Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

Inefficacia privilegio ipotecario

  • Gianluca Abrescia

    Arese (MI)
    28/09/2021 12:00

    Inefficacia privilegio ipotecario

    Buongiorno
    espongo il mio caso quì di seguito.Fallimento Srl.
    Situazione ad inizio 2011-- conto corrente in rosso per 1.050.000,00 euro.

    -27/12/2011_ Banca concede linea di credito( conto corrente ipotecario) per 1.050.000,00 euro con iscrizione ipoteca di primo grado su bene di proprietà del fallito.

    -si chiude esposizione debitoria di conto corrente in essere a quella data con l'utilizzo del corrente ipotecario che va in "scoperto" per 1.050.000,00. Tale utilizzo del fido resta invariato fino al 2016.

    -29/04/2016_Banca concede mutuo per 1.020.000,00 con iscrizione ipoteca di 2 grado su stesso bene immobile di proprietà del fallito.

    -con tale liquidità accreditata su conto corrente ordinario si chiude il conto corrente ipotecario saldando lo "scoperto" in essere.

    -giugno 2021_banca fa istanza di fallimento e viene dichiarato il fallimento dell'srl. L'insinuazione della banca avviene per il credito generatosi con la concessione dell'ultimo mutuo del 2016 facendo valere privilegio ipotecario di secondo grado.


    Ora considerato che
    -da quanto ho potuto constatare la costituzione di ipoteca successiva al sorgere del credito garantito ha natura di atto a titolo gratuito( e sarebbe il caso in esame) , con conseguente indifferenza dello stato soggettivo del terzo, senza che abbia rilievo la contestuale pattuizione di una dilazione di pagamento del debito, da ritenersi inerente non alla causa dell'accordo di garanzia, ma ad un motivo di esso (Cass. civ. Sez. III Sent., 08/05/2014, n. 9987) e che
    - l'azione revocatoria è ormai prescritta essendo decorso il quinquennio dal compimento dell'atto( secondo finanziamento del 29/04/2016)

    sarei propenso a non riconoscere il privilegio ipotecario sulla base di quanto di seguito riportato.

    Nel giudizio di verifica dei crediti, il curatore, a norma dell'art. 95, primo comma, legge fall., nel testo introdotto dal d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, può eccepire l'inefficacia del titolo su cui sono fondati il credito o la prelazione, anche se è prescritta la relativa azione, senza essere tenuto, per escludere il credito o la garanzia, a proporre l'azione revocatoria fallimentare, né ad agire in via riconvenzionale nel giudizio di opposizione allo stato passivo promosso dal creditore ai sensi dell'art. 98 legge fall.
    Qualora, tuttavia, non sia stata proposta azione revocatoria in senso formale, ma sia stata solo sollevata eccezione, finalizzata a paralizzare la pretesa creditoria, il giudice delegato non dichiara l'inefficacia del titolo del credito o della garanzia, né dispone la restituzione, ma si limita ad escludere il credito o la prelazione, a ragione della revocabilità del relativo titolo, con effetti limitati all'ambito della verifica dello stato passivo al quale la richiesta del curatore è strettamente funzionale. (Cassa con rinvio, Trib. Bergamo, 18/06/2007) Cass. Civ. 26504/2013 conf. 1533/2013.

    Gradirei vostro parere in merito
    ringrazio per la consueta collaborazione
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      28/09/2021 18:27

      RE: Inefficacia privilegio ipotecario

      Quanto lei scrive è perfettamente condivisibile, tuttavia, la S. Corte- quando ha affermato che "qualora non sia stata proposta azione revocatoria in senso formale, ma sia stata solo sollevata eccezione, finalizzata a paralizzare la pretesa creditoria, il giudice delegato non dichiara l'inefficacia del titolo del credito o della garanzia, né dispone la restituzione, ma si limita ad escludere il credito o la prelazione, a ragione della revocabilità del relativo titolo, con effetti limitati all'ambito della verifica dello stato passivo al quale la richiesta del curatore è strettamente funzionale- ha inteso dire che l'accoglimento dell'eccezione revocatoria (che sia o non prescritto il relativo diritto) non produce gli effetti dell'esercizio dell'azione revocatoria, per cui il giudice non può contestualmente dichiarare la inefficacia della garanzia. Questa affermazione però non esclude che nel momento della vendita coattiva del bene ipotecato, il giudice possa disporre a norma del secondo comma dell'art. 108 l. fall. la cancellazione dell'iscrizione ipotecaria in quanto la purgazione dele ipoteche è un effetto connaturato alle vendite coattive.
      Zucchetti Sg srl.