Forum SOVRAINDEBITAMENTO -

Liquidazione del patrimonio - speee sostentamento

  • Luca Longo

    Poggiardo (LE)
    20/03/2020 08:58

    Liquidazione del patrimonio - speee sostentamento

    Salve, in una procedura di liquidazione del patrimonio, il liquidatore è tenuto a controllare le spese per il sostentamento della famiglia dichiarate dal debitore ad es. canoni d'affitto?
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      20/03/2020 19:58

      RE: Liquidazione del patrimonio - speee sostentamento

      Nel momento in cui una parte della retribuzione viene trattenuta per le spese di sostentamento della famiglia e per pagamento dei canoni di locazione dell'abitazione, il liquidatore deve verificare la veridicità di tali affermazioni; ossia, non deve controllare quanto effettivamente spende il debitore per le sue necessità o se effettivamente destina la somma trattenuta a questi scopi, ma semplicemente se non ha altri redditi e se la somma da trattenere per il sostentamento sia congrua e se effettivamente il debitore abita in una casa in locazione e il canone che paga. Verifiche minimali tese ad assicurare i creditori che vengono posti a loro disposizione tutti i beni del debiore.
      Zucchetti Sg srl
      • Sergio Coschiera

        Novara
        13/07/2020 19:23

        RE: RE: Liquidazione del patrimonio - speee sostentamento

        Buongiorno. Il sovraindebitato, a seguito della liquidazione della sua abitazione, deve ora trasferirsi presso altra unità presa in affitto. Può egli ricevere da parte di terzi delle somme per far fronte alle spese straordinarie connesse (trasloco, alcuni arredi, attivazione utenze) e farle accreditare, in attesa del loro utilizzo, sullo stesso conto corrente personale che accoglie lo stipendio di cui parte perviene mensilmente alla procedura come da decreto di apertura della liquidazione?
        Cordialmente.
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          14/07/2020 18:08

          RE: RE: RE: Liquidazione del patrimonio - speee sostentamento

          Premesso che dall'intestazione deduciamo che la procedura in corso sia quella della liquidazione del patrimonio, l'art. 14 undecies l. n.3 del 2012 stabilisce che fanno parte del patrimonio di liquidazione, oltre che i beni di cui il sovraindebitato sia già titolare anche "i beni sopravvenuti nei quattro anni successivi al deposito della domanda di liquidazione di cui all'articolo 14-ter ….. dedotte le passività incontrate per l'acquisto e la conservazione dei beni medesimi", che ricalca la disposizione di cui all'art. 42, comma 2, l. fall..
          Se le somme in questione vengono accreditate sul conto corrente del debiore, diventano entrate sopravvenute che entrano a far parte del patrimonio del debitore, a disposizione dei creditori, per cui non è consigliabile seguire il sistema prospettato.
          Zucchetti SG srl