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concordato in continuità - pagamento dilazionato privilegiati

  • Gian Piero Bellinato

    Forli (FC)
    20/02/2021 11:39

    concordato in continuità - pagamento dilazionato privilegiati

    Buongiorno,
    nell'ambito di un concordato in continuità viene previsto il pagamento dei creditori privilegiati interamente ma in più anni;
    volevo conoscere, se possibile, la più recente posizione della giurisprudenza al riguardo e, in particolare, dando sostanzialmente per acquisita la circostanza che tale ipotesi sia consentita, sapere il vs parere in merito a:
    - eventuale diritto di voto di tali creditori priviligiati e, in caso affermativo, in quale misurapossono esercitare il diritto di voto ovvero se sull'intero credito oppure soltanto sui maggiori "interessi" (a maggior valore di attualizzazione del credito) dovuti per dilazione;
    - necessità che tale maggior importo dovuto (interesse di dilazione o valore di attualizzazione del credito) su tali crediti venga previsto dal piano e sia anche oggetto di attestazione.
    grazie
    dott. g.p. bellinato forli
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      22/02/2021 18:44

      RE: concordato in continuità - pagamento dilazionato privilegiati

      La Cassazione, a completamento di un percorso iniziato da tempo (cfr, Cass. 09/05/2014, n. 10112; Cass. 26/09/2014, n. 20388; Cass. 02/09/2015, n.17461; Cass. 04/02/ 2020, n. 2422) con la decisione 24/06/2020, n. 11882, ha definitivamente ammesso una moratoria ultrannuale nel pagamento dei creditori privilegiati nel concordato con continuità "purché si accordi ai titolari di tali crediti il diritto di voto e la corresponsione degli interessi. In tal caso, il diritto di voto dei privilegiati dilazionati andrà calcolato sulla base del differenziale tra il valore del loro credito al momento della presentazione della domanda di concordato e quello calcolato al termine della moratoria, dovendo i criteri per tale determinazione essere contenuti nel piano concordatario a pena di inammissibilità della proposta, come si desume sia dall'art. 86 del d.lgs. n. 14 del 2019 che dall'art. 2426, comma 1, n. 8), c.c.".
      Lei chiede la nostra opinione e diciamo che questa interpretazione, ormai diffusa e costante tra i giudici di legittimità, non ci convince molto perché si fonda su una interpretazione di ciò che la norma non dice, senza tener conto delle finalità della legge.
      Invero, questa interpretazione poggia su una lettura che valorizza il dato testuale dell'inciso ''in tal caso" contenuto nell'ultima parte della lett. c) del secondo comma dell'art. 186bis l. fall., come se dicesse che, poiché nella prima parte si parla della moratoria entro un anno per i creditori prelatizi, questi, "in tal caso" non hanno diritto al voto, il che lascerebbe intendere che in casi diversi, come in quello in cui si offra una dilazione ultra annuale, la proposta sia egualmente ammissibile, purchè siano corrisposti gli interessi, e il creditore ricupera il diritto di votare. Eppure, la fissazione del termine annuale trova la sua razionale giustificazione nella necessità di fissare un limite cronologico per il pagamento dei creditori con prelazione sui beni necessari alla continuazione dell'attività, altrimenti la soddisfazione di costoro, essendo svincolata dalla liquidazione dell'attivo e vincolata ai flussi di cassa (nella continuità diretta) o al ricavo del trasferimento o conferimento dell'azienda a data non prestabilita (nella continuità indiretta), non avrebbe avuto alcuna scadenza, con libertà per il debitore di procrastinare l'adempimento al momento in cui ritiene più opportuno.
      Ma ciò che lascia abbastanza stupiti dell'ultima decisione citata della S. Corte è il richiamo al meccanismo del calcolo degli interessi contenuto nell'art. 86 del nuovo codice della crisi e dell'insolvenza, perché tale norma chiarisce sì come determinare l'importo per il quale il voto è esercitato, ma precisa altresì che il termine ivi previsto di due anni costituisce la durata massima della moratoria ed in questo senso si esprime espressamente la relazione accompagnatoria dello schema di decreto legislativo. La nuova norma quindi dovrebbe costituire anzi lo stimolo verso una interpretazione più coerente con il futuro sviluppo legislativo e, in ogni caso, non la si può utilizzare per un aparte, anticipandone il criterio di calcolo degli interessi, e non per la sua parte fondamentale contraria alla moratoria oltre il termine legislativo prefissato di due anni, ed attualmente, di un anno.
      Ad ogni modo, seguendo l'indirizzo riportato, appare opportuno che il maggior importo dovuto per interessi di dilazione così come il valore di attualizzazione del credito siano previsti dal piano e siano anche oggetto di attestazione, in modo che all'atto della votazione, il giudice, ove sorga discussione sul voto, abbia tutti gli elementi per decidere. Del resto, prima della pubblicazione del CCI, la Cassazione aveva ritenuto che, in conformità a quanto previsto dall'art. 177, co. 3, l.fall., nel caso in cui sia previsto un pagamento dilazionato dei creditori privilegiati, questi ultimi devono essere ammessi al voto in proporzione alla perdita subita, la quale deve tuttavia essere accertata dal giudice di merito "tenendo conto di eventuali interessi offerti ai creditori e dei tempi tecnici di realizzo dei beni gravati nell'ipotesi di soluzione alternativa al concordato, oltre che del contenuto concreto della proposta nonché della disciplina degli interessi di cui alla L. Fall., artt. 54 e 55 (richiamata dalla L. Fall., art. 169)" (Cass. n. 10112 del 2014, , cit.).
      Zucchetti Sg srl