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Bene mobile in comproprietà

  • Nicola Brancorsini

    Pesaro (PU)
    27/03/2021 14:34

    Bene mobile in comproprietà

    Buongiorno,
    Due beni mobili registrati sono in comproprietà tra 2 soggetti. I comproprietari hanno entrambi un debito verso Alfa la quale ha pignorato i beni attraverso una procedura esecutiva. Successivamente uno dei due comproprietari viene ammesso a procedura di liquidazione dei beni. Il liquidatore può vendere i beni e consegnare 1/2 dell' incasso ai creditori dell'esecutato? Per fare ciò deve promuovere un azione di Divisione? Oppure deve far vendere dall' esecuzione? Avete qualche suggerimento?
    Grazie
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      29/03/2021 11:51

      RE: Bene mobile in comproprietà

      La premessa è che A e B sono comproprietari alla pari di due automezzi e che sugli stessi ha iniziato azione esecutiva Alfa, creditore di entrambi i comproprietari. Con l'apertura della procedura di liquidazione del patrimonio a carico di A, il giudice avrà sicuramente disposto, a norma dell'art. 14 quinquies, co. 2 lett. b) legge n. 3 del 2012, il divieto di proseguire l'azione esecutiva di Alfa sul patrimonio di A, che comprende la quota della comproprietà sulle due auto pignorate, per cui l'esecuzione di Alfa può proseguire solo sulla quota della metà di proprietà di B e non sulla quota di A, che la cui disponibilità è passata a lei come liquidatore.
      La situazione, quindi è la seguente: lei deve liquidare la quota della metà della proprietà di A sulle due auto (come degli altri beni del sovra indebitato) per far fronte ai debiti di costui e non può certo disporre della quota di B, che è estraneo alla procedura; Alfa può proseguire l'esecuzione solo sulla metà di proprietà di B e non può far vendere la metà di A in sede esecutiva per il divieto posto dal giudice.
      Posto che la vendita separata di ciascuna metà non è produttiva, bisogna cercare o di dividersi la comproprietà assegnandosi un'auto a testa tra A e B, o di vendere la proprietà unitaria delle due auto, ed è evidente che questa seconda soluzione è la più veloce ed economica. Per fare questo, infatti, è sufficiente che il liquidatore subentri nella posizione di Alfa nella esecuzione (come consente il comma 2 dell'art. 14 nonies) per la quota di A, sicchè Alfa continua l'esecuzione sulla metà di B e lei quella sulla metà di A, in sostituzione del precedente esecutante Alfa. All'esito della vendita, detratte le spese, la metà va attribuita ad Alfa, l'altra metà a lei quale liquidatore, che ne dispone per il pagamento dei creditori della procedura.
      Zucchetti SG srl