ALTRO - Anatocismo

Valutazione convenienza procedura concorsuale a riassumere giudizi

  • Patrizia Neroni

    Castel di Lama (AP)
    23/05/2014 17:33

    Valutazione convenienza procedura concorsuale a riassumere giudizi

    Vorrei sottoporre alla Vostra attenzione la seguente problematica.
    Valutazione della convenienza alla costituzione in giudizio della procedura concorsuale in alcune cause verso diversi istituti di credito per l'applicazione di interessi anatocistici e tassi usurai (le cause al momento sono essenzialmente opposizioni a decreti ingiuntivi con presentazione di domande riconvenziali).
    I diversi istituti non hanno ancora presentato domanda di ammissione allo stato passivo in quanto il termine per la presentazione non è ancora scaduto.
    Le eventuali somme che la procedura potrebbe ricavare dal ristorno dell'applicazione di interessi usurai o indebiti vari che potrebbero essere riconosciuti in sede di giudizio devono essere pagati alla procedura generando attivo fallimentare o possono essere oggetto di richiesta di compensazione da parte dell'istituto di credito in caso di loro maggior credito? Quale sarebbe in tal caso la convenienza per la procedura a riassumere tali giudizi?
    Nel caso in cui vi sia tale convenienza, visti i tempi delle cause, l'ammissione allo stato passivo dell'istituto di credito dovrebbe essere condizionata fino all'esito dei giudizi?
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      23/05/2014 20:03

      RE: Valutazione convenienza procedura concorsuale a riassumere giudizi

      A nostro parere la compensazione tra il credito della banca e il suo debito per restituzione delle quote di interessi usurari e altro sono compensabili non rientrando questa fattispecie in alcuna delle previsioni comprese nell'art. 1246 c.c., che detta i casi in cui la compensazione non può operare. Peraltro nel caso non si nversa nell'ipptesi della compensazione in senso proprio, che presuppone l'autonomia dei due crediti in quanto si tratta di un unico rapporto, ancorché complesso, da cui derivano i rispettivi crediti tra i quali fare un semplice calcolo di dare ed avere e, di conseguenza restano innapplicabili sia le regole processuali (come quella della non rilevabilità d'ufficio) sia le regole sostanziali (come quella della non compensabilità dei crediti) dettate per la compensazione in senso tecnico. Di esito dubbio sarebbe, inoltre, sostenere la tesi della mancanza di reciprocità tra i i rispettivi crediti per essere sorto quello per la restituzione della quota usuraia nei confronti della massa , perché la nullità in proposito avrebbe effetti fin dall'origine; è una tesi comunque prospettabile.
      E' sulla base di questi criteri, tra cui l'incertezza sulla seconda indicazione, che va fatta la valutazione della convenienza a continuare o on le cause, (interesse che comunque permarrebbe per l'eventuale eccedenza rispetto al credito della banca), ma questa deve farla lei e non noi, che peraltro, conosciamo della vicenda soltanto le poche notizie che ci ha fornito.
      La compensazione può essere eccepita in sede di verifica; per la parte eventualmente eccedente la curatela dovrebbe continuare le cause in corso riassumendole per questa parte; in tal caso non ricorre una ipotesi di ammissione con riserva, ma se la decisione delle due cause dipende dall'altra si può ricorrere alla sospensione.
      Zucchetti SG Srl

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