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contratto di locazione nell'amboto di Liquidazione Controllata del Sovraindebitato

  • Carlo Giovanni Fumagalli

    PARABIAGO (MI)
    27/01/2023 12:44

    contratto di locazione nell'amboto di Liquidazione Controllata del Sovraindebitato

    Buongiorno, sono Liquidatore Giudiziale in una procedura di Liquidazione Controllata del Sovraindebitato ex art 268 CCII.
    Tra i beni oggetto di liquidazione vi sono presenti immobili con regolare contratto di locazione.
    Ora, la procedura in commento ha una disposizione generica circa i contratti pendenti (art. 270, comma 6), mentre invece la Liquidazione Giudiziale prevede un apposita disciplina circa i contratti di locazione (art 185 CCII), senza che ci sia un esplicito rimando a tale norma.

    Si ritiene applicabile l'art 185 anche per la LC del Sovraindebitato ?

    Grazie
    Cordiali Saluti
    Carlo Fumagalli
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      27/01/2023 19:47

      RE: contratto di locazione nell'amboto di Liquidazione Controllata del Sovraindebitato

      Nel vigore della legge n. 3 del 2012 mancava una regolamentazione dei contratti pendenti e la dottrina aveva affermato che "in assenza di una disciplina apposita sul tema, non essendo possibile ricorrere all'analogia legis - analogamente a quanto si riteneva in materia di concordato preventivo, prima dell'introduzione dell'art. 169-bis l. fall. - si deve ritenere che i rapporti giuridici proseguano in capo al liquidatore" (Giavarrini, La procedura di liquidazione del patrimonio nella legge n. 3/2012).
      Questa tesi poteva anche non essere del tutto convincente in considerazione della affinità tra la procedura di fallimento e quella di liquidazione del patrimonio, per cui il vuoto della seconda poteva essere riempito col ricorso all'analogia; nel nuovo codice invece la tesi esposta diventa più credibile e accettabile per il fatto che il nuovo legislatore ha dettato una disciplina sui contratti pendenti riproponendo sostanzialmente la regola generale di cui all'art. 172, senza riproporre le singole fattispecie poi regolate dagli articoli seguenti.
      A questo punto bisognerebbe dire che non vi è spazio per l'analogia in quanto non vi è un vuoto da colmare avendo il legislatore dettato una regola applicabile a tutte le fattispecie contrattuali, ben sapendo che alcuni rapporti propongono esigenze che non possono essere regolate con la sospensione, tanto da aver dettato nella liquidazione giudiziale apposite norme; esigenze evidentemente ritenute non presenti nella liquidazione controllata ove manca una norma generale di rinvio a quelle sulla liquidazione giudiziale , ma al contrario sono effettuati rinvii a singole norme e un rinvio generale alle sole disposizioni del titolo III (cfr. art. 270, co. 5).. Ovviamente a queste considerazioni si possono sempre opporre le affinità tra le due procedure liquidatorie e, con qualche forzatura, ritenere egualmente applicabili per analogia la disciplina dei contratti pendenti nella liquidazione, sostenendo che il richiamo della regola generale non è preclusivo dall'applicazione delle altre, ma è la strada scelta dal legislatore per applicare , con il principio generale, anche le norme collegate. E' una strada abbastanza tortuosa, ma in attesa di qualche prima pronuncia, non possiamo che prospettare le soluzioni a nostro avviso possibili.
      Zucchetti SG srl