Forum SOVRAINDEBITAMENTO -

PRIVILEGIO EX ART. 2751 BIS CC DEL CESSIONARIO DEL QUINTO

  • Luigi Lucchetti

    ROMA
    01/06/2021 10:22

    PRIVILEGIO EX ART. 2751 BIS CC DEL CESSIONARIO DEL QUINTO

    Nella liquidazione del patrimonio spetta al cessionario del quinto dello stipendio il privilegio ex articolo 2751 bis n° 1 CC se il contratto di finanziamento contiene la seguente clausola?

    "Il finanziamento è garantito dalla cessione della retribuzione e dalle somme presenti e future accantonate a titolo di trattamento di fine rapporto presso il datore di lavoro e/o presso il fondo pensione complementare così come previsto dalla normativa (DPR 180/1950 e successive modifiche e integrazioni; D. Lgs. 252/2005 e successive integrazioni)"

    Preciso che una quota della retribuzione eccedente i bisogni del debitore è stornata in favore della liquidazione e che il pagamento del TFR è previsto in un orizzonte temporale successivo alla conclusione della liquidazione.

    Il cessionario del quinto richiede la partecipazione alla liquidazione in privilegio ex art. 2751 bis n° 1, mentre il professionista gestore della crisi ha attestato il credito come chirografario.

    Grazie per la cortese risposta.
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      03/06/2021 20:10

      RE: PRIVILEGIO EX ART. 2751 BIS CC DEL CESSIONARIO DEL QUINTO

      Potrebbero aver ragione entrambi e ci spieghiamo. Se la Finanziaria aziona cessioni già maturate anteriormente alla presentazione della domanda in quanto il debitore (datore di lavoro del sovraindebitato) non ha corrisposto quanto dovuto al cessionario, per questa parte di credito la Finanziaria può avvalersi del privilegio di cui all'art. 2751 bis n. 1, giacchè, a norma dell'art. 1263 c.c., il credito è stato ceduto con i sui privilegi. Se invece la Finanziaria fa valere i crediti della cessione che maturano successivamente alla presentazione della domanda, essa non può azionare i crediti ceduti, ma il credito per il finanziamento fatto, che è chirografario, per cui per questa parte non può avvalersi del privilegio del dipendente che poteva utilizzare qualora avesse basato la sua domanda sul credito da lavoro ceduto.
      Zucchetti Sg srl