Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

Domanda di insinuazione - omessa indicazione della somma per la quale è richiesta l'ammissione per mancato invio di rico...

  • Francesca Carolillo

    cosenza
    01/06/2023 09:48

    Domanda di insinuazione - omessa indicazione della somma per la quale è richiesta l'ammissione per mancato invio di ricorso completo di pagine

    Buongiorno, in sede di insinuazione tardiva di credito, un creditore ha inoltrato una domanda omettendo l'indicazione della somma per la quale richiedeva l'ammissione e l'indicazione di un eventuale richiesta in privilegio.
    Pertanto, nel progetto di stato passivo ho proposto l'esclusione del credito per inammissibilità della domanda, in quanto la somma da insinuare era assolutamente incerta e indeterminata.
    Con pec successiva, nel rispetto del termine per proporre osservazioni, il creditore fa presente di aver omesso due pagine del proprio ricorso originario e quindi, reinoltra la domanda completa in ogni sua parte, contenente la richiesta di ammissione del credito con indicazione della somma e del relativo privilegio .
    Sarei dell'avviso di ritenere il nuovo invio quale domanda nuova, tenuto conto che nel ricorso originario era impossibile determinare tanto il quantum della richiesta, tanto l'eventuale richiesta di privilegio.
    Vi chiedo se vi sono precedenti in tal senso.

    • Zucchetti SG

      Vicenza
      01/06/2023 19:56

      RE: Domanda di insinuazione - omessa indicazione della somma per la quale è richiesta l'ammissione per mancato invio di ricorso completo di pagine

      Premesso che la verifica delle domande segue le stesse regole dettate per l'esame delle domande tempestive (art. 101, co. 2 l. fall.) sua scelta, giuridicamente non errata, ci sembra troppo drastica. In realtà il creditore ha presentato una domanda, priva di alcuni elementi essenziali, e che quindi andrebbe respinta, ma il deposito del progetto di stato passivo e la comunicazione dello stesso ai creditori ha lo scopo proprio di sollecitare la presentazione di osservazioni e documenti integrativi (art. 95, co. 2 l. fall.), in modo da consentire ai creditori di sopperire alle iniziali carenze ed evitare una opposizione allo stato passivo, ove potrebbero far valere vittoriosamente le stesse integrazioni. Lei del resto, optando per la inammissibilità, ammette la possibilità di una domanda con lo stesso oggetto, ed infatti qualifica l'integrazione come domanda nuova, da esaminare come tale; con la conseguenza che, salvo che non faccia un riparto prima della nuova udienza delle tardive, l'esame della domanda nuova alla prossima udienza vrebbe lo stesso effetto dell'esame attuale, considerando l'integrazione.
      Noi pertanto, anche ragioni pratiche saremmo più comprensivi esaminando le integrazioni al fine di chiudere la vertenza prima del nascere.
      Zucchetti SG srl