Forum ESECUZIONI - IL DECRETO DI TRASFERIMENTO

Mancata accettazione eredità precedente proprietario

  • Simone Allodi

    Milano
    05/05/2021 10:46

    Mancata accettazione eredità precedente proprietario

    Buongiorno,
    in una procedura esecutiva immobiliare di cui sono Delegato alla vendita mi si presenta il seguente problema:
    l'immobile è pervenuto al debitore esecutato in data 26.3.1998. La precedente proprietaria lo aveva acquisito in successione nel 1994. Alla data della vendita (avvenuta nel 1998), il notaio non aveva provveduto alla verifica della trascrizione della dichiarazione di successione né della trascrizione dell'accettazione dell'eredità in quanto tali verifiche e regolarizzazioni dovrebbero essere state rese obbligatorie soltanto a partire dall'anno 2010.
    Dalla visura ipotecaria sull'immobile nel ventennio risulta in data 3.9.2003 la trascrizione della dichiarazione di successione del 20.9.1994 effettuata direttamente dall'Ufficio del Registro dopo quasi dieci anni dalla morte. A seguito di essa, però, non risulta alcuna trascrizione dell'accettazione tacita da parte del precedente proprietario che nel 1998 aveva venduto l'immobile al debitore esecutato.
    Tale situazione fa venir meno la continuità delle trascrizioni nel ventennio o, considerato che la morte è avvenuta ben più di 20 anni fa, non va ad inficiare un'eventuale aggiudicazione?
    Considerato che nel 1998 non vi era alcun obbligo di trascrizione preventiva dell'accettazione dell'eredità, risulta quindi ora tutto in regola o la cosa andrebbe comunque sanata a posteriori?
    A breve si terrà l'asta e l'immobile verrà presumibilmente aggiudicato, quindi mi sto preventivamente ponendo il problema in tema di decreto di trasferimento e regolare voltura a favore dell'aggiudicatario.

    • Zucchetti SG

      06/05/2021 17:15

      RE: Mancata accettazione eredità precedente proprietario

      Per rappresentare il nostro punto di vista riteniamo di dover partire dalla lettura dell'art. 2648 c.c. dettato a proposito della trascrizione dell'accettazione dell'eredità e del legato.
      Questa norma prevede (ed ha sempre previsto) in primo luogo che l'accettazione dell'eredità si deve trascrivere.
      Aggiunge al comma 2 che oggetto della trascrizione è in primo luogo la dichiarazione di accettazione dell'eredità contenuta in un atto pubblico, in una scrittura privata autentica, oppure accertata con una sentenza.
      Poiché l'accettazione dell'eredità può essere espressa o anche tacita nel senso cioè che l'eredità si considera accettata non solo quando esiste una dichiarazione espressa del chiamato ma anche quando costui compie un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di compiere se non nella qualità di erede (si pensi, ad esempio, all'erede che, senza accettare espressamente l'eredità venda uno dei beni compresi nell'asse ereditario) il comma 3 dell'art. 2648 prevede altresì che la trascrizione dell'accettazione dell'eredità si può compiere sulla base di quell'atto.
      Nella pratica accade che quando l'erede che non ha precedentemente accettato l'eredità si presenta dal notaio per vendere un bene ereditario, il notaio trascriverà quell'atto due volte: la prima trascrizione viene eseguita come accettazione dell'eredità; la seconda costituisce trascrizione del negozio di trasferimento.
      Ove questo passaggio manchi, come nel caso prospettato, la continuità delle trascrizioni non è assicurata.
      Nei termini sopra richiamati si è espressa anche la giurisprudenza di legittimità, la quale ha osservato che "in materia di espropriazione immobiliare, qualora sia sottoposto a pignoramento un diritto reale su un bene immobile di provenienza ereditaria e l'accettazione dell'eredità non sia stata trascritta a cura dell'erede - debitore esecutato, il creditore procedente, se il chiamato all'eredità ha compiuto uno degli atti che comportano accettazione tacita dell'eredità, può richiedere, a sua cura e spese, la trascrizione sulla base di quell'atto, qualora esso risulti da atto pubblico o da scrittura privata autenticata od accertata giudizialmente, anche dopo la trascrizione del pignoramento, ripristinando così la continuità delle trascrizioni ai sensi e per gli effetti dell'art. 2650, comma secondo, cod. civ., purché prima dell'autorizzazione alla vendita ai sensi dell'art. 569, cod. proc. civ. Se, invece, il chiamato all'eredità ha compiuto uno degli atti che comportano accettazione tacita dell'eredità ma questo non sia trascrivibile, perché non risulta da sentenza, da atto pubblico o da scrittura privata autenticata, ovvero se si assume che l'acquisto della qualità di erede sia seguito ex lege ai fatti di cui agli artt. 485 o 527 cod. civ., non risultando questo acquisto dai pubblici registri, la vendita coattiva del bene pignorato ai danni del chiamato presuppone che la qualità di erede del debitore esecutato sia accertata con sentenza" (Cass. 26 maggio 2014, n. 11638).
      Nell'affermare questo principio, la citata pronuncia ha avuto modo di precisare che se è vero che quando la trascrizione dell'acquisto mortis causa non è effettuata, le trascrizioni ed iscrizioni successive, compresa la trascrizione del pignoramento, non producono effetto a carico dell'acquirente successivo, ai sensi dell'art. 2650, primo comma, è altrettanto vero che in forza del secondo comma del medesimo art. 2650, se la continuità viene ripristinata, le successive trascrizioni ed iscrizioni producono effetto secondo il loro ordine rispettivo (salvo il disposto dell'art. 2644), sicché "una volta trascritta l'accettazione di eredità e ripristinata la continuità delle trascrizioni (nel presupposto che non vi siano trascrizioni o iscrizioni intermedie e quindi non operi l'art. 2644), pur dopo la trascrizione del pignoramento, questo mantiene i suoi effetti e la trascrizione del successivo decreto di trasferimento avrà, a sua volta, effetto contro coloro che abbiano iscritto o trascritto diritti in epoca successiva alla trascrizione del pignoramento".
      Tornando al caso prospettato, osserviamo che, sebbene siano ormai decorsi più di venti anni e quindi l'esecutato potrebbe essere divenuto proprietario a titolo originario per usucapione anche se avesse acquistato a non domino, e sebbene si sia ormai prescritto anche il termine decennale (art. 2935 c.c.) per accettare eventuali successioni testamentarie (che in teoria potrebbero intaccare eventuali successioni legittime, non risulta rispettato il principio della continuità delle trascrizioni, per cui la stessa va ripristinata.
      A questo punto le soluzioni sono due: o il professionista delegato sollecita il creditore a provvedere alla trascrizione dell'accettazione dell'eredità (come peraltro la sentenza indicata consente) oppure si rimettono gli atti al giudice dell'esecuzione a norma dell'art. 591-ter c.p.c. affinché assegni al creditore un termine per provvedere.