Forum SOVRAINDEBITAMENTO -

Compenso Liquidatore

  • Ernesto Gussoni

    Gallarate (VA)
    03/10/2022 15:30

    Compenso Liquidatore

    Buongiorno.
    All'art. 275 c3 DL14/2019 si indica che la liquidazione del compenso del Liquidatore avviene al termine della esecuzione e/o procedura. Mi pare di intendere che il liquidatore sia una figura non diversa ma invero successiva a OCC che ha inizialmente illustrato la situazione etc etc.
    OCC per cui il Liquidatore inserirà il credito in prededuzione.
    Ma come si coniugherà ora nella pratica il compenso dell'OCC che che con la 3/2012 in alcune risposte (R. Carrà 04.11.2021) si confermava poter essere oggetto di un riparto parziale.
    Perchè o il compenso maturato inizialmente dell'OCC è diverso da quello poi maturato in capo al Liquidatore (!?) e quindi mantiene la possibilità di essere oggetto di riparto parziale, o se il Liquidatore è una naturale estensione dell'OCC non ci sarebbe un diverso compenso da liquidare ai sensi dellart.275 c.3, quindi già rilevato in sede di formazione dello Stato Passivo ?!
    In questo secondo caso (unico compenso) non esisterebbe più la possibilità di un riparto parziale perchè ora espressamente normato mentre prima assente con ricostruzione per analogia,
    O al contrario si creano due distinti compensi che l'economicità della Procedura dovrebbe diversamente evitare confermando incarico di Liquidatore a OCC.
    Perdonatemi non mi è chiaro
    Grazie
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      04/10/2022 17:17

      RE: Compenso Liquidatore

      Non ci sembra corretta l'assimilazione che lei fa tra la figura dell'OCC e quella del liquidatore. Il primo è un organo precostituito che collabora con il debitore in tutte le procedure da sovraindebitamento per la presentazione della domanda e altro, il secondo è l'organo nominato dal tribunale che deve provvedere alla liquidazione del patrimonio. Si tratta di organi diversi per struttura, compiti e funzioni. Se proprio vuole cercare una similitudine, il liquidatore della liquidazione controllata è avvicinabile al liquidatore nominato al momento dell'omologa di un concordato liquidatorio, il quale, a sua volta, è stato fallimentarizzato, nel senso che risente della disciplina dettata per il curatore; e questo il terzo comma dell'art. 275 CCII che, appunto, detta la stessa sequenza che per il curatore, presentazione del conto gestione, approvazione e liquidazione compenso del liquidatore.
      Zucchetti SG Srl
      • Ernesto Gussoni

        Gallarate (VA)
        04/10/2022 19:53

        RE: RE: Compenso Liquidatore

        Rilevando nel mio quesito che "il liquidatore sia una figura non diversa ma invero successiva a OCC" intendevo proprio verificare tale assunto. Che pur se idealmente declinate nella stessa persona (L'OCC si esprime poi con il Gestore poi "normalmente" anche liquidatore) trattasi di due funzioni diverse e distinte. E quindi ritorno alla questione se quindi i compensi siano due diversi e distinti e alla domanda se il primo riferibile all'intervento dell'OCC possa essere oggetto di un riparto parziale nel durante la liquidazione assunto che le attività conseguite coprano tutte le prededuzioni, rilevato che fin qui nella mia esperienza il compenso preventivato dall'Occ riassumeva invero anche quanto poi espresso come liquidatore succeduto all'incarico di gestore iniziale.
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          06/10/2022 14:15

          RE: RE: RE: Compenso Liquidatore

          Una volta stabilito che sono diversi i ruoli e le funzioni dell'OCC/gestore e del liquidatore, diversi sono anche i compensi e il momento della liquidazione; sarebbe preferibile non unificare le nomine dei due soggetti nella stessa persona, ma sappiamo che ciò accade..
          A norma della lett. a) del primo comma dell'art. 6 CCII sono prededucibili nella liquidazione giudiziale, così come in quella controllata del patrimonio , tra gli altri, " i crediti relativi a spese e compensi per le prestazioni rese dall'organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento"; questi crediti vanno liquidati, come tutti i compensi alla cessazione dell'attività, ma il comma secondo dell'art. 15 d.m. n. 202 del 2014, prevede che "Sono ammessi acconti sul compenso finale", di modo che se tali acconti sono liquidati, il liquidatore, trattandosi di crediti prededucibili, può soddisfarli fuori riparto, ove l'attivo sia sufficiente al pagamento di tutte le prededuzioni.
          Zucchetti Sg Srl