Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

agenti di commercio

  • Elena Pompeo

    Salerno
    14/05/2021 11:29

    agenti di commercio

    Per il privilegio degli agenti di commercio di cui all'art. 2751 bis, numero 3), per le provvigioni derivanti dal rapporto di agenzia dovute per l'ultimo anno di prestazione il periodo di concordato (depositato il 10 luglio 2018 e revocato il 13 febbraio 2020) sospende il calcolo da considerarsi per l'ultimo anno di prestazione? la società è fallita il 12 febbraio 2021 fino a quale fattura posso dare in privilegio (fino a quale data)?
    lo stesso quesito me lo pongo per i professionisti che hanno diritto alla prestazione per gli ultimi due anni di prestazione considerando che vi è stato deposito della domanda di concordato il 10 luglio 2018 revocato il 13 febbraio 2020.
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      14/05/2021 20:01

      RE: agenti di commercio

      La premessa del discorso è che tra iol concordato revocato il 12.2.2020 e la dichiarazione di fallimento del 12.2.2021 vi sia un rapporto di consecuzione. Orbene, posto che, a norma del n. 3 dell'art. 2751bis c.c., è la prestazione a costituire il riferimento per il computo del termine e non la data del fallimento o del pignoramento, limitatamente però alle prestazioni svolte nell'ultimo anno, e non anche al credito inerente alle provvigioni maturate nello stesso periodo per prestazioni anteriori (Cass. n. 12852/1999), riteniamo che, in caso di consecuzione, le provvigioni inerenti alle prestazione dell'ultimo anno siano quelle svolte nell'anno anteriore alla domanda di concordato, in quanto quelle per prestazioni successive svolte nel corso del concordato, qualora il contratto sia continuato non avendo il debitore chiesto lo scioglimento o la sospensione ex art. 169bis l. fall., o nel fallimento, godono della prededuzione in quanto crediiti sorti in occasione e in funzione di tali procedure (art. 111, co. 2 l. fall.).
      Eguale principio può essere in linea di massima essere applicato al privilegio dei professionisti di cui al n. 2 dell'art. 2751bis c.c., ma, in tal caso il biennio privilegiato va calcolato (anche qui non dalla dichiarazione di fallimento, ma) dalla cessazione del rapporto professionale e se il rapporto è unico il privilegio copre l'intero credito anche se le prestazioni risalgono a più di due anni prima. In sostanza, in caso di prestazione non continuative, ma di unico incarico, il biennio diventa privo di valore
      Zucchetti SG srl .