Forum SOVRAINDEBITAMENTO -

LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA LIQUIDAZIONE

  • Luigi Lucchetti

    ROMA
    28/04/2021 18:13

    LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA LIQUIDAZIONE

    Se il creditore ipotecario non presenta domanda di partecipazione alla liquidazione ex articolo 14 septies L. 3/2012, e il liquidatore vende l'immobile con procedure competitive, notificandogli l'avviso di vendita, poi può domandare al giudice delegato di emettere l'ordinanza di cancellazione delle formalità e il giudice lo farà senza problemi. Ma se l'ipotecario e/o il pignoratizio non ha presentato la domanda di partecipazione, ha diritto alla distribuzione del ricavato? Ricordo che il codice della crisi e dell'insolvenza non è ancora entrato in vigore e oggi l'articolo 14 - octies non prevede la presentazione della domanda tardiva, mentre la giurisprudenza sul punto è divisa.
    La conseguenza potrebbe essere paradossale: il creditore ipotecario e/o pignoratizio se non fa domanda di partecipazione tempestiva rischia di non partecipare alla ripartizione del ricavato dalla liquidazione dell'immobile.
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      28/04/2021 19:37

      RE: LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA LIQUIDAZIONE

      Abbiamo dato più volte conto in questo Forum del contrasto esistente tra la giurisprudenza di merito circa l'ammissibilità delle domande tardive nella procedura di liquidazione del patrimonio. Se si segue la tesi (prevalente) della inammissibilità, le conseguenze sono quelle da lei indicate e non c'è da stupirsi perché se il liquidatore ha regolarmente effettuato la comunicazione di cui all'art. 14 sexies l. n. 3 del 2012, la mancata presentazione della domanda è ascrivibile al creditore, sia esso chirografario o ipotecario, salvo che non provi che il ritardo non è a lui imputabile, sempre se si ammette questa possibilità.
      La cancellazione dell'iscrizione, a sua volta, non è collegata alla partecipazione del creditore o alla sua soddisfazione ma alla vendita in sede concorsuale,, che ha effetti purgativi.
      Zucchetti SG srl