazione garantita, per l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale l'art. 2818 c.c. individua il titolo in una sentenza o altro provvedimento giudiziale a cui la legge riconosce tale effetto, allo scopo di rafforzare l'adempimento di una generica obbligazione pecuniaria, mentre l'ipoteca iscritta ex art. 77 è sorretta da un provvedimento amministrativo (Cass. 18 maggio 2012, n. 7911; Cass. 5 marzo 2012, n. 3398; Cass. 1 marzo 2012, n. 3232).
      Esclusa l'applicazione della parte citata dell'art. 168 l. fall., rimangono in piedi le ordinarie regole sulla revocatoria, una volta dichiarato il fallimento, con applicazione, quanto alla continuità, del secondo comma dell'art. 69bis, per il quale "Nel caso in cui alla domanda di concordato preventivo segue la dichiarazione di fallimento, i periodi di cui agli articoli 64, 65, 67, primo e secondo comma, e 69 decorrono dalla data di pubblicazione della domanda di concordato nel registro delle imprese".
      Invero la inefficacia legale di cui al terzo comma dell'art. 168 non ha nulla a che fare con le revocatorie, giacchè la finalità della norma non è quella della ricostruzione della consistenza del patrimonio del fallito per una distribuzione tra i creditori, ma quella di colpire, già prima della dichiarazione di fallimento, quei comportamenti opportunistici di alcuni creditori che, nell'imminenza o nel corso delle trattative per trovare una soluzione concordata della crisi, si premuniscono di un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo iscrivendo ipoteca giudiziale, che condiziona pesantemente la possibilità di accordi perché quel credito deve essere considerato e trattato come ipotecario nel concordato, a causa proprio della inutilizzabilità dello strumento revocatorio in mancanza di dichiarazione di fallimento. Una volta aperta questa procedura, riprendono vigore le norme ordinarie sulla revocatoria.
      Zucchetti SG srl
      • Davide Grasselli

        Reggio Emilia (RE)
        07/09/2020 09:25

        RE: RE: Ipoteca esattoriale

        Vi ringrazio per la disamina. Capisco che il richiamo al contesto revocatorio non calzi con una richiesta di ammissione allo stato passivo però leggendo le Cassazioni 5561/2018, 4464/2016 si evince come la Corte abbia ammesso i crediti allo stato passivo del fallimento richiamando soprattutto le argomentazioni revocatorie. A questo punto mi sembra che il credito possa essere ammesso con il rango ipotecario oppure non ho compreso appieno il Vostro intervento nel caso in cui invece non debba essere disposta l'ammissione ipotecaria secondo le argomentazioni riportate. Saluti.
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          07/09/2020 20:01

          RE: RE: RE: Ipoteca esattoriale

          Nella precedente risposta abbiamo cercato di mettere in evidenza la differenza tra l'art. 168 e l'art, 69bis l. fall., tanto che abbiamo sottolineato la finalità della inefficacia dell'art. 168. Esclusa l'applicazione dell'art. 168, noi abbiamo ritenuto che trovino applicazione le normali regole sulla revocatoria, su cui però non ci siamo soffermati.
          Effettivamente la Cassazione da lei citata , qualificando detto tipo di ipoteca come una specie di garanzia non riconducibile né all'ipoteca giudiziale né a quella volontaria, ha escluso anche la revocabilità ex art. 67. Noi su questa soluzione nutriamo molti dubbi perché la norma fallimentare ha chiaramente inteso fare riferimento a tutte le ipoteche conosciute all'epoca e è del tutto anomalo che quella erariale possa sfuggire alla revoca, come s esi consolidasse immediatamente, per il fatto di non essere una ipoteca giudiziale, né volontaria, né legale.
          Se si intende seguire l'indirizzo della Corte l'ipoteca in questione va triconoscita anche se iscritta un giorno prima della dichiarazione di fallimento, creandoi una chiara disparità di trattamento con gli altri creditori ipotecari.
          Zucchetti SG srl