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ACCORDO DI RISTRUTTURAZIONE DI DEBITI CON TRANSAZIONE FISCALE - POST CONCESSIONE DI MISURE CAUTELARI

  • Isabella Grassi

    Parma
    08/09/2022 16:29

    ACCORDO DI RISTRUTTURAZIONE DI DEBITI CON TRANSAZIONE FISCALE - POST CONCESSIONE DI MISURE CAUTELARI

    In maggio ho depositato e ottenuto ISTANZA DI MISURE CAUTELARI EX ART 182 BIS 6 COMMA LF E ART 7 L 118/21 ottenendo il relativo decreto di accoglimento delle misure richieste.
    In forza di ciò il Tribunale, riunito in camera di consiglio ha
    1) DISPOSTO il divieto per i creditori e per i terzi di iniziare o proseguire azioni cautelari o esecutive sui suoi beni o di acquisire titoli di prelazione se non concordati;
    2) ASSEGNATO termine sino al 15 settembre 2022 per il deposito dell'accordo di ristrutturazione e della relazione del professionista di cui all'art 182 bis comma 1 L.F..
    Operativamente parlando, preciso che trattasi di snc, fallibile, che la procedura con la istanza di misure cautelari è iniziata ante riforma, voi come procedereste? Deposito nel fascicolo già aperto ed eventualmente apriranno un sub o con una nuova iscrizione?
    In cancelleria non hanno saputo rispondermi.
    Io propenderei per la prima, anche per non incappare nella riforma.
    Attendo grazie
    avv. Isabella Grassi (Parma)
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      09/09/2022 18:44

      RE: ACCORDO DI RISTRUTTURAZIONE DI DEBITI CON TRANSAZIONE FISCALE - POST CONCESSIONE DI MISURE CAUTELARI

      Premesso che non è possibile fornire una soluzione univoca in quanto le scelte operative delle cancelleria variano da ufficio ad ufficio, a nostro avviso la proposta definitiva si inserisce nell'alveo della procedura iniziata con il ricorso di cui al sesto comma dell'art. 182bis l. fall, di cui costituisce uno sviluppo, come il concordato pieno costituisce lo sviluppo di quello con riserva.
      In realtà, la facoltà, riconosciuta dal citato comma dell'art. 182 bis, al debitore che intende presentare un accordo di ristrutturazione, ha lo scopo di ottenere l'inibitoria delle azioni cautelari o esecutive per il tempo necessario allo svolgimento delle trattative e prima della formalizzazione dell'accordo, ma già deve esistere una proposta di accordo, che va depositata unitamente agli altri documenti indicati dalla norma. Questa proposta, seppur modificabile, presuppone l'esistenza di trattative in corso che devono essere in fase avanzata e dotate di un apprezzabile grado di serietà, sicchè nel termine indicato dal tribunale il debitore deve depositare la proposta definitivamente formalizzata all'esito delle trattative, di cui chiede l'omologa. Il contenuto di questa può essere diverso dalla proposta iniziale, ma l''ultima è, come si diceva, lo sviluppo e la prosecuzione di quanto inizialmente presentato, per cui escluderemmo la creazione di due iscrizioni.
      Zucchetti Sg srl
      • Isabella Grassi

        Parma
        09/09/2022 23:49

        RE: RE: ACCORDO DI RISTRUTTURAZIONE DI DEBITI CON TRANSAZIONE FISCALE - POST CONCESSIONE DI MISURE CAUTELARI

        Grazie.
        Il fatto è che la Cancelleria non mi ha dato una risposta.
        Sembra non sia ancora successo.