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Modalita calcolo percentuali di crediti ammessi al voto nell'Acc. con i creditori

  • Luigi Benigno

    Aversa (CE)
    10/04/2022 22:37

    Modalita calcolo percentuali di crediti ammessi al voto nell'Acc. con i creditori

    In una proposta di accordo con I creditori il gestore della crisi ha calcolato la percentuali dei crediti ammessi al voto sull'importo chirografario falcidiato (al netto della percentuale proposta in pagamento). A tal riguardo ho contestato che il credito ammesso al voto deve essere quello integrale e non quello falcidiato poiché l'art. 11 co 2 della legge 3/2012 recita che: "Ai fini dell'omologazione di cui all'articolo 12, e'
    necessario che l'accordo sia raggiunto con i creditori rappresentanti
    almeno il sessanta per cento dei crediti", quindi non dell'importo falcidiato. Inoltre ho contestato in udienza che anche i crediti privilegiati, sebbene soddisfatti integralmente, debbano essere ammessi al voto in quanto il pagamento avverrà con una dilazione di 120 mesi senza l'attribuzione di interessi di dilazione. In materia di concordato preventivo, che si ritiene applicabile per analogia alla procedura di accordo con I creditori, la regola generale è quella del pagamento non dilazionato dei creditori privilegiati, sicché l'adempimento con una tempistica superiore a quella imposta dai tempi tecnici della procedura equivale a soddisfazione non integrale degli stessi in ragione della perdita economica conseguente al ritardo. La determinazione in concreto di tale perdita, rilevante ai fini del computo del voto ex art. 177, comma 3, l. fall., e per analogia ex art. 11 co 2 della legge 3/2012, costituisce un accertamento di fatto che il giudice di merito deve compiere tenendo conto, tra l'altro, che non vi sono interessi di dilazione offerti ai creditori e dei tempi tecnici di realizzo dei beni gravati in ipotesi di soluzione alternativa al concordato (e all'accordo).(cfr. Cass. Civ. Sez. I, 2 settembre 2015 n. 17461).
    Con le riforme del 2006-2007 il legislatore ha, come noto, fortemente incentivato lo strumento del concordato preventivo, ammettendo la "soddisfazione non integrale" dei creditori privilegiati. In tal senso è stato infatti previsto, per un verso (art. 160, secondo comma, l.fall.) la soglia minima di soddisfacimento almeno pari al ricavato stimabile dalla vendita dei beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione e, per altro verso (art. 177, comma 3, l.fall.) che, ai fini del voto, i creditori privilegiati non integralmente soddisfatti sono equiparati ai chirografari per la parte residua del credito.
    L'intervento del legislatore ha lasciato aperto, però, un significativo dubbio, non essendo chiaro se, con la locuzione "soddisfazione non integrale", si alluda soltanto alla possibilità di falcidiare il credito privilegiato dal punto di vista quantitativo, o se invece sia possibile prevederne anche il pagamento integrale, ma dilazionato oltre le ordinarie tempistiche (come parrebbe sulla base della ratio della disposizione).
    La sentenza menzionata dà continuità e consolida l'orientamento di cui ai due recenti precedenti della Corte in cui sono stati enunciati i medesimi principi di diritto (Cass. 26 settembre 2014, n. 20388; Cass. 9 maggio 2014, n. 10112) secondo cui è equiparata la proposta di "soddisfazione non integrale" a quella "integrale" ma dilazionata, in quanto entrambe determinano una falcidia del credito (la prima in via diretta ed immediata, in quanto i creditori riceveranno le somme dovute in percentuale; la seconda in via indiretta e mediata, in quanto i creditori riceveranno l'intero importo dovuto, ma subiranno comunque una perdita economica in ragione del ritardo).
    Compito del giudice di merito sarà dunque quello di valutare, nel caso specifico, secondo i criteri indicati dalla Cassazione, l'entità della percentuale non soddisfatta, per determinare in quale misura i creditori privilegiati dovranno essere considerati come chirografari ai fini del voto.
    Nelle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento è giuridicamente possibile prevedere la dilazione del pagamento dei crediti prelatizi anche oltre il termine di un anno dall'omologazione, purché si attribuisca ai titolari di tali crediti la possibilità di esprimersi in merito alla proposta del debitore.
    La Corte di Cassazione ha fissato un innovativo principio nella complicata materia del sovraindebitamento.
    Con la recentissima sentenza n. 17391/2020 ha, infatti, chiarito che è possibile prevedere nell'accordo con i creditori o nel piano del consumatore una moratoria nel pagamento dei crediti privilegiati anche oltre il termine di un anno dall'omologazione previsto dall'art. 8, comma 4, L. 3/2012. Ciò a patto che "si attribuisca ai titolari di tali crediti il diritto di voto a fronte della perdita economica conseguente al ritardo con cui vengono corrisposte le somme a essi spettanti".
    Sostiene, infatti, la Corte con la sentenza che una proposta di pagamento rateale ultrannuale dei creditori privilegiati non può di per sé essere illegittima, dato che determina unicamente una valutazione di convenienza a carico dei creditori, i quali sono gli unici ad avere il diritto di calcolare se il pagamento dilazionato sia più o meno conveniente rispetto alle possibili alternative di soddisfacimento.
    Grazie per la risposta che vorrete fornire. Avv. Luigi Benigno
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      12/04/2022 20:00

      RE: Modalita calcolo percentuali di crediti ammessi al voto nell'Acc. con i creditori

      Sulla prima questione lei ha perfettamente ragione essendo un principio generale di tutte le votazioni concorsuali che si faccia riferimento, sia quanto al monte crediti che al voto, al credito integrale, che poi viene pagato in via parte, secondo una percentuale che non sempre è facile calcolare specie nei concordati liquidatori dipendendo il grado di soddisfazione dal ricavo della liquidazione.
      La riduzione del credito ammesso al voto si ha per i crediti prelatizi, in quanto l'art. 7, co. 1 l. n. 3 del 2012 ne ammette il pagamento parziale a condizione che ne "sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione come attestato dagli organismi di composizione della crisi" (art. 7 co. 1);in tal caso la parte incapiente passa al chirografo e, quindi è ammessa al voto.
      Altra situazione è quella dei crediti dilazionati, e qui si passa alla seconda questione, molto più complessa.
      La premessa è che anche nell'accordo di ristrutturazione vige la regola che tutti i crediti anteriori si considerano scaduti alla data di apertura della stessa, o in applicazione analogica del secondo comma dell'art. 55 l. fall. (non richiamato dalla legge sul sovraindebitamento) o in forza del criterio posto dall'art. 1186 c.c., per il quale, il termine di pagamento, anche se stabilito nell'interesse del debitore, si considera scaduto ove il debitore sia divenuto insolvente, dato il concetto di insolvenza sviluppato dalla Cassazione ai fini della citata norma (cfr. Cass. 18/11/2011 n. 24330; Cass. 11/11/2006 n. 23093).
      Da tanto deriva, come per il concordato, l'obbligo del debitore di pagare i creditori integralmente e immediatamente, ed, infatti, la l. n.3 del 2012, mentre da un lato consente al debitore di proporre ai creditori un accordo che preveda " la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, anche mediante cessione dei crediti futuri", fa capire che tale libertà si estrinseca per il pagamento dei creditori chirografari in quanto per quelli muniti di privilegio, pegno o ipoteca, ne ammette il pagamento parziale alla citata condizione di cui all'art. 7 co. 1 e ne ammette il pagamento dilazionato nei limiti di cui all'art. 8, co.4, per il quale "La proposta di accordo con continuazione dell'attività d'impresa e il piano del consumatore possono prevedere una moratoria fino ad un anno dall'omologazione per il pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, salvo che sia prevista la liquidazione dei beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione"
      Questa norma lascia aperti una serie di dubbi e di domande: è ammissibile una dilazione ultraannuale nel pagamento dei creditori prelatizi? ed eventualmente è ammessa solo in caso di continuazione dell'attività, come previsto dal citato comma quattro dell'art. 8 o anche in caso di liquidazione dei beni? Votano i creditori dilazionati e, in caso positivo, per quale quota?
      A tutti questi interrogativi ha cercato di dare risposta la Cassazione (Cass. 03/07/ 2019, n. 17834, riguardante un accordo di composizione della crisi, senza continuità aziendale, con rateizzazione in 16 anni; Cass. 28/10/2019, n.27544, un piano del consumatore con pagamento dilazionato in 12 anni; Cass. 20/08/2020, n. 17391, un accordo di composizione della crisi, senza continuità aziendale, con rateizzazione in 5 anni; Cass. 15/10/2020, n.22291, un piano del consumatore con una durata ultraventennale) che, quando ha esaminato la possibilità di mantenere in piedi le scadenze dei mutui ipotecari o comunque di rimodularle, e, pur nella diversità delle situazioni esaminate, ha sempre affermato lo stesso principio secondo il quale "negli accordi di ristrutturazione dei debiti e nei piani del consumatore è possibile prevedere la dilazione del pagamento dei crediti prelatizi anche oltre il termine di un anno dall'omologazione previsto dalla L. n. 3 del 2012, art. 8, comma 4, ed al di là delle fattispecie di continuità aziendale, purchè si attribuisca ai titolari di tali crediti il diritto di voto a fronte della perdita economica conseguente al ritardo con cui vengono corrisposte le somme ad essi spettanti o, con riferimento ai piani del consumatore, purchè sia data ad essi la possibilità di esprimersi in merito alla proposta del debitore".
      Il d.l. n. 137/2020, convertito con l. n. 176/2020 ha introdotto nel testo dell'art. 8, anche i commi 1-ter, con riguardo al piano del consumatore e 1-quater, con riferimento agli accordi, per il quale ultimo, "Quando l'accordo e' proposto da un soggetto che non e' consumatore e contempla la continuazione dell'attivita' aziendale, e' possibile prevedere il rimborso, alla scadenza convenuta, delle rate a scadere del contratto di mutuo con garanzia reale gravante su beni strumentali all'esercizio dell'impresa se il debitore, alla data della presentazione della proposta di accordo, ha adempiuto le proprie obbligazioni o se il giudice lo autorizza al pagamento del debito per capitale ed interessi scaduto a tale data. L'organismo di composizione della crisi attesta che il credito garantito potrebbe essere soddisfatto integralmente con il ricavato della liquidazione del bene effettuata a valore di mercato e che il rimborso delle rate a scadere non lede i diritti degli altri creditori".
      Questo nuovo assetto normativo ha posto il problema, ancora insoluto, di capire se, alla luce della innovazione introdotta, la proposta di accordo possa prevedere una moratoria fino ad un anno dall'omologazione per il pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca o anche oltre l'anno e, in entrambi i casi, se costoro abbiano diritto al voto e in che misura; ossia di verificare se esso incide sulla libertà di ristrutturare i debiti attraverso qualsiasi forma, e, quindi, sia ancora attuale la pregressa giurisprudenza che su quella libertà fa leva.
      A nostro avviso, per una serie di considerazioni che non è il caso di riportare, non vi è motivo per ritenere superato il principio, affermato dalla Cassazione, che "la dilazione, anche se di lunga durata non pone un problema di fattibilità giuridica, ma influisce soltanto sulla valutazione di convenienza per i creditori", da lasciare alla valutazione dei creditori stessi; di conseguenza resta ancora (con l'entrata in vigore del codice della crisi, la situazione muterà ancora) applicabile il criterio ricordato quanto alla votazione secondo cui il diritto di voto va calcolato in ragione della perdita economica conseguente al ritardo con cui vengono corrisposte le somme ad essi spettanti.
      Zucchetti SG srl
    • Luigi Benigno

      Aversa (CE)
      12/04/2022 21:03

      RE: Modalita calcolo percentuali di crediti ammessi al voto nell'Acc. con i creditori

      Ringrazio per la risposta, che condivido. In merito però alla valutazione di convenienza dei creditori ammessi al voto aggiungere che tale valutazione deve essere fatta anche dal giudice, ovviamente sulla base degli elementi sul punto forniti dal gestore della crisi nella relazione particolareggiata.
      Ciò in quanto l'art. 12 co 2 secondo cpv della legge 3/2012 prevede che "Quando uno dei creditori che non ha aderito o
      che risulta escluso o qualunque altro interessato contesta la
      convenienza dell'accordo, il giudice lo omologa se ritiene che il
      credito puo' essere soddisfatto dall'esecuzione dello stesso in
      misura non inferiore all'alternativa liquidatoria disciplinata dalla
      sezione seconda".
      A mio avviso potrebbe essere utile quantificare la perdita economica con l'attualizzazione dei pagamenti calcolando in tal modo il vantaggio o lo svantaggio per i creditori in relazione all'unica alternativa praticabile, cioè la liquidazione ex art. 14 ter della legge 3/2012
      • Zucchetti SG

        Vicenza
        13/04/2022 19:43

        RE: RE: Modalita calcolo percentuali di crediti ammessi al voto nell'Acc. con i creditori

        A nostro avviso la valutazione da parte del giudice circa la convenienza dell'accordo non è generalizzata ma è ammessa solo nel caso da lei ricordato della contestazione sollevata da un creditore che non ha aderito o escluso da qualunque altro interessato, di cui al secondo periodo del secondo comma dell'art. 12 l. n. 3 del 2012; a somiglianza di quanto previsto dal comma quarto dell'art. 180 l. fall. nel concordato preventivo, ove però è richiesta la contestazione di un numero qualificato di creditori.
        Ai fini del calcolo della perdita il criterio più completo è quello dettato dall'art. 86 codice della crisi, che, però, non sarà riproposto nel d.lgs di modifica secondo la bozza che circola di tale futuro (molto prossimo) decreto legislativo.
        Zucchetti SG srl