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Primi adempimenti liquidazione controllata

  • Sabina Megale Maruggi

    SAREZZO (BS)
    28/09/2022 16:53

    Primi adempimenti liquidazione controllata

    Spett.le Zucchetti SG,
    la presente per chiedere cortesi informazioni sui primi adempimenti di una procedura di liquidazione controllata. In particolare, mi domando quali siano le concrete modalità operative dei passaggi di una sentenza di apertura di liquidazione controllata che a) ordina al debitore il deposito delle scritture contabili e dell'elenco dei creditori e che b) assegna ai creditori il termine di 60 giorni per trasmettere le domande di ammissione al passivo.
    Con riferimento al primo punto a), ci si chiede se il deposito debba essere effettuato in Tribunale dal debitore, personalmente o per il tramite dell'advisor che lo ha assistito nella predisposizione del ricorso a liquidazione controllata, oppure se sia più opportuna, da parte del debitore, la consegna dei documenti richiesti al liquidatore che poi curerà il relativo deposito in cancelleria.
    Per quanto riguarda invece il punto b), non pare chiaro il termine iniziale da cui decorrono i 60 giorni; bisognerà fare riferimento ai 60 giorni dalla data di pubblicazione della sentenza di apertura di liquidazione controllata oppure sarà vincolante la data di ricevimento della comunicazione di apertura della procedura, effettuata dal liquidatore nei confronti di tutti i creditori?
    Ringrazio molto e porgo
    Cordiali saluti
    Sabina Megale Maruggi
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      28/09/2022 19:52

      RE: Primi adempimenti liquidazione controllata

      Quanto al punto sub a), l'ordine del deposito delle scritture contabili e altro di cui alla lett. c) del comma 2 dell'art. 270 CCII è rivolto al debitore che quindi deve adempiere, che poi lo faccia personalmente o a mezzo di un suo professionista incaricato nulla cambia. Non è detto a chi e dove il debitore debba consegnare tale materiale, ma quando si parla di deposito di scritture su ordine del giudice si intende che il deposito venga fato in cancelleria; anche qui se tale documentazione viene consegnata al liquidatore nulla cambia, visto che poi è proprio il liquidatore che deve esaminarla.
      Quanto al punto sub b), bisogna premettere che nella procedura di liquidazione contr9ollata la sentenza di apertura della liquidazione controllata va notificata (non comunicata) ai credii creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, giusto il disposto del comma quarto dell'art. 270 e a tale notifica l'art. 272, co. 1, dispone che debba provvedere il liquidatore, di modo che il termine per la presentazione delle domande non può che decorrere dalla data della notifica.
      Zucchetti Sg srl