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Forum SOVRAINDEBITAMENTO -
Liquidazione del Patrimonio
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Domenico Mauro Alloro
IMPERIA28/09/2021 16:14Liquidazione del Patrimonio
Buongiorno
Sono il Liquidatore del Patrimonio di una procedura in corso del marzo 2019.
La procedura dispone di un immobile (al 50%) che è stato valutato complessivamente € 50.000 (quindi 25.000 per la quota di un mezzo).
Un creditore dispone di ipoteca di 1' grado sulla quota immobiliare fino ad € 69.000,00.
Se vendo quella quota immobiliare quindi tutto l'incasso, dedotte le spese, sarebbe devoluto all'ipotecario.
Previa modifica del Programma di Liquidazione, riterrei utile rinunciare alla vendita cosicché il creditore ipotecario non si vedrebbe decurtato l'incasso almeno del compenso del Liquidatore e, alla chiusura della Liquidazione, potrà procedere in proprio ed essere meglio soddisfatto.
Cosa ne pensate?
Si può richiamare per analogia l'art. 104 ter l.f. comma 8?
Grazie
Mauro Alloro - Imperia
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Zucchetti SG
Vicenza29/09/2021 20:22RE: Liquidazione del Patrimonio
Noi in altra occasione abbiamo scritto che "La legge sul sovraindebitamento non prevede una norma come quella di cui al comma ottavo dell'art. 104ter l.fall., per cui diventa difficile liberarsi di un bene non conveniente, anche perchè è la legge che prevede quali beni possono restare fuori dalla liquidazione". Il Trib. Udine 1 giugno 2020 è stato di diverso avviso ritenendo possibile l'applicazione analogica dell'art. 104 ter, 8° co. l.f...
Ma il problema non è tanto questo, nel senso che anche ammettendo il ricorso all'analogia, bisogna vedere se nel caso ricorre la fattispecie prevista dal citato comma ottavo che consente al curatore di non acquisire all'attivo o rinunciare a liquidare uno o più beni, se l'attività di liquidazione appaia manifestamente non conveniente.
L'ottica quindi in cui deve porsi il liquidatore del patrimonio non è quella di consentire al creditore ipotecario un vantaggio ma di valuatere se la conservazione e liquidazione dl bene sia conveniente o non per la massa dei creditori. Ed infatti il tribunale friulano, nella citata sentenza, arriva all'applicazione analogica proprio attraverso questo ragionamento; ossia, afferma il Trib. Udine, "La liquidazione del patrimonio è una procedura concorsuale e, in quanto tale, deve essere condotta secondo un criterio di economicità, nell'interesse dei creditori considerati come massa, dovendosi evitare attività antieconomiche, ovverosia attività che abbiano costi superiori ai risultati economici che da esse è possibile attendere".
In E' questo criterio che deve utilizzare che, ridotto all'osso (seppur non del tutto preciso), si risolve nella seguente domanda: e più conveniente per la massa procedere alla liquidazione della quota in questione o abbandonarla?
E' chiaro allora che a questa valutazione è estraneo il fatto che il creditore ipotecario possa non partecipare al pagamento del compenso del liquidatore, perché così ragionando si tutela l'interesse di tale creditore in danno degli altri, che sopportano interamente le spese della procedura.
Ovviamente il discorso è più ampio perché nel caso si tratta di una quota di competenza della procedura e verosimilmente il creditore ipotecario potrà liquidare l'intera proprietà, con possibilità di ricavare un prezzo maggiore. Una via, allora, potrebbe essere quella delegare tale creditore a vendere l'intero, con acquisizione alla procedura della metà del ricavato, detratte le spese dell'esecuzione, e poi il creditore ipotecario partecipa su detto ricavato con la sua collocazione di ipotecario, contribuendo, in tal modo, anche alle spese della procedura di liquidazione del patrimonio, che sono in prededuzione.
E' solo una idea basata sulla scarna conoscenza dei fatti e da approfondire, ad ogni modo, se intende seguire la tesi del tribunale friulano, deve concentrare la sua valutazione su quanto detto e si tratta di un calcolo che può fare solo lei.
Zucchetti SG Srl
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