Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

Insinuazione passivo Equitalia con ipoteca

  • Matteo Sergio Bernocchi

    BUSTO ARSIZIO (VA)
    21/04/2015 17:05

    Insinuazione passivo Equitalia con ipoteca

    Equitalia si è insinuata al passivo per un credito chiedendo in via principale il riconoscimento del privilegio ipotecario e in via subordinata il riconoscimento dei diversi privilegi generali.

    Prima domanda: il privilegio ipotecario si estende agli aggi? Da un lato sarei propenso a dire di si perché quando Equitalia ha iscritto l'ipoteca l'ha iscritta per un importo pari al doppio del credito per cui procedeva, ai sensi dell'art.77 D.P.R. n.602/1973, credito che comprendeva anche gli oneri accessori tra cui l'aggio.

    D'altra parte è anche vero che gli aggi "aggiornati" richiesti con l'istanza di ammissione al passivo sono aumentati in quanto calcolati anche sugli interessi di mora maturati successivamente all'iscrizione ipotecaria.

    Nasce quindi l'ulteriore dubbio di capire se l'eventuale riconoscimento del privilegio ipotecario agli aggi si possa estendere anche a quelli maturati successivamente all'iscrizione ipotecaria.

    Seconda domanda: il privilegio ipotecario si estende agli interessi di mora? A quelli precedenti l'iscrizione e a quelli maturati successivamente? E' corretto ritenere che ciò dipende dall'indicazione nella nota di trascrizione del tasso di interesse annuo? Il fatto che nel caso specifico sia stato indicato solo il tasso ma non l'ammontare degli interessi cambia qualcosa?

    Grazie
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      22/04/2015 19:07

      RE: Insinuazione passivo Equitalia con ipoteca

      A norma del primo comma dell'art. 77 del PPR n. 602 del 1973, il ruolo costituisce titolo per iscrivere ipoteca sugli immobili del debitore e dei coobbligati per un importo pari al doppio dell'importo complessivo del credito per cui si procede, sicchè, poiché nel credito per cui si procede sono compresi gli aggi, anche questi, come lei giustamente rileva so compresi nell'iscrizione ipotecaria. In mancanza di altra precuisazione, è da ritenere che gli aggi beneficiari siano quelli via via calcolabili nel tempo fino al limite della iscrizione.
      La esclusione degli stessi, peraltro, riteniamo che non possa essere effettuata dal giudice delegato, perché sono devolute alla cognizione del giudice ordinario (e nel caso fallimentare) solo le controversie aventi ad oggetto l'impugnazione del provvedimento d'iscrizione di ipoteca sugli immobili ex art. 77 cit. promosse in epoca anteriore all'entrata in vigore dell'art. 35, comma 26 quinquies, del d.l. 4 luglio 2006, n. 223 (introdotto dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248), "trattandosi di provvedimento preordinato all'espropriazione forzata, in relazione al quale la tutela giudiziaria, esperibile nelle forme dell'opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi, non può realizzarsi né dinanzi al giudice amministrativo, mancando l'esercizio di un potere di supremazia in materia di pubblici servizi, né dinanzi al giudice tributario, ai sensi dell'art. 2, comma primo, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (come modificato dall'art. 12, comma secondo, della legge 28 dicembre 2001, n. 448), non potendo attribuirsi carattere interpretativo all'art. 35, comma 26 quinquies cit., che ha ampliato la categoria degli atti impugnabili dinanzi alle commissioni tributarie, anche all'iscrizione di ipoteca sugli immobili di cui all' articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 , e successive modificazioni" (Cass. 11/06/2014, n. 13190).
      Gli interessi sono regolati dall'art. 2855 c.c., per cui possono essere ammessi in via ipotecaria, sempre nel limite delle due annate anteriori e quella in corso alla data del fallimento, anche gli interessi moratori, nel mentre, successivamente all'annata in corso, vanno riconosciuti in via ipotecaria soltanto gli interessi legali e non è dovuta, neanche in via chirografaria, la differenza tra gli interessi convenuti o moratori e quelli legali.
      Ovviamente gli interessi di cui all'art. 2855 c.c. possono essere riconosciuti sempre che siano compresi nell'iscrizione, ove è sufficiente l'indicazione del tasso o di ogni altra indicazione che ne permetta il calcolo in modo abbastanza semplice.
      Zucchetti SG srl
      • Matteo Sergio Bernocchi

        BUSTO ARSIZIO (VA)
        23/04/2015 11:09

        RE: RE: Insinuazione passivo Equitalia con ipoteca

        Ringrazio per l'esauriente risposta.

        Tuttavia riguardo l'argomento delle ipoteche ho da porre i seguenti casi.

        1) Equitalia si insinua in via ipotecaria allegando la nota di trascrizione con i riferimenti dei beni immobili su cui insiste l'ipoteca.

        Dagli accertamenti fatti tuttavia parrebbe che un fabbricato rurale esistente all'epoca dell'iscrizione dell'ipoteca oggi non esista più.

        In sede di progetto la domanda può essere ugualmente ammessa con privilegio ipotecario anche su quel bene?

        2) Il caso diventa poi più complesso in riferimento ad un'altra insinuazione di Equitalia, sempre in via ipotecaria, riferita ad immobili per i quali ad oggi non è ancora certo siano ancora esistenti e con le quote originarie. Ciò è dipeso dal fatto che in passato c'è stato un terremoto e non si sa ancora se il fabbricato ricostruito sia uguale a quello crollato. Per di più sembra che non siano stati aggiornati a causa di mancati dichiarazioni di successione e passaggi di proprietà. Il geometra incaricato sta facendo i dovuti controlli.

        In questo caso, essendoci la nota trascrizione e quanto altro, la domanda va ammessa lo stesso rimandando la questione alla fase del riparto? Precisando che sugli stessi immobili è stata trascritta la sentenza di fallimento, io credo di si perché evidentemente i registri immobiliari riportano questa situazione. Tuttavia è anche vero che la situazione di fatto potrebbe non corrispondere a quella risultante dai registri immobiliari.

        Purtroppo la domanda è urgente in quanto devo depositare il progetto di stato passivo.



        • Zucchetti SG

          Vicenza
          23/04/2015 20:02

          RE: RE: RE: Insinuazione passivo Equitalia con ipoteca

          Classificazione: IPOTECA / ISCRIZIONE
          Per quanto riguarda la domanda sub 1, se l'ipoteca è iscritta soltanto sull'immobile oggi non più esistente, è chiaro che il credito va ammesso in via chirografaria per mancanza del bene oggetto della garanzia; l'ipoteca, infatti è una forma di garanzia specifica che attiene a beni immobili e grava su quelli indicati nella nota di iscrizione, per cui la prelazione ipotecaria può esercitarsi soltanto sugli stessi, con la conseguenza che, se il bene non esiste nel patrimonio fallimentare (o perché venduto, o perché distrutto o perché mai esistente ecc.) il credito va collocato in chirografo mancando l'oggetto su cui esercitare la garanzia presa. Edinfatti, a norma dell'art. 2878, comma primo, n. 4, c.c., l'ipoteca si estingue con il perimento del bene ipotecato, salvo surroga sulla eventuale indennità. Se, invece il creditore ha iscritto ipoteca su più beni ed uno solo di questi non esiste più, il credito godrà comunque della collocazione ipotecaria sui beni esistenti.
          Sulla seconda domanda è difficile dare una risposta per mancanza di dati sufficienti, giacchè se in questo caso i beni sono stati colpiti da un terremoto, si tratta di vedere cosa è effettivamente accaduto. Se, infatti, il bene originario è stato completamente distrutto l'ipoteca si è estinta, come appena detto, e il creditore avrà i diritti di cui agli artt. 2742 e 2743 c.c., ma dubitiamo che l'ipoteca si trasferisca sulla nuova costruzione che esretta al posto di quella distrutta; nel caso, invece, in cui le ferite del terremoto non abbiano determinato la perdita del fabbricato, ma solo lesioni recuperabili, l'ipoteca permane e si estende ai miglioramenti giusto il disposto dell'art. 2811 c.c..
          Poiché non è prevista l'ammissione con riserva con riferimento ad una prelazione, potrebbe escludere la collocazione ipotecaria, sostenendo che il bene ipotecato è andato distrutto e che l'attuale fabbricato è completamente diverso dal precedente, e poi approfondire la situazione in sede di opposizione.
          Zucchetti Sg Srl

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          • Piero Mussida

            Casalpusterlengo (LO)
            05/03/2016 15:33

            RE: RE: RE: RE: Insinuazione passivo Equitalia con ipoteca

            Mi inserisco nella discussione per una questione dubitativa sul riconoscimento degli interessi moratori. La Corte di Cassazione (Sez. 3 Civile - n.6403/2015 che cita anche precedente giurisprudenza) ha stabilito che ......"in caso di iscrizione di ipoteca per un capitale, l'estensione del privilegio ipotecario agli interessi, secondo le condizioni indicate dall'art.2855, comma secondo, cod. civ., è limitata ai soli interessi corrispettivi, con conseguente esclusione di quelli moratori, dovendosi ritenere l'espressione "capitale che produce interessi" circoscritta ai soli interessi che costituiscono remunerazione del capitale medesimo"....
            Il principio contenuto nella sentenza, sebbene stabilito su fattispecie che non ha ad oggetto il credito erariale e l'ipoteca iscritta da Equitalia, potrebbe ritenersi comunque applicabile anche a quest'ultimo caso (vista l'unica disciplina dettata dall'articolo 2855 c.c. per le ipoteche in generale).
            Grazie.
            • Zucchetti SG

              Vicenza
              07/03/2016 20:22

              RE: RE: RE: RE: RE: Insinuazione passivo Equitalia con ipoteca

              L'art. 2855 c.c. regola il trattamento degli interessi nelle procedure esecutive (applicabile al fallimento in forza del richiamo contenuto nell'ult. comma dell'art. 54) generati dai crediti ipotecari, per cui trova applicazioni in ogni caso in cui si discuta in queste procedure di interessi sui crediti ipotecari, siano questi di natura tributaria, fondiaria o ordinaria, salvo specifiche disposizioni di legge, che regolino in modo diverso il trattamento degli interessi nell'espropriazione e nel fallimento.
              Zucchetti Sg srl

              • Piero Mussida

                Casalpusterlengo (LO)
                07/03/2016 20:53

                RE: RE: RE: RE: RE: RE: Insinuazione passivo Equitalia con ipoteca

                Concordo con l'applicazione dell'articolo 2855 c.c. anche nell'ipotesi di crediti fiscali. Tuttavia la mia osservazione dubitative riguardava non tanto questo particolare aspetto ma il fatto che, a mente del citato orientamento giurisprudenziale di legittimità, gli interessi afferenti il biennio antecedente l'annata in corso al momento del fallimento siano da riconoscere non al tasso moratorio bensì a quello corrispettivo (tenendo presente che ciò comporta un ulteriore difficoltà operativa, rappresentata dal fatto che per i crediti fiscali non appare configurabile un tasso "corrispettivo" ma esclusivamente un tasso legale o moratorio).
                In conclusione, quindi, il mio dubbio verte sulle modalità di ammissione al privilegio ipotecario degli interessi maturati nel "biennio": essi vanno ammessi con tale grado di prelazione al tasso moratorio o (come parrebbe invece doversi fare prendendo spunto dall'interpretazione adottata dalla Cassazione) al tasso legale, non essendo previsti interessi corrispettivi per i crediti erariali?
                Vi ringrazio per la gentile attenzione e collaborazione.
                Cordiali saluti.
                • Zucchetti SG

                  Vicenza
                  08/03/2016 20:33

                  RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Insinuazione passivo Equitalia con ipoteca

                  La questione della interpretazione dellp'art. 2855 c.c., abbastanza controversa- anche noi in altre risposte abbiamo espresso le nostre perplessità su alcune soluzioni offerte dalla giurisprudenza- è stata affrontata di recente dalla Cassazione che, con la sentenza 30/03/2015 n. 6403, ha fatto una pregevole opera di sistemazione differenziando l'interpretazione del secondo comma dell'art. 2855 c.c. da quella del terzo comma, attribuendo soltanto al terzo comma il significato di previsione della collocazione privilegiata degli interessi maturati nel periodo considerato, calcolati nella misura legale, senza necessità di individuarne la natura e di distinguere tra interessi corrispettivi ed interessi moratori, avendo il legislatore contemperato le ragioni del creditore ipotecario e dei creditori concorrenti con la previsione di limiti a carico del primo, temporale (fino al momento della vendita) e quantitativo (tasso legale).
                  Allo stato, pertanto, si può dire, seguendo la Corte, che "in caso di iscrizione di ipoteca per un capitale, l'estensione del privilegio ipotecario agli interessi, secondo le condizioni indicate dall'art. 2855 c.c., comma 2, è limitata ai soli interessi corrispettivi, con conseguente esclusione di quelli moratori, dovendosi ritenere l'espressione "capitale che produce interessi" circoscritta ai soli interessi che costituiscono remunerazione del capitale medesimo". Contestualmente va ribadito il principio di diritto che "ai sensi del terzo comma dell'art. 2855 c.c., sono assistiti dal privilegio ipotecario pure gli interessi di qualunque natura - e cioè, non rilevando se qualificabili come corrispettivi o moratori - ed al tasso legale via via vigente, maturati successivamente all'annata in corso al momento del pignoramento (ovvero in caso di credito azionato con intervento nel processo esecutivo, al momento di questo) fino alla vendita del bene oggetto di ipoteca".
                  Per la verità sull'interpretazione del secondo comma, che è quello attinente alla sua domanda, permangono alcune perplessità. Sembra invero troppo debole l'argomentazione utilizzata per escludere gli interessi moratori dal privilegio nel biennio a fronte di una norma che non pone differenze tra i vari tipi di interessi e che pacificamente si applica a qualunque specie di ipoteca, anche all'ipoteca legale e a quella giudiziale, che può garantire espressamente una condanna al pagamento di una somma di danaro, oltre agli interessi moratori. In realtà, i capitali che producono interessi non sono solo i crediti liquidi ed esigibili di somme di danaro, di cui all'art. 1282 c.c., ma anche le somme di danaro che siano oggetto di obbligazioni di cui all'art. 1224 c.c., non potendosi negare, sotto il profilo terminologico, che tanto gli interessi cd. corrispettivi (dovuti per l'utilizzazione di un capitale altrui) che gli interessi cd. di mora (dovuti per il ritardato pagamento di un capitale) siano "prodotti" dal capitale di riferimento, differenziandosi solo per la funzione svolta. Ecc. ecc., ma riteniamo che possa ora accogliersi la linea interpretativa giurisprudenziale segnalata, che crediamo non troverà ulteriori ripensamenti .
                  Zucchetti SG srl
                • Domenico Martiniello

                  Milano
                  18/03/2020 11:04

                  RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Insinuazione passivo Equitalia con ipoteca

                  Buongiorno, ho una difficoltà, Equitalia si insinua al passivo chiedendo il privilegio ipotecario producendo la nota di trascrizione. Il mio problema è il calcolo degli interessi secondo il disposto dell'art.2855 c.c..
                  Nella nota di trascrizione non vi è alcuna indicazione in merito agli interessi e/o ai tassi applicati.
                  In questo caso, come riconosco gli interessi?
                  Grazie
                • Stefano Andreani - Firenze
                  Luca Corvi - Como

                  10/04/2020 17:11

                  RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Insinuazione passivo Equitalia con ipoteca

                  Non ci risultano precedenti giurisprudenziali sulla questione, il cui snodo centrale sta nel decidere:

                  - se l'ipoteca erariale ex art. 77 DPR n. 602/73 segua le regole ordinarie quanto all'iscrizione, con la necessità di indicare gli interessi (art. 2839, co 2, n. 5 c.c.)

                  - oppure, dal momento che la norma recita "il ruolo costituisce titolo per iscrivere ipoteca sugli immobili del debitore e dei coobbligati per un importo pari al doppio dell'importo complessivo del credito per cui si procede", si debba ritenere che siano compresi anche gli interessi purché rientranti nella somma massima.

                  E' infatti evidente che se si segue la prima ipotesi, si può dire che gli interessi non siano coperti da ipoteca in quanto non effettuata l'iscrizione per tale voce neanche per relationem; se si segue la seconda tesi gli intessi rientrano nella copertura ipotecaria ed allora sono da calcolare ai sensi dell'art. 2855 c.c..

                  Personalmente propendiamo per la seconda opzione per due motivi:
                  - perché la lettera dell'art. 77, disciplina speciale e quindi di stretta applicazione, potrebbe non consentire la separata indicazione degli interessi, né certamente consente una ulteriore iscrizione a copertura degli interessi maturandi
                  - per un principio di ragionevolezza: dato che siamo in fase di riscossione di un ruolo, che per sua natura comprende già le sanzioni, l'iscrizione per il doppio dell'importo dovuto, a nostro avviso, si giustifica solo se si ritiene copra anche gli interessi; per le sole eventuali spese una maggiorazione del 100% ci parrebbe eccessiva.

                  Ma, ripetiamo, si tratta di una nostra opinione, non supportata (né contrastata ...) da precedenti giurisprudenziali.
    • Luca Gaiotti

      CONEGLIANO (TV)
      20/09/2022 18:14

      RE: Insinuazione passivo Equitalia con ipoteca

      gli interessi di mora richiesti da equitalia in via ipotecaria che non riconosco in quanto anteriori alle due annate precedenti, vanno ammessi in chirografo oppure in privilegio (con vari gradi) sulla base delle distinzioni fatte sulle cartelle allegate alla domanda di insinuazione?
      • Stefano Andreani - Firenze
        Luca Corvi - Como

        24/09/2022 15:48

        RE: RE: Insinuazione passivo Equitalia con ipoteca

        La giurisprudenza della Suprema Corte ha più volte affermato che l'estensione del privilegio ipotecario agli interessi, secondo le condizioni indicate dall'art. 2855 c.c., comma 2, è limitata ai soli interessi corrispettivi, con conseguente esclusione di quelli moratori, dovendosi ritenere l'espressione "capitale che produce interessi" circoscritta ai soli interessi che costituiscono remunerazione del capitale medesimo (Cass. n. 6403 del 2014; n. 4927 del 2018).

        Applicando tale principio al caso in questione, riteniamo che gli interessi di mora non godano del privilegio ipotecario e nemmeno del privilegio proprio del tributo a cui si riferiscono; riteniamo quindi il privilegio ipotecario spettante solo sugli interessi per ritardato pagamento, nei limiti del biennio stabilito dall'art. 2855 c.c., e che gli interessi di mora, come gli interessi per ritardato pagamento anteriori al biennio, vadano ammessi in chirografo