Forum SOVRAINDEBITAMENTO -

PIANO CONSUMATORE - COORDINAMENTO VECCHIA E NUOVA NORMATIVA

  • Tomaso Lissia

    olbia (SS)
    30/09/2022 09:30

    PIANO CONSUMATORE - COORDINAMENTO VECCHIA E NUOVA NORMATIVA

    Il Tribunale mi ha affidato un incarico di OCC alla fine del 2020. Predisposto il Piano e rilevata una situazione debitoria differente da quella prospettatami, ho richiesto chiarimenti al sovraindebitato che, per via delle ricerche e per via delle restrizioni Covid, si fa vivo solo ora.
    Il punto è che dal 15/07 è in vigore il nuovo Codice.
    Il Piano, a questo punto, dovrà essere depositato nel rispetto del CCII oppure posso fare ancora riferimento alla vecchia L. 3/2012?
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      30/09/2022 19:37

      RE: PIANO CONSUMATORE - COORDINAMENTO VECCHIA E NUOVA NORMATIVA

      Il primo comma dell'art. 390 CCII dispone che le domande di accesso alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento depositate prima del 15 luglio 2015 sono definite secondo la legge n. 3 del 2012, cui su ricollega il secondo comma, per il quale le stesse procedure già pendenti alla data del 15 luglio 2022 sono anch'esse regolate dalla legge n. 3 del 2012, da cui si deduce il dato che funge da spartiacque tra l'applicazione della vecchia o della nuova legge è costituito dal deposito della domanda di accesso ad una delle procedure da sovraindebitamento ; se la domanda è stata deposita prima del 15 luglio 2022 si applica la vecchia legge, se depositata dopo quella data si applica ila disciplina del codice della crisi.
      Orbene, a nostro avviso, il deposito della domanda per accedere al piano del consumatore avviene mediante il deposito della domanda nella cancelleria del tribunale competente, come espressamente precisava l'art. 9 della legge n. 3 del 2012 e come chiarisce l'art. 68 CCII, quando dispone che la domanda deve essere presentata al giudice tramite un OCC, per cui, nel suo caso, trova applicazione la nuova disciplina in quanto finora 8e comunque prima del 15 luglio scorso) non è stata depistata in cancelleria una domanda per accedere al piano del consumatore.
      Non ci nascondiamo che, come organicamente dispone l'art. 68 CCII "La domanda deve essere presentata al giudice tramite un OCC costituito nel circondario del tribunale competente ai sensi dell'articolo 27, comma 2. Se nel circondario del tribunale competente non vi è un OCC, i compiti e le funzioni allo stesso attribuiti sono svolti da un professionista …."; formulazione che può indurre a ritenere che la nomina dell'OCC o di un gestore sia il primo atto di accesso alla procedura, tuttavia, a nostro avviso questa è da considerare attività preliminare alla presentazione della domanda che individua il momento del vero e proprio accesso.
      Zucchetti Sg srl
      • Tomaso Lissia

        olbia (SS)
        03/10/2022 09:55

        RE: RE: PIANO CONSUMATORE - COORDINAMENTO VECCHIA E NUOVA NORMATIVA

        Vi ringrazio, mi trovate in accordo tanto nella prima risposta quanto sul dubbio finale.
        Buona giornata
      • Lorenza Brienza

        Campobasso
        12/07/2023 16:42

        RE: RE: PIANO CONSUMATORE - COORDINAMENTO VECCHIA E NUOVA NORMATIVA

        Buongiorno ho bisogno di una precisazione. Anche la semplice e generica domanda al Tribunale di nomina di un professionista che svolga le funzioni di occ effettuata prima del 15/07/2022 consente l'applicazione della legge 3/2012? oppure è necessario il deposito del piano, accordo ecc.?
        grazie
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          13/07/2023 15:52

          RE: RE: RE: PIANO CONSUMATORE - COORDINAMENTO VECCHIA E NUOVA NORMATIVA

          Alla sua domanda abbiamo già dato una risposta con il nostro primo intervento cui rinviamo.
          Non ci risultano interventi dottrinari o giurisprudenziali chiarificatori.
          Zucchetti SG SRL