Forum ESECUZIONI - IL DECRETO DI TRASFERIMENTO

decreto trasferimento - sequestro penale conservativo - cancellazione formalità di trascrizione

  • Gianluca Rossi

    Arezzo
    17/01/2020 17:13

    decreto trasferimento - sequestro penale conservativo - cancellazione formalità di trascrizione

    Buonasera,
    in una procedura in mia Delega è stato posto in vendita ed aggiudicato un cespite sul quale, fra le varie altre, grava anche la trascrizione di un sequestro penale conservativo (questo dunque funzionale alla eventuale e successiva trasformazione, come però non avvenuto, in pignoramento). Specifico, pertanto, che si tratta della trascrizione di un tipo di gravame che, di per sé e come verificato, non era né è impeditivo rispetto alla regolare trasferibilità del cespite subastato in favore dell'aggiudicatario (non si trattava, dunque, di sequestro preventivo funzionale che, eventualmente così fosse stato, si sarebbe trasformato in confisca).
    Premesso ed appurato, dunque, che tale trascrizione non era impeditiva rispetto alla trasferibilità del bene e che il bene è stato aggiudicato, si pone però ora il problema della CANCELLAZIONE DEL RELATIVO GRAVAME.
    LA MIA DOMANDA E': il Giudice delle esecuzioni, titolare della relativa procedura, può (o meno) ordinare al Conservatore la cancellazione della trascrizione di detto gravame (ovvero della trascrizione del sequestro penale conservativo)?
    Quale Delegato, dovendo predisporre la minuta del Decreto al Giudice, dovrei dunque inserire anche tale formalità fra quelle oggetto di ordine di cancellazione del G.E. al Conservatore?
    Se il Giudice dell'Esecuzione non fosse competente e/o potesse, chi è allora competente ad ordinare e/o consentire detta cancellazione? e come deve procedersi (e da parte e/o su istanza di chi) onde ottenere la cancellazione di tale gravame?
    Vi ringrazio per ogni tempestivo contributo.
    • Zucchetti SG

      20/01/2020 13:29

      RE: decreto trasferimento - sequestro penale conservativo - cancellazione formalità di trascrizione

      La risposta alla domanda formulata richiede necessariamente lo svolgimento di alcune premesse normative di fondo, che attengono alla disamina dei tratti comuni e differenziali del sequestro conservativo civile e penale.
      Previsto dall'art. 2905 c.c., quale mezzo di conservazione della garanzia patrimoniale generica sui beni del debitore, accanto alle azioni surrogatoria e revocatoria, il sequestro conservativo è funzionale all'esecuzione forzata, essendo finalizzato ad assicurare la fruttuosità dell'eventuale esecuzione per espropriazione. Si giustifica, pertanto, la risalente affermazione per cui il sequestro conservativo sarebbe una sorta di pignoramento anticipato (Cass. 11.02.1988, n. 1479).
      Il sequestro conservativo pertanto tende al soddisfacimento delle pretese creditorie, offrendo rimedio contro eventuali atti di disposizione compiuti dal debitore sul proprio patrimonio, che ne diminuiscano la consistenza.
      Le affinità tra sequestro conservativo e pignoramento si colgono sotto molteplici profili.
      In primo luogo sul versante dell'oggetto, nel senso della coincidenza tra beni sequestrabili e beni pignorabili.
      Un distinguo si coglie, su questo versante a proposito della generalità del provvedimento giudiziale costitutivo del vincolo, il quale può riferirsi ai beni ed ai crediti del debitore, senza doverli identificare specificamente, indicando soltanto il valore del credito fino a concorrenza del quale il sequestro potrà essere eseguito su qualsiasi bene del debitore.
      Analogie tra sequestro e pignoramento si annidano altresì a proposito degli effetti del sequestro, nel senso della inefficacia relativa degli atti che abbiano ad oggetto i beni sequestrati, a norma dell'art. 2906 c.c., con la precisazione, e la differenza, che mentre gli effetti del pignoramento riguardano il creditore procedente e quelli intervenuti, il sequestro costituisce un vincolo "a porta chiusa", nel senso che esso ha effetto nei soli confronti del creditore sequestrante (l'opinione tuttavia non è unanimamente condivisa obbiettandosi da parte di taluni che, se così fosse, si verrebbe a creare, a favore del sequestrante, una causa di prelazione atipica).
      La strumentalità del sequestro conservativo rispetto al pignoramento si coglie ancora negli artt. 678 e 679 c.c., che a proposito dell'esecuzione del sequestro, rimandano, nella sostanza, alle norme che disciplinano il pignoramento, aggiungendosi, nel secondo comma dell'art. 679, che la disciplina della custodia degli immobili sequestrati è quella tracciata dall'art. 559 c.p.c. relativo alla custodia degli immobili pignorati.
      Infine, l'art. 686, comma 1°, c.p.c. dispone che "il sequestro conservativo si converte in pignoramento al momento in cui il creditore sequestrante ottiene la sentenza di condanna".
      In ragione di queste considerazioni sistematiche è opinione condivisa che il sequestro conservativo debba essere cancellato con la pronuncia del decreto di trasferimento ex art. 586 c.p.c. Del resto, esplicita conferma in tal senso si ricava dall'art. 108, comma secondo, l.fall. (art. 217, comma secondo c.c.i.), nonché dall'art. 158 disp. att. c.p.c., che riconosce ai sequestratari il diritto di ricevere l'avviso di cui all'art. 498 c.p.c.
      Detto del sequestro conservativo civile, osserviamo che il sequestro conservativo penale (artt. 316 e ss. c.p.p.) si caratterizza per assolvere alle identiche esigenze conservative. Una distinzione si coglie sul piano dei crediti alla cui tutela è preposto, poiché il sequestro conservativo penale può essere disposto solo per garantire i crediti dello Stato per il pagamento delle spese processuali, delle pene pecuniarie e di ogni altra somma comunque dovuta allo Stato, nonché per garantire l'adempimento delle obbligazioni derivanti dal reato nei confronti della costituita parte civile.
      Sul piano sostanziale, un ulteriore distinguo risiede nel fatto che a differenza del sequestro civile, esso viene meno solo con il passaggio in giudicato della sentenza di assoluzione, (art. 317, comma quarto, c.p.p.), laddove il sequestro conservativo civile perde efficacia, a norma dell'art. 669-novies c.p.c. al momento della sentenza, anche non passata in giudicato.
      Dal punto di vista esecutivo sequestro conservativo penale e civile sono identici, in quanto a norma dell'art. art. 317, comma terzo, c.p.p. il sequestro penale è eseguito dall'ufficiale giudiziario con le forme prescritte dal codice di procedura civile per l'esecuzione del sequestro conservativo sui beni mobili o immobili, e come il sequestro conservativo civile è destinato a convertirsi in pignoramento in caso di condanna, a norma dell'art. 320 c.p.p., il quale aggiunge infine che l'esecuzione forzata sui beni sequestrati ha luogo nelle forme prescritte dal codice di procedura civile.
      La competenza ad adottare ogni provvedimento sui beni sequestrati, una volta divenuta definitiva la condanna e convertitosi il sequestro conservativo penale in pignoramento spetta, quindi, unicamente al giudice dell'esecuzione civile (Cass. pen., dep. 10.4.2013, n. 16312; Cass. pen., dep. 12.4.2012, n. 13981; Cass. pen., dep. 11.3.2010, n. 10057; Cass. pen., dep. 27.6.2008, n. 25950; Cass. pen., dep. 8.6.2007, n. 22468; Cass. pen., dep. 17.10.2001 ,n. 37579).
      Le premesse sistematiche appena svolte consentono di affermare, a nostro avviso, che con il decreto di trasferimento debba essere ordinata (dal giudice civile) anche la cancellazione del sequestro conservativo penale.
      Ed invero, la identità di funzione (cautelare) struttura ed effetti non giustifica un loro trattamento differenziato, anche tenuto conto delle distinzioni - marginali - di cui abbiamo detto, le quali non giustificano una deroga all'effetto purgativo proprio dell'art. 586 c.p.c.
      Non v'è infatti alcun ragionamento logico giuridica che potrebbe suggerire, anche sul piano della mera opportunità, di trattare diversamente due sequestri sol perché diversi sono i giudici che li hanno adottati e differenti sono i crediti in funzione della cui tutela esso è stato concesso.
      Di contro, la tutela giurisdizionale del credito sarebbe del tutto mortificata quante volte un potenziale acquirente dovesse rimanere esposto all'azione esecutiva di un creditore sequestrante.
      Questi argomenti, e queste conclusioni, possono essere confutate dalla previsione di cui all'ultimo comma dell'art. 317 c.p.p., a tenore del quale "gli effetti del sequestro cessano quando la sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere non è più soggetta a impugnazione. La cancellazione della trascrizione del sequestro di immobili è eseguita a cura del pubblico ministero. Se il pubblico ministero non provvede, l'interessato può proporre incidente di esecuzione".
      La norma, all'evidenza, si preoccupa di disciplinare il caso in cui debba procedersi alla cancellazione di un sequestro venuto meno, ma non può essere interpretata nel senso di ritenere che l'aggiudicatario il quale abbia ottenuto la pronuncia di un decreto di trasferimento in suo favore sia onerato dal dover intraprendere un incidente di esecuzione per ottenere la cancellazione di un sequestro rimasto in vita.
      In primo luogo, infatti, ostano a questa soluzione evidenti esigenze di economia processuale e di contenimento dei tempi della giurisdizione.
      In secondo luogo la norma, riferendosi all'ipotesi di un sequestro divenuto inefficace per sentenza di proscioglimento, lascia scoperte le altre ipotesi in cui, a giudizio ancora pendente, il bene sia trasferito in seno ad una procedura esecutiva.