Forum SOVRAINDEBITAMENTO -

LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO - PRIVILEGIO 2751 N. 1 C.C. - GESTIONE IN FALLCO

  • Giovanni Zannetti

    REGGIO EMILIA (RE)
    01/09/2022 10:35

    LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO - PRIVILEGIO 2751 N. 1 C.C. - GESTIONE IN FALLCO

    Buongiorno,
    in una procedura di liquidazione del patrimonio, un creditore del genitore deceduto del sovraindebitato (erede) ha presentato domanda di partecipazione alla liquidazione richiedendo, correttamente, il privilegio di cui al 2751 n. 1 c.c. per il credito derivante dalle spese funebri dallo stesso sostenute in favore del genitore (de cuius) del sovraindebitato (erede)
    Il sovraindebitato ha, infatti, accettato l'eredità del genitore costituita da una somma di denaro che è stata acquisita dalla procedura di liquidazione ed inventariata in Fallco.
    Quello richiesto è un privilegio generale sui mobili; ma sui mobili del de cuius; non sui mobili dell'erede.
    Esso non si estende ai beni dell'erede.
    Tuttavia, in Fallco, se io scelgo il detto privilegio il programma non consente l'abbinamento ad un bene (in questo caso dovrei abbinarlo alla somma di denaro inventariata).
    Fallco non mi fa scegliere il bene in quanto il nostro è un privilegio generale sui mobili; tuttavia in questo modo il programma recepirebbe un privilegio su tutti i beni mobili del sovraindebitato mentre esso deve riguardare i soli beni mobili che il sovraindebitato ha ereditato ossia la somma di denaro inventariata.
    Ho chiamato il servizio di assistenza che mi ha suggerito di scrivere sul forum.
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      02/09/2022 19:05

      RE: LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO - PRIVILEGIO 2751 N. 1 C.C. - GESTIONE IN FALLCO

      Ha fatto bene il servizio assistenza dirle di porre il quesito sul Forum in quanto trattasi di una questione prettamente giuridica.
      In merito a questa, ci permettiamo di dissentire dalla sua ricostruzione che distingue tra beni del de cuius e beni dell'erede sovraindebitato dal momento che questi ha accettato l'eredità in via pura e semplice e non con beneficio di inventario.
      Anche ammesso, quindi, che il privilegio generale di cui all'art. 2751 n. 1 sia sui mobili del defunto (il privilegio è sui beni del debitore per cui sarebbe da appurare chi sia il debitore), rimane il fatto che avendo il chiamato all'eredità accettato senza beneficio di inventario, il patrimonio del de cuius si è confuso con quello dell'erede, per cui non è più possibile fare una distinzione tra beni ereditari e beni del sovraindebitato.
      Tanto elimina il problema che lei prudenzialmente si è posto.
      Zucchetti SG srl