Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

spese legali del giudizio di cassazione proseguito dopo la dichiarazione di fallimento

  • Luca Andretto

    Verona
    24/03/2021 23:31

    spese legali del giudizio di cassazione proseguito dopo la dichiarazione di fallimento

    E' pacifico che l'interruzione dei processi ai sensi dell'art. 43, co. 3, l.fall., per effetto della dichiarazione di fallimento di una delle parti, non opera in relazione ai giudizi di legittimità (cfr. Cass. civ., ord. 27.07.2020, n. 15977; sentt. 31.07.2017, n. 18963; 17.07.2013, n. 17450; 05.07.2011, n. 14786; 13.10.2010, n. 21153).
    Il giudizio di legittimità pendente al momento della dichiarazione di fallimento può, dunque, proseguire e concludersi senza che il curatore fallimentare vi prenda parte. Addirittura, secondo un indirizzo, il curatore neppure potrebbe spiegarvi intervento volontario, in mancanza di un'espressa previsione normativa che lo consenta (cfr. da ultimo Cass. civ., ord. 29.12.2020, n. 29773).
    Il giudizio di legittimità può, dunque, concludersi con la soccombenza della società fallita e la sua condanna alle spese di lite, senza che la curatela sia intervenuta, ovvero previa dichiarazione d'inammissibilità del suo intervento. E la parte vittoriosa potrà poi insinuare al passivo fallimentare il credito per rifusione delle spese di lite, chiedendo anche il riconoscimento della prededuzione ai sensi dell'art. 111, co. 2, l.fall., essendo tale credito sorto dopo la dichiarazione di fallimento.
    Sulla questione non ho rinvenuto precedenti specifici. E', peraltro, consolidato l'orientamento che esclude l'opponibilità al fallimento della sentenza di merito pronunciata dopo la dichiarazione di fallimento, allorché tale dichiarazione sia intervenuta quando la causa era già stata trattenuta in decisione e, cioè, in un momento in cui l'art. 300, co. 5, c.p.c. esclude l'efficacia degli eventi interruttivi sopravvenuti. In tali casi, "il processo prosegue tra le parti originarie e l'eventuale sentenza pronunciata nei confronti del fallito non è nulla, né inutiliter data, bensì inopponibile alla massa dei creditori, rispetto ai quali il giudizio in tal modo proseguito costituisce res inter alios acta" (Cass. civ., sentt. 21.06.2018, n. 16349; 22.11.2017, n. 27829; 15.01.2016, n. 614; 04.04.2013, n. 8238; 04.03.2011, n. 5226; 10.05.2002, n. 6771; 28.04.2000, n. 5465; 09.02.1993, n. 1588).
    Le due fattispecie mi sembrerebbero accumulabili, in quanto in entrambi i casi si ha una decisione pronunciata all'esito di un giudizio che prosegue e si conclude senza che la curatela fallimentare sia posta in grado di parteciparvi. Sarei, quindi, dell'idea che il credito per rifusione delle spese del giudizio di cassazione non possa essere ammesso al passivo fallimentare, per inopponibilità della decisione alla massa dei creditori.
    In subordine, dubiterei comunque della spettanza della prededuzione, proprio perché il credito - pur sorto successivamente alla dichiarazione di fallimento - non è legato né occasionalmente né funzionalmente all'apertura della procedura concorsuale o all'attività compiuta dalla curatela fallimentare. E' frutto di mera casualità, legata alle tempistiche di decisione, la circostanza per cui quest'ultima sia emessa dopo la dichiarazione di fallimento, benché l'attività processuale delle parti sia stata svolta in epoca anteriore.
    Vi prego di farmi sapere se ritenete condivisibile questo mio ragionamento, o se avete osservazioni da fare od ulteriori spunti di riflessione da fornirmi. Grazie.
    Avv. Luca Andretto
    • Luca Andretto

      Verona
      24/03/2021 23:48

      RE: spese legali del giudizio di cassazione proseguito dopo la dichiarazione di fallimento

      * Le due fattispecie mi sembrerebbero accomunabili
      • Zucchetti SG

        Vicenza
        25/03/2021 19:49

        RE: RE: spese legali del giudizio di cassazione proseguito dopo la dichiarazione di fallimento

        Condividiamo in toto il suo ragionamento. L'estensione del "granitico" orientamento della S. Corte- secondo cui "la dichiarazione di fallimento di una delle parti, quando si sia verificata dopo l'udienza di precisazione delle conclusioni (o di discussione), non produce alcun effetto ai fini della interruzione del processo, sicchè il giudizio prosegue tra le parti originarie e la sentenza pronunciata nei confronti della parte successivamente fallita non è nulla, nè inutiliter data, bensì inopponibile alla massa dei creditori, rispetto ai quali costituisce res inter alios acta- alla fattispecie del giudizio in Cassazione non interrotto trova giustificazione nelle argomentazione apportate da tale giurisprudenza per sostenere la inopponibilità al fallimento della decisone emessa tra le parti. al fallimento. Scrive, infatti, Cass. n. 16349/2018 che "Del resto, se si addivenisse alla conclusione che una sentenza resa nei confronti di una parte del giudizio, quando quest'ultima sia già stata dichiarata fallita, possa essere invocata a sostegno di una domanda di ammissione al concorso apertosi tra i creditori della medesima parte, si recherebbe un grave vulnus alle ragioni della massa, perchè non solo il curatore - che ne è ex lege il suo rappresentante - non risulta essere stato parte del detto processo, ma il medesimo, per la sua radicale estraneità al contraddittorio già instauratosi, non è neppure posto nella condizione di impugnare la pronuncia in ipotesi sfavorevole alla parte fallita". Si tratta di argomenti che possono essere pari pari trasferiti al caso del giudizio di Cassazione che continua tra le parti, nonostante il fallimento di una di esse non operando in tale giudizio l'interruzione.
        Siamo d'accordo anche sulla sua considerazione subordinata circa l'esclusione comunque della prededuzione; abbiamo, infatti, più volte richiamato in questo Forum quella giurisprudenza secondo la quale "l'elemento cronologico dell'"occasione" deve essere integrato, per avere un senso compiuto, con un implicito elemento soggettivo e cioè quello della riferibilità del credito all'attività degli organi della procedura; in difetto di una tale integrazione il criterio in questione sarebbe palesemente irragionevole, in quanto porterebbe a considerare come prededucibili, per il solo fatto di essere sorti in occasione della procedura, i crediti conseguenti ad attività del debitore non funzionali ad esigenze della stessa" (Cass. n.18488/2018; Cass. n. 20113/20016; Cass. n. 1513/2014).
        Zucchetti SG srl
        • Lara Tordi

          Forlì (FC)
          11/05/2022 18:50

          RE: RE: RE: spese legali del giudizio di cassazione proseguito dopo la dichiarazione di fallimento

          Mi inserisco e chiedo: ho letto che una volta intervenuto il fallimento il mandato difensivo si sciogli automaticamente. Sto dunque valutando se conferire o meno un nuovo mandato e se questo possa avere ripercussioni negative per esempio quelle di far prendere il grado di prededuzione alle spese sia del mio legale che di eventuale soccombenza.
          Mi piacerebbe sapere cosa ne pensate.
          • Zucchetti SG

            Vicenza
            13/05/2022 17:58

            RE: RE: RE: RE: spese legali del giudizio di cassazione proseguito dopo la dichiarazione di fallimento

            "Per effetto della dichiarazione di fallimento, il mandato difensionale prestato nelle controversie non aventi natura personale per il fallito non entra né in una fase di sospensione in attesa che il curatore eserciti la facoltà di cui alla L. Fall., art. 72, né è caratterizzato dall'ultrattività, bensì si scioglie immediatamente. Ciò può evincersi sia dalla L. Fall., art. 43, comma 1, secondo cui il fallito perde per effetto della dichiarazione di fallimento la legittimazione processuale in tutte le controversie non aventi natura personale, sia dall'art. 43, comma 3 legge cit., secondo cui l'apertura del fallimento determina automaticamente l'interruzione dei processi (di merito) in corso. (..)" Così Cass. 24/2/2020, n. 4795, che dopo queste affermazioni di carattere generale si è occupata del fallimento intervenuto nel corso del giudizio di cassazione (come si verifica nel caso alla luce ella intestazione) nel quale la dichiarazione di fallimento non produce l'interruzione del giudizio per cui era sorto il dubbio se, in mancanza di interruzione, il legale potesse continuare l'attività senza un nuovo mandato e se la mancanza di tale nuovo mandato potesse significare un implicito consenso del curatore al rilascio del mandato.. La Corte ha escluso entrambe queste possibilità precisando che "A seguito della dichiarazione di fallimento intervenuta nel giudizio di legittimità, il legale cui era stato precedentemente conferito mandato ad litem, proprio perché (nelle controversie non aventi natura personale del fallito) è definitivamente venuto meno il rapporto professionale che lo legava alla parte assistita, non ha più alcun titolo per proseguire la propria attività difensiva".
            Pacifico, quindi, che se lei intende continuare a difendersi nel giudizio in cassazione deve dare mandato ad un legale, che può essere lo stesso che operava in precedenza o uno nuovo, anche se, il più delle volte è preferibile continuare con il professionista che già conosce le questioni dibattute, ha impostato la causa secondo una proria linea ecc. materia.
            E' chiaro che il compenso per l'opera successiva al conferimento del mandato da parte del curatore genera un credito prededucibile, ma il problema è se, qualora si scelga li stesso legale che difendeva il fallito, anche il credito per l'attività precedentemente svolta goda della stessa collocazione. E la soluzione di questo tema non è agevole in quanto da un lato l'unitarietà della prestazione spinge verso la prededuzione anche se il curatore non subentra nello stesso rapporto che come detto si estingue con il fallimento (per cui non è applicabile l'art. 74 l. fall.), dall'atro la frattura soggettiva creta sembrerebbe spezzare il rapporto con l'attività precedente. Per evitare il rischio della prededucibilità dell'intero, bisogna sottolineare e ampliare tale frattura, precisando all'atto del conferimento dell'incarico che il credito per le prestazioni pregresse ( eventualmente anche quantificato) è da considerare come concorsuale, e che la curatela risponde direttamente solo delle nuove prestazioni.
            Zucchetti SG srl
            • Lara Tordi

              Forlì (FC)
              16/05/2022 09:03

              RE: RE: RE: RE: RE: spese legali del giudizio di cassazione proseguito dopo la dichiarazione di fallimento

              Grazie, condivido questa soluzione ma mi chiedo soprattutto le sorti di eventuali spese di soccombenza sia nell'ipotesi in cui decida di nominare il difensore che qualora invece io decida di lasciare proseguire il giudizio senza alcun ulteriore nomina.
              Grazie
              • Zucchetti SG

                Vicenza
                16/05/2022 18:41

                RE: RE: RE: RE: RE: RE: spese legali del giudizio di cassazione proseguito dopo la dichiarazione di fallimento

                Le spese di soccombenza non hanno nulla a che fare con quelle relative al rapporto con il legale nominato dal fallito o dallo stesso curatore. Per le spese di soccombenza si è spesso ritenuto che esse trovando la loro fonte nella sentenza di condanna vadano collocate in prededuzione ove la sentenza intervenga dopo la dichiarazione di fallimento, cui si contrappone la tesi secondo cui la fonte del credito non è la sentenza di condanna mala situazione che ha dato origine alla controversia.
                Una convincente linea di mediazione è quella che fa un distinguo, nel senso che se la curatela continua il processo pendente (o riassumendolo o costituendosi in giudizio a seguito della riassunzione fatta dalla controparte), la sentenza viene emessa nei confronti della curatela per cui anche le relative spese- che sono unitariamente determinate all'atto della liquidazione- vanno in prededuzione; qualora invece il curatore sia rimasto estraneo al processo, l'eventuale soccombenza può essere rapportata all'origine della controversia non coinvolgendo una iniziativa della massa, per cui le spese possono ritenersi concorsuali.
                Zucchetti SG srl
                • Lara Tordi

                  Forlì (FC)
                  16/05/2022 19:38

                  RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: spese legali del giudizio di cassazione proseguito dopo la dichiarazione di fallimento

                  Sì, conoscevo questo orientamento ma mi chiedevo se nel caso specifico della Cassazione dove il giudizio prosegue indipendentemente da una riassunzione le spese di soccombenza potessero comunque essere imputate alla Curatela.
                  E se sì, se tale circostanza potesse essere determinata dall'intervento del nuovo legale.
                  Mi spiego meglio.
                  Se come curatore, appurato che si scioglie il rapporto con il legale sino ad ora nominato, resto inerte e nemmeno comunico l'intervenuto fallimento in caso di soccombenza le spese possono essere in prededuzione?
                  Ritengo di no.
                  Se invece nomino il legale affinchè difenda attivamente il fallimento in un giudizio che comunque proseguirebbe in caso di soccombenza farebbe sorgere una prededuzione?
                • Zucchetti SG

                  Vicenza
                  17/05/2022 20:00

                  RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: spese legali del giudizio di cassazione proseguito dopo la dichiarazione di fallimento

                  Nel caso di inerzia anche noi riteniamo che le spese non p0ossano essere collocate in prededuzione, al contrario, in caso di partecipazione attiva al giudizio la curatela diventa parte del proc4esso e ne subisce le conseguenze in ordine alla soccombenza; la condanna alle spese in tal caso sarebbe espressamente a carico della curatela e, quindi da pagare in prededuzione..
                  Zucchetti SG srl