Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

Insinuazione al passivo di lavoratore dipendente

  • Gianluca Marini

    Pescara
    05/07/2011 10:31

    Insinuazione al passivo di lavoratore dipendente

    Buon giorno,pongo il seguente quesito:
    Un lavoratore dipendente aveva instaurato una causa nei confronti del datore di lavoro (poi fallito come socio illimitatamente responsabile di una sas) per il riconoscimento delle differenze retributive di un periodo di lavoro (cosiddetto in nero) precedente all'effettiva assunzione. La sentenza dichiarativa di fallimento ha prodotto l'interruzione della causa.
    Il dipendente ha richiesto ed ottenuto l'ammissione al passivo del socio fallito per gli importi accertati nel periodo di lavoro per così dire, regolare e successivamente ha chiesto la riassunzione della causa, ex art. 303 cpc, davanti ad un giudice del lavoro per l'accertamento del periodo lavorativo precedente.
    Il magistrato ha accolto il ricorso dichiarando l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato anche nel periodo precedente alla regolare assunzione del lavoratore, quantificando il credito di lavoro e condannando in solido la curatela e l'INPS (che era stata citata insieme alla curatela) alla rifusione delle spese legali.
    Il dipendente ha prodotto successivamente una richesta di ammissione tardiva per le differenze retributive in privilegio e per le spese e competenze legali in chirografo.
    Secondo voi questi crediti, il cui ammontare è stato accertato fuori dalla procedura fallimentare e successivamente alla sentenza dichiarativa, possono essere ammessi o devono essere respinti proprio per il su citato motivo.
    Grazie
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      05/07/2011 15:18

      RE: Insinuazione al passivo di lavoratore dipendente

      Per il principio della esclusività dell'accertamento del passivo posto dall'art. 52 l.f., tutte le pretese creditorie, anche quelle di lavoro (ad eccezione di alcune ipotesi diverse da quella in esame), vanno convogliate nell'ambito dell'accertamento del passivo una volta dichiarato il fallimento del debitore.
      Se il fallimento interviene mentre è pendente una causa di condanna dello steso debitore al pagamento di una somma di danaro, quel processo diventa improcedibile, per cui, una volta interrotto per l'avvenuto fallimento, non può più essere riassunto nei confronti del fallito né nei confronti del curatore. Tuttavia, poichè la incapacità processuale del fallito è relativa e non assoluta, nulla impedisce che il creditore agisca ex novo o riassuma un processo interrotto nei confronti del fallito, con la conseguenza che la sentenza emessa in quel processo può essere utilizzata nei confronti del debitore quando ritornerà in bonis (salvo che non abbia ottenuto l'esdebitazione) ma non certamente nei confronti della massa, alla quale quella sentenza, ottenuta dopo la dichiarazione di fallimento e senza la partecipazione del curatore, non è opponibile.
      Ne discende che, come giustamente da lei anticipato, il credito portato da detta sentenza non va ammesso al passivo. Quel creditore potrà eventualmente insinuarsi per ottenere il pagamento del lavoro in nero, ma dorvrà dimostrare nel giudizio di verifica (o in quello di opposizione) i presupposti della domanda, come probabilmente ha fatto inutilmente nella causa di lavoro.
      Zucchetti SG Srl
      • Enrico Rocco

        SALERNO
        16/03/2015 13:59

        RE: RE: Insinuazione al passivo di SOCIO lavoratore dipendente

        Chiedo lumi in merito all'ammissione al passivo di un SOCIO lavoratore dipendente della fallita srl. La richiesta è di essere ammesso al passivo in via privilegiata ex art 2751 bis.
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          17/03/2015 18:48

          RE: RE: RE: Insinuazione al passivo di SOCIO lavoratore dipendente

          Va trattato come un qualsiasi altro dipendente, essendo configurabile e valido il rapporto di lavoro tra una srl e un socio della stessa. Ovviamente va usata una maggiore attenzione perché il rapporto societario tra datore di lavoro e lavoratore potrebbe giustificare un finto rapporto di lavoro; tuttavia, se lei riscontra che il rapporto di lavoro è stato costituito e si è svolto, al lavoratore socio va riconosciuto lo stesso trattamento, compreso il privilegio, spettante ad ogni dipendente.
          Zucchetti SG Srl
          • Enrico Rocco

            SALERNO
            29/10/2015 10:20

            RE: RE: RE: RE: Insinuazione al passivo di lavoratore a "nero" - URGENTE -

            Un lavoratore a "nero" incardinava giudizio innanzi al Giudice del lavoro per il riconoscimento di un periodo di lavoro a nero. Nel corso del giudizio venivano ascoltati testimoni delle parti. Il giudizio viene interrotto per la dichiarazione di fallimento della società e il giudizio continuava nei confronti di una terza società chiamata in causa. Ora il lavoratore sulla base di conteggi di parte inviata domanda di ammissione al passivo con la richiesta del privilegio ex art 2751 bis. Come comportarsi in sede di ammissione?
            grazie
            • Zucchetti SG

              Vicenza
              29/10/2015 19:58

              RE: RE: RE: RE: RE: Insinuazione al passivo di lavoratore a "nero" - URGENTE -

              Il lavoratore correttamente si è insinuato al passivo in quanto questa è l'unica via per ottenere l'accertamento dei crediti da far valere sull'attivo fallimentare. Questo giudizio non è una riassunzione del precedente avanti al giudice del lavoro, per cui le prove raccolte in quella sede non sono utilizzabili in sede fallimentare. Di conseguenza il curatore deve comportarsi come se quel giudizio precedente non vi fosse stato e vagliare la domanda e i relativi documenti; se rileva e si convince che vi sia stato un rapporto di lavoro e la durata rilevante ai fini delle pretese avanzate, propone l'ammissione, altrimenti propone il rigetto e, in sede di opposizione allo stato passivo, il lavoratore addurrà le prove che ritiene necessarie, tra cui eventualmente risentire i testi già assunti..
              Questo teoricamente. in pratica, poiché una parte di processo è stata già celebrata, il curatore potrebbe anche esaminare ciò che in quella sede è stato detto e, se rileva che le prove sono favorevoli al creditore, potrebbe utilizzare anche queste come fonte di convincimento, evitando spese inutili.
              Zucchetti SG srl
          • Santina Meli

            siracusa
            27/12/2023 12:45

            RE: RE: RE: RE: Insinuazione al passivo di SOCIO lavoratore dipendente

            Buongiorno,
            mi inserisco alla discussione per un caso diverso ma relativo comunque alla compagine societaria. Sono Curatore di una srl dichiarata in liquidazione giudiziale e nell'elenco dei debiti consegnatimi figura anche un'esposizione debitoria nei confronti dell'amministratore per emolumenti retributivi per il tempo in cui era solo dipendente della società, essendo stato nominato amministratore in seguito. Non gli farò la comunicazione ex art. 200, in quanto è chiaramente a conoscenza della procedura (o comunque dovrei ugualmente?). Qualora dovesse presentare domanda di ammissione al passivo supportata da documentazione idonea comprovante il credito, la richiesta potrà essere ammessa al pari di qualsiasi altro lavoratore benchè oggi si tratti dell'amministratore? Peraltro, essendo stata la liquidazione giudiziale dichiarata da poco, non sono ancora a conoscenza della sussistenza di eventuali responsabilità a carico dello stesso. Grazie per il Vostro supporto.
            • Zucchetti SG

              Vicenza
              27/12/2023 16:38

              RE: RE: RE: RE: RE: Insinuazione al passivo di SOCIO lavoratore dipendente

              La comunicazione ex art. 200 va fatta a tutti i creditori indicati nell'elenco depositato dal debitori e a quelli che sembrano avere un titolo per partecipare al concorso, fermo restando che essa non costituisce una ammissione di debito ma ha lo scopo che la legge attribuisce a tale comunicazione di indispensabile messo di integrazione della pubblicità della sentenza dichiarativa. Se non fa la comunicazione il creditore interessato potrebbe presentare una domanda supertardiva sostenendo che il ritardo non è a lui addebitabile non avendo ricevuto la comunicazione in questione e, a quel punto lei potrebbe provare che quel creditore era egualmente a conoscenza della liquidazione giudiziale, ma questo spreco di lavoro può essere evitato procedendo alla comunicazione come a tutti gli altri creditori.
              Il fatto che il soggetto in questione sia oggi amministratore della società in liquidazione giudiziale, non esclude che in precedenza possa essere stato dipendente della stessa, per cui se non è stato retribuito può chiedere l'ammissione al passivo con il privilegio ex art. 2751 bis n. 1 c.c. per il periodo durante il quale ha lavorato come dipendente della società
              Zucchetti SG srl
      • Alessandro Santececchi

        Roma
        16/06/2019 11:08

        RE: RE: Insinuazione al passivo di lavoratore dipendente

        Mi inserisco nella discussione per chiedervi quanto segue.
        Un dipendente della società fallita presentava tempestivamente tramite suo legale una domanda di ammissione al passivo per un importo piuttosto consistente senza però allegare la documentazione di supporto a sostegno della domanda ( il lavoro era stato Infatti svolto in nero). Il curatore proponeva l'esclusione ed il credito non veniva ammesso (escluso).
        Era Inoltre pendente presso il Tribunale del Lavoro una causa avviata da tale ex dipendente per il riconoscimento del suo rapporto di lavoro con la società fallita. La causa veniva interrotta per intervenuta dichiarazione di fallimento e poi riassunta nei confronti del fallimento. Il curatore si costituiva come convenuto in giudizio tramite nomina di un legale e la causa si concludeva con il riconoscimento, da parte del giudice del lavoro, del rapporto di lavoro dipendente ma senza alcuna quantificazione in relazione all'ammontare dovuto. In sentenza venivano liquidate anche le spese dovute in favore del legale di controparte.
        Premesso che sono scaduti i termini per la presentazione di domande tardive, come ci si dovrebbe comportare nel caso in cui ora venisse avanzata una nuova domanda di ammissione al passivo da parte del medesimo dipendente avente sostanzialmente oggetto analogo a quello a suo tempo già esaminata ed esclusa? Inoltre non avendo il giudice del lavoro disposto in merito al quantum dovuto, in quali termini potrebbe essere presentata tale domanda?
        Ad avviso del sottoscritto, ai fini dell'ammissione del credito, il legale di controparte avrebbe dovuto fare opposizione allo stato passivo quando fu escluso tale credito in attesa che il giudice del lavoro disponesse in merito all'esistenza del rapporto di lavoro ed eventualmente al quantum dovuto. Non essendo stata fatta opposizione allo stato passivo ed essendo ora decorsi i relativi termini, sembrerebbe a questo punto definitiva l'esclusione e un eventuale nuova domanda di siffatto tenore dovrebbe essere respinta.
        Chiedo infine come ci si deve comportare il merito alle spese legali liquidate in sentenza dal giudice del lavoro: il legale di controparte va liquidato in prededuzione (si precisa che il fallimento al momento dispone di disponibilità di cassa) ovvero deve essere presentata da parte del legale di controparte una domanda di ammissione al passivo anche se tardiva con richiesta di ammissione in chirografo?
        Grazie in anticipo per tutte le risposte
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          01/07/2019 18:26

          RE: RE: RE: Insinuazione al passivo di lavoratore dipendente

          Nella sua opera di continuo affinamento della materia, la Cassazione è pervenuta alla conclusi9one che "nel riparto di competenza tra il giudice del lavoro e quello del fallimento il discrimine va individuato nelle rispettive speciali prerogative, spettando al primo, quale giudice del rapporto, le controversie riguardanti lo "status" del lavoratore, in riferimento ai diritti di corretta instaurazione, vigenza e cessazione del rapporto, della sua qualificazione e qualità, volte ad ottenere pronunce di mero accertamento oppure costitutive, come quelle di annullamento del licenziamento e di reintegrazione nel posto di lavoro; al fine di garantire la parità tra i creditori, rientrano, viceversa, nella cognizione del giudice del fallimento, le controversie relative all'accertamento ed alla qualificazione dei diritti di credito dipendenti dal rapporto di lavoro in funzione della partecipazione al concorso e con effetti esclusivamente endoconcorsuali, ovvero destinate comunque ad incidere nella procedura concorsuale" (in termini Cass. 30/03/2018, n.7990; Conf. Cass. 06/10/2017, n. 23418; Cass. n. 19721/2013, Cass. n. 7129/2011, Cass. n. 2411/2010, ecc.). Noi non siamo del tutto d'accordo su questa soluzione, ma questo conta poco specie quando un indirizzo si va affermando come prevalente; è chiaro che nel suo caso il giudice del lavoro ha seguito questo indirizzo, per cui si è pronunciato sull'esistenza del rapporto di lavoro, lasciando al giudice fallimentare il compito di quantificare ilk quantum del credito. I lavoratore interessato, quindi deve insinuarsi al passivo chiedendo l'ammissione per un importo che lui quantifica e dimostra, e poi sarà il curatore, in prima battuta, a controllare che la quantificazione sia corretta e poi sarà il giudice delegato a decidere sull'ammissione o meno. e per quale importo.
          Ovviamente l'ammissione avverrà in via tardiva o super tardiva, qualore sia trascorso anche l'anno dalla dichiarazione di esecutività dello stato passivo e l'esistenza della causa in corso, propedeutica, alla ammissione, sarà un buon motivo per giustificare la incolpevolezza del ritardo.
          E veniamo ora la punto più critico. Il dipendete può presentare questa domanda dopo che è già stata rigettata dal giudice delegato una precedente domanda per mancanza di prove circa l'esistenza del rapporto di lavoro? Messa in questi termini la risposta dovrebbe essere negativa perché quando il giudice decide nel merito, la decisione- ove non impugnata- diventa definitiva e sicuramente la valutazione delle prove, per dichiarare non provata la domanda, implica già un'analisi del merito della controversia, con preclusione della riproposizione. Tuttavia- e per questo abbiamo preferito riportare l'indirizzo circa la divisione dei compiti tra giudice del lavoro e giudice fallimentare- nel caso il rigetto per mancanza di prove dell'esistenza del rapporto di lavoro coinvolgeva implicitamente un giudizio sulla competenza perché, secondo la linea della giurisprudenza richiamata, il giudice delegato in mancanza di prove documentali sull'esistenza del rapporto di lavoro che ne escludesse ogni contestazione, non avrebbe comunque potuto decidere sull'esistenza di tale rapporto, appartenendo questo giudizio alla competenza del giudice del lavoro. Il dipendente, quindi, ha giustamente continuato la causa avanti al giudice del lavoro e l'ha riassunta nei confronti del curatore, il quale evidentemente non ha eccepito la incompetenza del giudice adito o la improcedibilità di quel giudizio (come secondo noi sarebbe più corretto); di conseguenza, intervenuta la sentenza nel giudizio ordinario cui ha partecipato anche il curatore, appare difficile dire che si è formato il giudicato o la definitività endofallimentare per cui quella sentenza- che, si ripete, ha avuto come controparte proprio il fallimento e, per esso, il curatore- non sia utilizzabile nell'accertamento del passivo. A nostro avviso, pertanto il dipendnete può insinuare il credito in via tardiva o supertardiva utilizzando la sentenza che ha accertato che tra lui e il falito era intervenuto un rapporto di lavoro, del quale debbono essere tratte le conseguenze patrimobniali in sede fallimentare, come se la prima domanda non ci fosse stata.
          Quanto al credito per le spese del giudizio, questo ha sicuramente natura prededucibile e pertanto l'accertamento deve seguire la linea di cui all'art. 111bis l.fall., ossia domanda del creditore e, se non vi è contestazione (come presumibilmente non ve ne sarà dato che vi è una liquidazione del giudice), il curatore potrà provvedere al pagamento ove abbia le disponibilità per far fronte a tutte le prededuzioni. Se vi sono contestazioni qu questo credito, anche questo va insinuato al passivo.
          Zucchetti SG srl