Forum SOVRAINDEBITAMENTO -

Stato Passivo liquidazione patrimonio

  • Carlo Di Patrizi

    Milano
    08/05/2020 17:12

    Stato Passivo liquidazione patrimonio

    Buongiorno,
    sono stato nominato liquidatore ex art. 14-quinquies, c. 2, lett. a) L. 3/2012 in una procedura di sovraindebitamento.
    Ho dato avviso a tutti i creditori indicati nella relazione particolareggiata dell'OCC, e dunque anche all'OCC ed al legale del debitore.
    Sto formando lo stato passivo ma né l'OCC né il legale del debitore mi hanno fatto pervenire la loro domanda di ammissione al passivo del sovraindebitato (l'ammontare dei rispettivi crediti sono conosciuti in quanto indicati nella relazione particolareggiata dell'OCC).
    Vorrei conforto da parte Vostra del fatto che, sia l'OCC che il legale del debitore, non sono esentati ma devono necessariamente inviarmi a mezzo P.E.C. la domanda (debitamente documentata) per l'ammissione al passivo del sovraindebitato, a pena di esclusione.
    Grazie
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      08/05/2020 20:17

      RE: Stato Passivo liquidazione patrimonio

      La formazione dello stato passivo nel contesto della liquidazione del patrimonio è rimessa, come nella liquidazione coatta, direttamente all'organo tecnico della procedura, anziché all'autorità giudiziaria, tuttavia, diversamente che nella citata procedura concorsuale, nel contesto in esame, ai fini dell'ammissione al passivo il creditore deve comunque presentare la domanda di partecipazione, analogamente a quanto accade nel fallimento.
      Questo meccanismo sicuramente si applica ai creditori concorsuali, nel mentre è dubbio se si applichi anche ai creditori "prededucibili", non essendo stata ripetuta nel corpo della l. n. 3 del 2012, la norma dell'art. 52, co. 2, l. fall., per la quale "Ogni credito, anche se munito di diritto di prelazione o prededucibile, nonché ogni diritto reale o personale, mobiliare o immobiliare, deve essere accertato secondo le norme stabilite dal capo III del presente titolo, salvo diverse disposizioni della legge". E, i crediti da lei indicati rientrano nella categoria dei prededucibili, a norma dell'art. 14-duodecies, comma 2.
      In questa incertezza è da ritenere che comunque sia necessaria almeno una domanda di pagamento, anche se non di vera e propria insinuazione, cui ricorrere, in analogia al fallimento, in caso di contestazione.
      Provi a sollecitare i soggetti interessati in tal senso.
      Zucchetti SG srl