Forum SOVRAINDEBITAMENTO -

sovraindebitamento

  • Francesco Maresca

    TORRE ANNUNZIATA (NA)
    30/09/2022 10:23

    sovraindebitamento

    Vorrei porre una riflessione su una problematica che mi è stata sottoposta. Un debitore, lavoratore dipendente, vorrebbe accedere alla procedura da sovra indebitamento, li suoi debiti provengono dalla sua attività di imprenditore agricolo, cessata da più di dieci anni, attualmente l'unico reddito è quello di lavoratore dipendente. Con l'entrata in vigore a luglio 2022 della nuova disciplina non riesco a comprendere essendo debiti scaturiti da attività imprenditoriale anche se cessata, possa accedere alla ristrutturazione dei debiti ex art. 67 SS CII o solo alla liquidazione controllata del suo patrimonio.
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      30/09/2022 19:37

      RE: sovraindebitamento

      Va chiarito a beneficio di chi è meno pratico che quella che lei chiama ristrutturazione dei debiti ex art. 67 CCII è la procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore, che sostituisce la pregressa procedura del piano del consumatore. Orbene, la lett. e)del comma 1 dell'art. 2 CCII qualifica come consumatore "e) «consumatore»: la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta, anche se socia di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, per i debiti estranei a quelli sociali", da che si deduce che non può accedere al piano del consumatore il debitore che ancora risponde di obbligazioni assunte per scopi inerenti l'attività imprenditoriale (di qualsiasi tipo, commerciale o agricola) o professionale eventualmente svolta.
      Nel suo caso ci sembra da escludere l'accesso alla ristrutturazione di cui agli artt. 68 e segg., ameno che i debiti c.d. commerciali, dato il tempo decorso, non siano tutti rstinti per prescrizione. Il consumatore non può accedere al concordato minore per 4espresso divieto contenuto nell'art. 74 CCII, per cui rimane la liquidazione controllata.
      Zucchetti SG srl
      • Francesco Maresca

        TORRE ANNUNZIATA (NA)
        03/10/2022 18:13

        RE: RE: sovraindebitamento

        Buon pomeriggio,
        vorrei precisare che i debiti c.d. commerciali residuali sono debiti erariali contratti con la propria attività imprenditoriale agricola (debiti gestiti oggi dall'agenzia della riscossione).

        Effettivamente sembrano debiti erariali prescritti ma non conosciamo con certezza se vi sono state interruzioni dei termini da parte dell'amministrazione finanziaria.

        Grazie mille per la vostra professionalità e celere risposta.

        Cordiali saluti
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          04/10/2022 17:19

          RE: RE: RE: sovraindebitamento

          Anche se erariali, si tratta sempre di crediti inerenti l'attività di impresa che precludono l'accesso al piano del consumatore.
          Zucchetti SG Srl
    • Luigi Benigno

      Aversa (CE)
      05/10/2022 21:16

      RE: sovraindebitamento

      Chiedo scusa per l'intromissione ma è una questione che si dibatte ad ampio respiro, data la frequenza del caso citato. A mio avviso, essendo espressamente vietato dal IV comma dell'art. 33 ccii l'accesso al concordato minore all'imprenditore cessato e cancellato dal registro delle imprese da oltre un anno, e non potendo tale soggetto accedere alla speciale procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore, uniche due procedure per la composizione della crisi da sovraindebitamento, appare evidente un vulnus che potrà calmarsi solo con la rimessione alla corte costituzionale in quanto è oggi normativamente precluso a tali soggetti accedere ad una procedura di ristrutturazione dei debiti, potendo semplicisticamente suggerire di percorrere la strada della liquidazione controllata. Ma ciò comporterebbe spesso un ingiusto sacrificio perché l'ex imprenditore vedrebbe liquidare tutto il suo patrimonio. Inoltre vi sarebbe una disparità di trattamento rispetto al socio illimitatamente responsabile, al quale non pare precluso l'accesso al concordato minore dopo un anno dalla cessione della sua quota oppure dopo un anno dalla cancellazione della società dal registro delle imprese.
      Il suggerimento è pertanto di introdurre la domanda di ammissione al concordato minore, sollevando sin dal deposito della proposta la questione di legittimità costituzionale chiedendo al Tribunale la rimessione alla Corte.
      È ciò che farò nel mio caso.
      • Zucchetti SG

        Vicenza
        06/10/2022 17:20

        RE: RE: sovraindebitamento

        Per la verità, a norma del quarto comma dell'art- 33 CCII, è inammissibile "la domanda di accesso alla procedura di concordato minore, di concordato preventivo o di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti presentata dall'imprenditore cancellato dal registro delle imprese", per cui l'imprenditore cancellato dal registro, anche se non è decorso un anno, non può accedere alle procedure indicate.
        E' indubbiamente una regola che andrebbe rivista, ma ci sembra difficile il ricorso alla Cote costituzionale in quanto rientra nella discrezionalità del legislatore fissare le condizioni di acceso alle varie procedure, e tale libertà è censurabile ovesia chiaramente ingiustificata o costituisca una lesione del diritto di difesa del cittadino.
        Zucchetti SG Srl
    • Luigi Benigno

      Aversa (CE)
      11/10/2022 07:50

      RE: sovraindebitamento

      Grazie per il contributo.
      Vorrei precisare a beneficio dei lettori che il DECRETO LEGISLATIVO 26 ottobre 2020, n. 147 (in G.U. 05/11/2020, n.276) ha disposto (con l'art. 6, comma 1) la modifica dell'art. 33, comma 4. Per cui la formulazione dell'art. 33, co 4 è la seguente: 4. La domanda di accesso alla procedura di concordato minore, di concordato preventivo o di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti presentata dall'imprenditore cancellato dal registro delle imprese e' inammissibile.

      Grazie
      Luigi Benigno
      • Zucchetti SG

        Vicenza
        11/10/2022 20:30

        RE: RE: sovraindebitamento

        Si la norma di cui al quarto comma dell'art. 33 è stata introdotta dal d.lgs n. 147 del 2020 e non è stata modificata dal d.lgs n. 83 del 2022, per cui essa è entarta nel testo dell'articolo citato del nuovo codice della crisi. Abbiamo riportato questo testo nella risposta che precede, che appunto è identico a quello da lei richiamato risalente al d.lgs n. 147 del 2020, ma nulla cambia rispetto al problema posto e che si dibatte non solo in questo Forum.
        Zucchetti SG srl