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Procedura esecutiva su immobile del fallito

  • Lorenzo Guarducci

    Prato
    12/07/2020 20:05

    Procedura esecutiva su immobile del fallito

    Buon giorno,
    vi chiedo un parere in merito ad una questione che mi trovo ad affrontare come curatore di un fallimento di una società di persone.
    Uno dei soci falliti è proprietario di un immobile che è oggetto di una procedura esecutiva promossa da un istituto di credito per mutuo fondiario; procedura che quindi non si è interrotta con l'apertura della procedura fallimentare in base all'art. 41 TUB.
    Mi è pervenuta da parte di un terzo, vicino al fallito, una proposta con la quale mi viene offerto un determinato importo affinché rinunci a partecipare alla procedura esecutiva, nella quale sono già intervenuto.
    Tralasciando le argomentazioni alla base della proposta e la convenienza o meno ad accettare tale importo, essendo una questione che non ho mai affrontato, mi chiedo se una proposta di questo tipo, che non rientra in una più ampia proposta di concordato fallimentare, sia giuridicamente ricevibile - prima ancora di essere, se del caso, considerata conveniente - ed in caso positivo in quale fattispecie giuridica potrebbe rientrare l'eventuale accordo conseguente?
    Vi ringrazio anticipatamente per la risposta che vorrete fornirmi.
    Cordiali saluti

    Lorenzo Guarducci
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      13/07/2020 20:23

      RE: Procedura esecutiva su immobile del fallito

      Neanche a noi è mai capitato di leggere di una situazione del genere, che le consigliamo di respingere assolutamente in quanto anomala, poco chiara e potrebbe anche configurare il reato di turbativa d'asta o altre forme di reati anche più gravi, per cui sarebbe opportuno fare menzione dell'accaduto anche in una relazione da trasmettere al P.M.
      Peraltro, lei intervenendo nell'esecuzione fa valere il diritto al pagamento delle spese prededucibili del fallimento ed eventuali altri diritti prioritari sull'ipoteca fondiaria, nonché il diritto ad ottenere l'assegnazione della parte eventualmente residua dopo il pagamento del creditore fondiario, che comunque deve poi confrontarsi nel fallimento, per cui non riusciamo a capire quale potrebbe essere l'interesse al pagamento di una somma di danaro per ottenere la rinuncia del fallimento all'intervento nell'esecuzione individuale.
      Zucchetti SG srl