Forum SOVRAINDEBITAMENTO -

Falcidibilità credito pignoratizio

  • Albarosa Marigliano

    Casarano (LE)
    05/04/2022 07:16

    Falcidibilità credito pignoratizio

    Alla luce della sentenza della corte n.65 2022 non è ammessa la falcidia in caso di piano o accordo di crediti oggetto di assegnazione da parte del Ge in quanto non trova applicazione l'art. 44 lf. Io mi pongo un quesito: se il credito ipotecario è falcidiabile al presumibile valore di realizzo dell'immobile perché il credito assegnato non potrebbe almeno essere falcidiato in relazione alla speranza di vita del consumatore? Nella fattispecie seguo un piano familiare con 3 pignoramenti dello stipendio la cui scadenza è ben oltre la vita del pignorato.grazie
    • Albarosa Marigliano

      Casarano (LE)
      05/04/2022 18:25

      RE: Falcidibilità credito pignoratizio

      Mi correggo nell'impostazione della domanda per una male interpretazione della sentenza che invece ha rilevato falcidiabile anche il credito pignoratizio con provvedimento di assegnazione.
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      05/04/2022 20:12

      RE: Falcidibilità credito pignoratizio

      La questione affrontata dalla Corte Costituzionale 10/03/2022, n. 65 riguarda la fattispecie prevista dall'art. 8, comma 1 bis, L. 3/2012, come introdotto dall'art. 4 ter, comma 1, lett. d), D.L. 137/2020, convertito dalla l. n. 176/2020, secondo il quale "La proposta di piano del consumatore puo' prevedere anche la falcidia e la ristrutturazione dei debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, del trattamento di fine rapporto o della pensione e dalle operazioni di prestito su pegno, salvo quanto previsto dall'articolo 7, comma 1, secondo periodo".
      Il Tribunale di Livorno, con ordinanza 30 marzo 2021, dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale di detta disposizione, con riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui non stabilisce che il piano del consumatore possa prevedere, alle medesime condizioni, anche la falcidia e la ristrutturazione dei debiti per i quali il creditore, nell'ambito di una esecuzione presso terzi, abbia già ottenuto ordinanza di assegnazione di quota parte dello stipendio, del trattamento di fine rapporto o della pensione.
      La Corte costituzionale sopra richiamata ha ritenuto infondata tale questione ma per la ragione che "è la stessa ratio dell'art. 8, comma 1-bis, della legge n. 3 del 2012 ad attrarre, in via ermeneutica, nel contenuto della norma qualunque debito, per il quale la modalità solutoria o la garanzia di adempimento siano state affidate alla cessione pro solvendo del credito, ivi inclusa l'ipotesi nella quale la cessione del credito sia derivata da un provvedimento giudiziale, anziché da un atto di autonomia privata". Ossia secondo il giudice delle leggi iò dubbio sollevato dal tribunale livornese è superato dal dato interpretativo che consente di comprendere nella portata della norma anche i trasferimenti attuati con provvedimento giudiziale.
      Tutto questo non ha nulla a che vedere con la possibilità di ridurre il pagamento dei crediti prelatizi nei limiti della capienza dei beni, secondo una tecnica simile a quella prevista anche nel concordato preventivo come in quello fallimentare. Ossia nei concordati per una serie di considerazioni, i creditori prelatizi dovevano essere pagati per intero, a differenza del fallimento ove la soddisfazione era determinata dal ricavato dalla liquidazione. Con le riforme del 2006 e 2007 si è ovviato a tale situazione prevedendo la stima dei beni gravati secondo le modalità indicate dagli artt. 124 e 160 l. fall. che consente di adeguare la soddisfazione dei creditori alla capienza sul bene gravato; la stessa cosa è stata fatta anche nelle procedure da sovraindebitamento ove alla stima è stata sostituita una attestazione del OCC.
      Zucchetti SG srl
      • Albarosa Marigliano

        Casarano (LE)
        05/04/2022 21:06

        RE: RE: Falcidibilità credito pignoratizio

        E quindi quali sarebbero i criteri per poter falcidiare tali crediti?
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          06/04/2022 19:22

          RE: RE: RE: Falcidibilità credito pignoratizio

          La Corte Costituzionale, con la sentenza richiamata nella precedente risposta, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma 1-bis, l. 27 gennaio 2012, n. 3 (come introdotto dall'art. 4-ter, comma 1, lett. d), d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv., con modificazioni, nella l. 18 dicembre 2020, n. 176), nella parte in cui non stabilisce che 'il piano del consumatore possa prevedere, alle medesime condizioni, anche la falcidia e la ristrutturazione dei debiti per i quali il creditore abbia già ottenuto ordinanza di assegnazione di quota parte dello stipendio, del trattamento di fine rapporto o della pensione, per il semplice fatto che la ratio della norma attrae, in via ermeneutica, qualunque debito, compresa l'ipotesi in cui la cessione del credito sia derivata da un provvedimento giudiziale, anziché da un atto di autonomia privata. In altre parole la disposizione di cui al comma 1-bis dell'art. 8 l. n. 3 del 2012 è applicabile anche alla fattispecie in cui il giudice abbia disposta l'assegnazione di una quota dello stipendio o del TFR in una pignoramento presso terzi; quando, cioè, un creditore di un lavoratore dipendente abbia pignorato presso il datore di lavoro del suo debitore una quota del suo stipendio o del TFR e il giudice abbia disposto l'assegnazione a tale creditore della somma pignorata, ipotesi non espressamente prevista nella norma che aveva indotto il giudice di merito a sollevare l'eccezione di incostituzionalità e che la Corte ha respinto perché detta ipotesi è compresa nella norma. Questo significa che il consumatore nel proporre il piano può considerare la cessione del quinto come non esistente o come non esistente l'assegnazione del giudice dell'esecuzione e, quindi trattare i relativi crediti come gli altri, con la possibilità per i crediti privilegiati di decurtarli nei limiti del'attestazione di cui al primo comma dell'art. 7 l. n. 3 del 2012.
          Zucchetti SG srl