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ACCORDO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO.

  • Emanuela Rossana Gozzi

    SORBOLO (PR)
    21/01/2021 09:33

    ACCORDO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO.

    Torno al quesito precedente, verificando che la snc e' stata cancellata dal registro delle imprese a far data dal 23/12/2017, se ho ben capito nel quesito precedente, a seguito della cancellazione devo solo predisporre l'accordo fra i due soci A E B. Pertanto i debiti della societa' non vengono presi in considerazione; in effetti dalla lista delle cartelle equitalia notificate in capo ai soci non c'e' nessun riferimento alle cartelle societarie e quindi essendo la societa' cancellata dal registro delle imprese i debiti sociali, sono cristallizzati o forse sara' possibile una ripresa da parte del fisco di questi debiti nei confroonti dei soci?
    Grazie.
    GOZZI EMANUELA.
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      21/01/2021 20:29

      RE: ACCORDO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO.


      La novità legislativa di cui si è parlato nella precedente risposta è costituita dalla previsione secondo la quale è equiparato al consumatore anche il socio illimitatamente responsabile e questo consente a tali soggetti di gestire, con il piano del consumatore, l'indebitamento derivante da debiti estranei a quelli sociali; il che prescinde dalla sorte dei crediti sociali e dalla situazione in cui versa la società, che potrebbe anche non essere assoggettata ad alcuna procedura concorsuale.
      Il socio illimitatamente responsabile, quindi, risponde anche dei debiti sociali, secondo le regole ordinarie, ma il ricorso alla procedura di sovrandebitamento è ammesso per i soli debiti personali, nella probabile previsione che la società, a sua volta, acceda ad altra procedura, tipo accordo di ristrutturazione o anche concordato, che non coinvolge i soci nella insolvenza (come il fallimento) ma produce effetti anche per i soci.
      Chiaramente il sistema è depotenziato quando la società, come nel caso, è estinta e non può né fallire né accedere ad altre procedure di riorganizzazione della crisi, ma ci sembra difficile superare le precedenti limitazioni; comunque, la norma è troppo recente, per cui mancano studi e precedenti giurisprudenziali.
      Zucchetti SG srl