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ART. 182.BIS

  • Pardini Mirko

    Lucca
    11/10/2021 12:54

    ART. 182.BIS

    La società ALFA SRL IN LIQ.NE ha due debiti ed è intenzionata a cedere un immobile. Al fine di garantire l'acquirente da possibili azioni revocatorie in caso di successivo fallimento, è intenzionata a depositare un piano ex art. 182.bis.
    Il primo debito è il mutuo che grava sull'immobile che, a seguito di accordo a stralcio, verrebbe direttamente saldato in sede di atto notarile.
    Il secondo debito è rappresentato da una serie di cartelle di Equitalia la cui scadenza è rateizzata in un periodo di quattro anni. Per tale adempimento, la società confida di poter disporre su crediti da canoni di locazione ancora da riscuotere (50%) ed apporti dei soci a titolo di "copertura perdite" (50%). Tali ultimi apporti sarebbero garantiti da fideiussione bancaria.
    IL QUESITO
    <<Considerato che la norma (182.bis - 1° comma - lett. b) obbliga l'attestatore a garantire che i debiti non scaduti siano pagati "entro 120 giorni dalla scadenza" è possibile considerare nell'attestazione quale scadenza dei debiti tributari le date in cui dovranno essere pagate le rate delle cartelle rateizzate?>>
    Grazie
    Cordiali saluti.
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      11/10/2021 19:28

      RE: ART. 182.BIS

      Per la verità non ci risulta chiaro come intende realizzare l'accordo di ristrutturazione dei debiti, tuttavia, limitandoci al quesito formulato, ricordiamo che , a norma del primo comma dell'art. 182 bis l. fall. il professionista designato dal debitore, deve redigere una relazione "sulla veridicità dei dati aziendali e sull'attuabilità dell'accordo stesso con particolare riferimento alla sua idoneità ad assicurare l'integrale pagamento dei creditori estranei nei rispetto dei seguenti termini: a) entro cento venti giorni dall'omologazione, in caso di crediti già scaduti a quella data; b) entro cento venti giorni dalla scadenza, in caso di crediti non ancora scaduti alla data dell'omologazione".
      Pertanto, se il debito verso Equitalia è stato rateizzato in un periodo di quattro anni (o con accesso al piano automatico per debiti inferiori a 100.000,00 euro o se la richiesta è accolta per debiti superiori a detta soglia) le scadenze da prendere in considerazione da cui decorrono i 120 giorni sono quelle della rateizzazione.
      Zucchetti SG srl