Forum SOVRAINDEBITAMENTO -

Liquidazione patrimonio - compenso OCC e ricavato immobili

  • Roberta Gazzinelli

    Lierna (LC)
    12/07/2021 15:45

    Liquidazione patrimonio - compenso OCC e ricavato immobili

    Buongiorno,
    ai sensi dell'art. 14 -duodecies, comma 2, l. 3/2012 i crediti sorti in occasione o in funzione della liquidazione o di uno dei procedimenti di cui alla precedente sezione sono soddisfatti con preferenza rispetto agli altri, con esclusione di quanto ricavato dalla liquidazione dei beni oggetto di pegno ed ipoteca per la parte destinata ai creditori garantiti.
    Quindi il compenso dell'OCC in caso di liquidazione del patrimonio con attivo derivante principalmente o esclusivamente da immobile ipotecato non verrà di fatto pagato?
    Grazie mille
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      12/07/2021 18:02

      RE: Liquidazione patrimonio - compenso OCC e ricavato immobili

      Problema già sorto in questo Forum e dovuto al fatto che il secondo comma dell'art. 14 duodecies della l. n. 3 del 2012 riprende il secondo comma dell'art. 111 e il secondo comma dell'art. 111bis l. fall., ma dimentica di richiamare il principio espresso nel terzo comma dell'art. 111ter l. fall., che tratta delle spese della procedura e della distribuzione delle stesse sui vari beni.
      Come abbiamo detto in altra occasione, questa carenza può indurre a credere che tutte le prededuzioni, siano essi crediti sorti per obbligazioni contratte post apertura procedura che spese vadano trattate secondo il disposto dell'art. 14 duodecis l. n. 3 del 2002 (e quindi soddisfare prima le ipoteche) oppure che il ricavato dei beni a disposizione dei creditori debba essere comunque prima depurato delle spese, specifiche e generali, della procedura, come nel fallimento.
      A nostro avviso questa seconda interpretazione è la più conforme al sistema non essendo concepibile che si paghi il creditore ipotecario e non le spese incontrate per realizzare le liquidità per effettuare quel pagamento (d es. il compenso del perito, le spese di pubblicità, ecc.); e se un tale sistema vale per le spese specifiche, deve valere anche per quelle generali, quale il compenso dell'OCC, la cui distribuzione, così come nel fallimento, può essere effettuata secondo un criterio proporzionale, ove esistano più beni su cui farle ricadere.
      Zucchetti SG srl