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TARI post fallimento

  • Vincenzo Sicignano

    SCAFATI (SA)
    28/09/2021 16:41

    TARI post fallimento

    Buongiorno vi sottopongo il seguente caso e vi ringrazio sin d'ora per la risposta.
    Sono curatore di un fallimento ditta individuale, vecchio rito, che finalmente mi accingo a portare a conclusione; la prossima settimana è stata fissata l'udienza per l'approvazione del Rendiconto Finale.
    In data odierna ho ricevuto sulla Pec del fallimento una cartella di pagamento intestata al fallito con la quale si chiede in pagamento la TARI non versata per l'anno 2014 sull'immobile utilizzato come abitazione principale. (atto di liquidazione notificato al fallito in data 27/04/2018)
    L'unità immobiliare oggetto della TARI è stata venduta nell'asta del 21/03/2017.
    Trattandosi in questo caso della casa detenuta dal fallito fino alla cessione dell'immobile, il fallimento è comunque tenuto al pagamento del tributo in prededuzione?
    Considerato che la procedura è nella fase finale, qual è il comportamento corretto da tenere, si può contestare la super tardività della richiesta?
    • Stefano Andreani - Firenze
      Luca Corvi - Como

      08/10/2021 10:05

      RE: TARI post fallimento

      La legge 147/2013 ( ) all'art. 1, comma 642, stabilisce che "La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria".
      La procedura è quindi obbligata in solido.
      Ciò chiarito, l'ordinanza della Suprema Corte n. 21180/2020, citando numerosi precedenti conformi, ha riconfermato che nel caso di obbligazioni tributarie, la notifica solo a parte dei coobbligati interrompe la prescrizione in capo a tutti.
      Di conseguenza il debito della procedura esiste e non è prescritto; e poiché riteniamo sia "non contestato per collocazione e ammontare" a norma dell'art. 111-bis, I comma, non è nemmeno necessaria istanza di ammissione al passivo e quindi non rileva l'aspetto della supertardività.
      L'importo appare pertanto dovuto.