Forum SOVRAINDEBITAMENTO -

acquisto beni in corso si di procedura di liquidazione del patrimonio

  • Cristina Mazzoldi

    Brescia
    09/06/2020 10:55

    acquisto beni in corso si di procedura di liquidazione del patrimonio

    una persona sottoposta a procedura di liquidazione del patrimonio aveva un'auto (inventariata) che si è rotta ed è stata rottamata.
    Ora il sovraindebitato deve acquistare una nuova auto (molto probabilmente con finanziamento che pagherà).
    Chiedo se l'auto acquistata in corso di procedura e pagata dal sovraindebitato deve essere acquisita all'attivo della procedura.
    grazie
    C. Mazzoldi
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      09/06/2020 20:07

      RE: acquisto beni in corso si di procedura di liquidazione del patrimonio

      Come abbiamo detto già in altre occasioni, la l. n. 3/2012 non rinvia né richiama la normativa che in tema di fallimento sanciscono la privazione del fallito della facoltà di amministrare e di disporre del suo patrimonio, con la conseguente inopponibilità degli atti negoziali e dei pagamenti da lui posti in essere (artt. 42 e 44 l. fall.); tuttavia da una serie di norme (art. 14-quinquies, comma 3, art. 14-novies, comma 2, art. 14-decies) si può dedurre che la liquidazione determini per il debitore sovra-indebitato una situazione giuridica equivalente al così detto spossessamento fallimentare, anche perchè il decreto di apertura è equiparato all'atto di pignoramento, che ai sensi degli artt. 2912 ss. c.c. rende inopponibili ai creditori tutti gli atti di disposizione compiuti dal debitore e, del resto, se così non fosse non si spiegherebbe la presenza di un liquidatore al quale passa la disponibilità dei beni da liquidare.
      Se così è, l'atto di acquisto dell'auto sarebbe inopponibile alla massa né potrebbe essere considerato un bene sopravvenuto che a norma dell'art. 14-undecies vanno acquisiti all'attivo se "sopravvenuti nei quattro anni successivi al deposito della domanda di liquidazione di cui all'articolo 14-ter [...] dedotte le passività incontrate per l'acquisto e la conservazione dei beni medesimi", appunto perchè frutto di un acquisto.
      L'unica via per consentire l'acquisto e l'uso dell'auto è sostenere e dimostrare che essa è indispensabile per il lavoro o comunque per esigenze familiari, in modo da farla rientarre, in qualche modo, tra i beni che il comma sesto dell'art. 14 ter ritiene non compresi nella liquidazione. In tal modo si può evitare di acquisire l'auto all'attivo e, previa appunto la accennata dimostrazione, lasciare che il debitore la paghi e la usi.
      Zucchetti SG srl