Forum SOVRAINDEBITAMENTO -

quota pignorabile dello stipendio

  • Alessandra Mazzola

    SALERNO
    02/11/2020 17:57

    quota pignorabile dello stipendio

    Gentile Fallco,
    chiedo chiarimento in merito ad una procedura di liquidazione del patrimonio ai sensi dell'art. 14ter e ss. della L. 3/2012.
    In sostituzione del liquidatore a seguito di rinuncia, la scrivente nel leggere il decreto di apertura della procedura il GD così disponeva il 17/07/2019: "(...) dichiara aperta la procedura di liquidazione di beni immobili, mobili e crediti, presenti e futuri, compresa la quota pignorabile dello stipendio di Tizio (...)".
    Ad oggi non si è proceduto al pignoramento dello stipendio della parte sovraindebitata presso il datore di lavoro, come si deve procedere in tal senso tenuto conto che il decreto di apertura è da intendersi equiparato all'atto di pignoramento?
    Grazie
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      02/11/2020 19:29

      RE: quota pignorabile dello stipendio

      Il giudice non ha disposto il pignoramento dello stipendio della parte sovraindebitata, ma ha solo elencato i beni che sono oggetto della liquidazione patrimoniale per la soddisfazione dei credito; e questi sono, oltre ai beni immobili, mobili e crediti, presenti e futuri, anche lo stipendio del sovraindebitato Tizio, nei limiti in cui le retribuzioni da lavoro sono pignorabili, ossia nel limite del quinto (art. 545 cpc).
      Lei, pertanto, deve chiedere a Tizio di dare delega al suo datore di lavoro di corrispondere al liquidatore la quota di un quinto dello stipendio cui egli ha diritto. Se Tizio non si adopera può procedere, in forza del decreto del giudice del sovraindebitamento, al pignoramento presso terzi, ossia presso il datore di lavoro del quinto dello stipendio.
      Zucchetti Sg srl
      • Giuseppe Gentile

        Chiavenna (SO)
        20/02/2021 17:07

        RE: RE: quota pignorabile dello stipendio

        A seguito di un contratto di finanziamento, ante apertura della liquidazione, tra il sovraindebitato e una finanziaria, il primo autorizza le cessione di una quota della pensione.
        Il GD, nel decreto di apertura, scrive: "Sino al momento in cui il provvedimento di chiusura ex art. 14 novies, V comma, non sarà divenuto definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive, nè acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore al presente decreto."
        La riposta che avete fornito ad A. Mazzola, vale anche per questa fattispecie?
        Oppure, non avendo il GD indicato quote pignorabili, non è possibile che il liquidatore possa procedere in tal senso?
        Grazie
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      23/02/2021 20:14

      RE: quota pignorabile dello stipendio

      La questione che lei propone si interseca solo relativamente con quella esaminata nei post precedenti. Lì il giudice era intervenuto per individuare i beni e diritti che entravano nel patrimonio da liquidare, qui il giudice ha emesso il provvedimento di blocco delle azioni esecutive e cautelari, di cui alla lett. b) del comma 2, dell'art. 14 quinquies l. n. 3 del 2012.
      Tale intervento è necessario perché nella procedura di liquidazione del patrimonio il blocco delle azioni esecutive e cautelari non è automatico, come nel fallimento (art. 51 l. fall.) o nel concordato (art. 168 l. fall.), ma richiede un provvedimento del giudice, espressamente previsto dalla norma citata. A seguito di tale provvedimento, nessun creditore (neanche quello fondiario e neanche il cessionario del quinto) può iniziare o proseguire azioni esecutive sui beni acquisiti al patrimonio della liquidazione.
      Discorso diverso è se il quinto della pensione ceduta rientri nel patrimonio del liquidatore o la cessione rimanga in piedi e questa seconda soluzione si impone perché il nuovo comma 1 bis dell'art. 8 l. n. 3 del 2012 (introdotto dalla legge n. 176 del 2020, di conversione del d.l. n.137 del 2020) si applica solo al piano del consumatore, posto che tale norma espressamente stabilisce che "La proposta di piano del consumatore può prevedere anche la falcidia e la ristrutturazione dei debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, del trattamento di fine rapporto o della pensione e dalle operazioni di prestito su pegno".
      Zucchetti Sg srl
      • Giuseppe Gentile

        Chiavenna (SO)
        13/07/2021 16:52

        RE: RE: quota pignorabile dello stipendio

        Scusate, ma c'è qualcosa che mi sfugge. Riportando in sintesi due punti della risposta che mi avete fornito, voi scrivete:
        - …. "a seguito di tale provvedimento, nessun creditore (neanche quello fondiario e neanche il cessionario del quinto) può iniziare o proseguire azioni esecutive sui beni acquisiti al patrimonio della liquidazione."
        Se comprendo bene, ciò significa che il cessionario non può continuare ad incassare il quinto.
        - "….. o la cessione rimanga in piedi e questa seconda soluzione si impone …..."
        Se comprendo bene, ciò significa che la cessione continua e il cessionario può continuare ad incassare il quinto.
        Le due deduzioni, sbagliando, che ho tratto, mi sembrano in ontrapposizione tra loro. E' corretto?
        Grazie
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          14/07/2021 18:42

          RE: RE: RE: quota pignorabile dello stipendio

          Non sono in contraddizione in quanto riguardano piani diversi. Il divieto delle azioni esecutive che il giudice dispone ai sensi della lett. b) del comma 2, dell'art. 14 quinquies l. n. 3 del 2012 ha lo scopo di bloccarele azioni esecutive e consercative sul patrimonio del debiore, così come accade in ogno procedura concorsuale, sebbene con modalità diversa (cfr. art. 51, art. 168 ecc. l. fall.) per il semplice fatto che se un patrimonio viene messo a disposizione di tutti i creditori non si può permettere che singoli creditori lo agrediscano per soddisfarsi in danno di altri.
          Il discorso sulla cessione del quinto non ha nulla a che fare con il blocco delle azioni esecutive e consiste nello stabilire cosa accade di tale cessione a segu9to dell'ammissione del debitore cedente alla procedura di liquidazione del patrimonio. Il nuovo comma 1 bis dell'art. 8 l. n. 3 del 2012 (introdotto dalla legge n. 176 del 2020, di conversione del d.l. n.137 del 2020) stabilisce che "La proposta di piano del consumatore puo' prevedere anche la falcidia e la ristrutturazione dei debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, del trattamento di fine rapporto o della pensione e dalle operazioni di prestito su pegno, salvo quanto previsto dall'articolo 7, comma 1, secondo periodo", per cui è pacifico che nel piano del consumatore la cessione sostanzialmente viene meno, ma nel caso in esame si tratta della procedura di liquidazione del patrimonio. In tal caso, pertanto, salvo che non si ritenga la norma citata quale espressione di un principio generale applicabile a tutte le procedure da sovraindebitamento (interpretazione a nostro avviso non possibile pe ril chiaro ed esclusivo riferimento al piano del consumatore), nella procedura di liquidazione del patrimonio è da ritenere che la cessione fatta a garanzia della restituzione del finanziamento fatto, rimanga in piedi. Questo abbiamo detto nella precedente risposta , che confermiamo.
          Problema ulteriore è capire se la cessione, che si ripete rimane in vita ed è opponibile alla procedura, abbia creato un vincolo di destinazione sul patrimonio del debitore, tale per cui le somme di cui al "quinto" rimangono destinate, per loro natura, al soddisfacimento delle pretese del finanziatore oppure se sia utilizzabile anche nella procedura in esame il discorso della natura obbligatoria della cessione di crediti futuri, per cui poiché il trasferimento effettivo avviene con la maturazione del credito, la cessione dei crediti sorti dopo l'apertura della procedura non è opponibile alla procedura.
          Zucchetti Sg srl
          • Giuseppe Gentile

            Chiavenna (SO)
            17/07/2021 18:13

            RE: RE: RE: RE: quota pignorabile dello stipendio

            Chiarissimi per quanto riguarda la prima parte della riposta.
            Per quanto concerne invece l'ultima parte, se si sposa la tesi per cui la cessione rimane in vita, è opponibile alla procedura e crea un vincolo di destinazione sul patrimonio del debitore, ciò significa che quelle somme non seguono le regole della par condicio?
            Un creditore, nella domanda di ammissione al passivo di un P. di L. domanda:
            "1) di essere considerata dalla procedura dei beni nella qualità di creditore ex art. 14 ter, comma 6, lett. a, per l'intera somma;
            2) in subordine, che la riconducibilità del credito del Creditore riguardi unicamente il credito che residua decorsi tre anni dalla pronuncia del decreto di liquidazione (citando Cassaz. 15141/2002; Cass. 28300/2005; Cass.19501/2009);
            3) in via ulteriormente subordinata, di essere ammessa al passivo della procedura in via chirografaria."
            Sono tre richieste che inducono il liquidatore a tre (forse due, equiparando i primi due punti) comportamenti diversi, è corretto?
            Grazie
            • Zucchetti SG

              Vicenza
              19/07/2021 21:29

              RE: RE: RE: RE: RE: quota pignorabile dello stipendio

              Nella parte finale della precedente domanda noi abbiamo posto un problema ulteriore rispetto a quanto discusso e cioè se la cessione "abbia creato un vincolo di destinazione sul patrimonio del debitore, tale per cui le somme di cui al "quinto" rimangono destinate, per loro natura, al soddisfacimento delle pretese del finanziatore oppure se sia utilizzabile anche nella procedura in esame il discorso della natura obbligatoria della cessione di crediti futuri, per cui poiché il trasferimento effettivo avviene con la maturazione del credito, la cessione dei crediti sorti dopo l'apertura della procedura non è opponibile alla procedura". Non abbiamo fatto una scelta per una delle due alternative-
              Ciò premesso, non capiamo la domanda proposta dal creditore. Non capiamo la richiesta principale "di essere considerata dalla procedura dei beni nella qualità di creditore ex art. 14 ter, comma 6, lett. a, per l'intera somma"; la norma indicata indica i beni che sono compresi nella liquidazione dei beni e tra questi, in primo luogo, i crediti impignorabili ai sensi dell'art. 545 cpc, che prevede però la pignorabilità nel limite massimo del quinto;
              La domanda subordinata, a quanto possiamo capire, riprende il dubbio che noi aveamo manifestato e che abbiamo riportato all'inizio di questa risposta. Ossia secondo la giurisprudenza della Cassazione ""la natura consensuale del contratto di cessione di credito - relativo a vendita di cosa futura, per la quale l'effetto traslativo si verifica quando il bene viene ad esistenza - comporta che esso si perfeziona per effetto del solo consenso dei contraenti, cedente e cessionario, ma non anche che dal perfezionamento del contratto consegua sempre il trasferimento del credito dal cedente al cessionario, in quanto, nel caso di cessione di un credito futuro, il trasferimento si verifica soltanto nel momento in cui il credito viene ad esistenza e, anteriormente, il contratto, pur essendo perfetto, esplica efficacia meramente obbligatoria; pertanto, nel caso di cessione di crediti futuri e di sopravvenuto fallimento del cedente, la cessione, anche se sia stata tempestivamente notificata o accettata ex art. 2914, n. 2, c.c., non è opponibile al fallimento se, alla data della dichiarazione di fallimento, il credito non era ancora sorto e non si era verificato l'effetto traslativo della cessione" ( Cfr. Cass. 17/01/2012, n.551). Questa statuizione si applica anche alla liquidazione del patrimonio? ed ancora, questa statuizione vale anche per i crediti di lavoro, ossia i crediti di lavoro che devono ancora maturare e che sono stati ceduti per un quinto sono crediti futuri? (la giurisprudenza richiamata nella domanda si riferisce proprio a questa questione nell'ambito di un pignoramento presso terzi).
              A questo punto, una volta ammessa la opponibilità alla procedura della cessione del credito, si tratta di fare delle scelte: o si ritiene che le somme di cui al "quinto" rimangono destinate, per loro natura, al soddisfacimento delle pretese del finanziatore, per cui il contratto continua e il finanziatore continua a percepire la quota ceduta finche dura il rapporto di lavoro, senza subire ristrutturazioni, oppure si ritiene che la cessione abbia ad oggetto crediti futuri e che sia applicabile la stessa disciplina del fallimento, per cui l'effetto traslativo si verifica al momento della maturazione dei singoli ratei mensili, e, quindi, il cessionario non diventa titolare dei crediti maturati dopo l'apertura della procedura e potrà insinuare il proprio credito per il residuo finanziamento chirografario effettuato. Non optiamo per questa seconda soluzione, chiarendo che sull'applicabilità della disciplina fallimentare alla liquidazione del patrimonio non abbiamo dubbi per le ragioni più volte esposte in questo Forum, nel mentre sulla natura di credito futuro degli stipendi abbiamo qualche perplessità in quanti tutti nascenti da un rapporto preesistente.
              In questa situazione di dubbio, noi ammetteremmo il creditore al chirografo, slavo a vederne gli sviluppi.
              Zucchetti SG srl
              • Giuseppe Gentile

                Chiavenna (SO)
                20/07/2021 09:16

                RE: RE: RE: RE: RE: RE: quota pignorabile dello stipendio

                Ringrazio per l'articolata ed esauriente risposta e per le conclusioni che mi confermano di aver agito correttamente. Vedremo eventuali osservazioni del creditore al progetto e, se utili, parteciperò il Forum.
                Grazie infinite.