Forum SOVRAINDEBITAMENTO -

cessazione ditta individuale e concordato minore

  • Pierpaolo Greco

    Catanzaro
    16/09/2022 09:14

    cessazione ditta individuale e concordato minore

    Buongiorno, sottopongo il seguente quesito.
    Due coniugi ormai in pensione intendono attivare una procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento; poichè i debiti di uno dei coniugi (la moglie) attengono alla sua sfera imprenditoriale e non può dunque essere considerato un consumatore, ai sensi dell'art. 66 CCII l'unica procedura attivabile è il concordato minore.
    Tuttavia la ditta individuale della moglie è cessata già da molti anni e cancellata dal RRII, il che determinerebbe l'inammissibilità della domanda di concordato minore ai sensi del comma 5 dell'art. 33 CCII.
    Vi è però da considerare che la quasi totalità dei debiti dei coniugi sono riferibili proprio alla moglie, che percepisce una pensione minima, mentre il marito può contare su entrate più cospicue.
    La soddisfazione dei creditori (sia dell'uno che dell'altro coniuge) potrebbe essere garantita proprio grazie all'apporto di risorse provenienti dal marito, il quale metterebbe a disposizione di tutti i creditori (anche di quelli di sua moglie) gran parte della pensione che egli tuttora percepisce.
    Può l'apporto di tali risorse da parte del marito essere considerato "esterno" rispetto a quello della moglie, trovando così applicazione la previsione di cui al secondo comma dell'art. 74 CCII?
    E in tal caso, può essere proposta la domanda di concordato minore o ci si scontra sempre e comunque con lo sbarramento del quinto comma dell'art. 33 CCII?
    Grazie

    • Pierpaolo Greco

      Catanzaro
      16/09/2022 12:48

      RE: cessazione ditta individuale e concordato minore

      lì dove ho scritto comma 5 art. 33 CCII deve intendersi "comma 4"
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      16/09/2022 19:06

      RE: cessazione ditta individuale e concordato minore

      La previsione di cui al comma quarto dell'art. 33 CCII è ostativa in quanto si pone come una condizione di ammissibilità preliminare ad ogni altra valutazione. L'apporto esterno di cui parla servirebbe infatti a superare l'ostacolo della mancata prosecuzione dell'attività imprenditoriale (ove non venga presentata una proposta familiare di entrambi i coniugi, nel qual caso ci sembra difficile che il marito possa destinare parte del proprio reddito al pagamento dei debiti della moglie) che è un dato che presuppone che il giudice abbia ammesso la procedura e pasi al l'esame delle altre condizioni.
      Zucchetti SG srl