Forum SOVRAINDEBITAMENTO -

Domande tardive nella procedura di liquidazione del patrimonio

  • Alessandro Culot

    GORIZIA
    11/02/2021 17:39

    Domande tardive nella procedura di liquidazione del patrimonio

    Nella liquidazione del patrimonio la formazione del passivo ex art. 14 octies L. 3/2012 sembra tenere conto solo delle domande entro il termine di cui all'art. 14 sexies, nulla prevedendo per le domande tardive in analogia all'art. 101 legge fallimentare, e anche il nuovo codice della crisi di impresa mi sembra non preveda le tardive, non essendo richiamato nell'art. 270 l'art. 208 che indica le tardive nella liquidazione giudiziale.
    Mi domando se le domande di ammissione tardiva nella procedura di liquidazione del patrimonio e nella futura procedura di liquidazione controllata sono ammesse?
    Grazie della risposta.
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      11/02/2021 19:55

      RE: Domande tardive nella procedura di liquidazione del patrimonio

      La questione da lei prospettata è abbastanza controversa, anche se nella giurisprudenza di merito, tranne Trib. Udine, 29 giugno 2020, che si è espresso per l'ammissibilità dell'istanza di insinuazione del credito alla liquidazione del patrimonio ex lege 3/2012 presentata oltre il termine fissato dal liquidatore ex art. 14 sexies, la restante si è dichiarata propensa per la inammissibilità (da ult. Trib. Salerno 06/11/2020; Trib. Forlì, 23 giugno 2020; Trib. Ancona, 11 novembre 2019; Trib. Ancona, 14 novembre 2019).
      Anche noi ci siamo occupati più volte di questo tema e ci siamo espressi per questa seconda interpretazione.
      Già il 30 gennaio 2019 scrivevamo quanto segue: "nella procedura di liquidazione da sovraindebitamento, la verifica del passivo prende l'avvio con la comunicazione da parte del liquidatore dell'avviso ai creditori e ai titolari di diritti reali e personali sui beni immobili e mobili in possesso o nella disponibilità del debitore, così come dispone l'art. 14 sexies legge n. 3 del 2012 che riprende sul punto l'art. 92 l.fall., con la differenza che, mentre nel fallimento è il tribunale che, con la sentenza dichiarativa, fissa il giorno dell'udienza e, quindi, il termine per la presentazione delle domande, nel caso, mancando una udienza di verifica, è lo stesso liquidatore che, con la citata comunicazione, indica il termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla liquidazione.
      Già questo invito induce a ritenere che il legislatore abbia voluto rispettare il principio della domanda, nel senso che, se il liquidatore è tenuto a fare una comunicazione ai creditori e terzi interessati con l'indicazione che "possono partecipare alla liquidazione depositando o trasmettendo, anche a mezzo di posta elettronica certificata e purche' vi sia prova della ricezione, la domanda di partecipazione che abbia il contenuto previsto dall'articolo 14-septies, …" (art. 14 sexies, co. 1, lett. a), e se il successivo art. 14septies elenca il contenuto che deve avere la domanda di insinuazione, vuol dire che il liquidatore può e deve esaminare soltanto le domande depositate o trasmesse con le modalità accennate e decidere nel rispetto delle domande formulate, altrimenti le disposizioni richiamate sarebbero prive di significato…." (la risposta continuava, ma è inutile qui riportarla integralmente).
      In una successiva risposta del 13 gennaio 2020 precisavamo che, "se da un lato la non tassatività del termine per la presentazione delle domande induce a ritenere che non sia preclusa ai creditori la possibilità di presentare una domanda anche oltre il termine fissato, dall'altro, rimane il fatto che non è dato di sapere come trattare le tardive, dal momento che non è indicato quale sia il meccanismo procedurale attraverso il quale effettuare l'ammissione tardiva, né se rilevi la colpevolezza nel ritardo né quali siano gli effetti prodotti dalla ammissione tardiva, e così via".
      Argomentazione che anticipava l'obiezione che si può muovere alla tesi propugnata dal tribunale friulano, per il quale l'ammissibilità discenderebbe dalla mancanza nella legge di una disposizione che preveda l'inammissibilità della domanda "tardiva" di partecipazione alla liquidazione del patrimonio, o meglio, che sanzioni con la decadenza il mancato rispetto del termine all'uopo fissato dal liquidatore. La carenza di una disciplina delle domande tardive può comportare al più che il termine assegnato dal liquidatore per la presentazione delle istanze non sia perentorio o decadenziale, ma questo non significa che il legislatore abbia in tal modo voluto consentire la presentabilità sine die delle domande di insinuazione, con l'unico limite dell'avvenuta esecuzione del riparto, ritardando così il consolidamento del passivo (cfr. trib. Forlì, cit.).
      Vi è da dire che con il d.l. n. 137 del 2020, convertito nella l. n. 176 del 2020, che ha apportato significative modifiche alla legge n. 3 del 2012 anticipando parte delle disposizione contenute nel nuovo codice della crisi e dell'insolvenza, non ha toccato gli articoli riguardanti la formazione dello stato passivo, per cui la lacuna normativa- che lascia alla discrezionalità del liquidatore la fissazione di un termine per la presentazione delle domande senza nulla dire in merito alle insinuazioni tardive, nè menzionare i creditori tardivi- è rimasta.
      Nel codice della crisi, invece, l'art. 270 stabilisce espressamente che il termine fissato dal liquidatore è "a pena di inammissibilità" e l'art. 273, riscritto con il decreto correttivo n. 147 del 2020- prevede al comma settimo che "Decorso il termine di cui al comma 1, e comunque fino a quando non siano esaurite tutte le ripartizioni dell'attivo della liquidazione, la domanda tardiva e' ammissibile solo se l'istante prova che il ritardo e' dipeso da causa a lui non imputabile e se trasmette la domanda al liquidatore non oltre sessanta giorni dal momento in cui e' cessata la causa che ne ha impedito il deposito tempestivo. Il procedimento di accertamento delle domande tardive si svolge nelle stesse forme di cui ai commi da 1 a 6".
      Zucchetti SG srl