Forum SOVRAINDEBITAMENTO -

PIANO DEL CONSUMATORE CON CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO.

  • Emanuela Rossana Gozzi

    SORBOLO (PR)
    04/03/2021 17:39

    PIANO DEL CONSUMATORE CON CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO.

    Si e' proposto un piano del consumatore chiedendo la sospensione della cessione del quinto.
    Nella presentazione della proposta del piano non e' piu' stato inserito il quinto della cessione tanto e' che dopo la presentazione si e' andati avanti di ben due o tre mesi prima che il giudice sospendesse il quinto.
    Pertanto ora visto che la banca si e' presa due o tre mensilita' del quinto della somma derivante dal pignoramento , si chiede a questo punto cosa devo fare con il piano presentato che ovviamente diverge per quelle mensilita' che la banca si e' trattenuta, oppure quale altra soluzione posso adottare?
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      04/03/2021 19:49

      RE: PIANO DEL CONSUMATORE CON CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO.

      Se abbiamo ben capito dalla descrizione che lei fa della vicenda, non vi è stato un finanziamento con cessione del quinto, come sembrerebbe dall'intestazione del quesito, ma un creditore banca ha pignorato il quinto dello stipendio presso il datore di lavoro. E questo spiega perché il sovraindebitato abbia chiesto la sospensione, evidentemente, dell'azione esecutiva, e perché sia dovuto intervenire il giudice.
      Il blocco delle azioni esecutive, infatti, non è automatico, come nel concordato, ove l'art. 168 l. fall. dispone che "Dalla data della pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese e fino al momento in cui il decreto di omologazione del concordato preventivo diventa definitivo, i creditori per titolo o causa anteriore non possono, sotto pena di nullità, iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore". Nelle procedure di sovraindebitamento, è richiesto un provvedimento del giudice allo scopo, ed infatti l'art. 12bis l. n. 3 del 2012, che regola il procedimento di omologazione bdel piano del consumatore, stabilisce al secondo comma, che "Quando, nelle more della convocazione dei creditori, la prosecuzione di specifici procedimenti di esecuzione forzata potrebbe pregiudicare la fattibilita' del piano, il giudice, con lo stesso decreto, puo' disporre la sospensione degli stessi sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo" (per la fase successiva provvede l'art. 12ter).
      Questo meccanismo fa capire che il divieto delle azioni esecutive inizia non dalla presentazione della domanda ma dalla emissione del decreto di cui all'art. 12bis, che contenga la sospensione delle esecuzioni. Di conseguenza la banca pignorante legittimamente trattiene le somme incassate prima della emissione di detto provvedimento e, se tale situazione si riverbera sul piano, è questo che deve essere modificato adeguandolo alla realtà.
      Zucchetti SG srl