Forum SOVRAINDEBITAMENTO -

Art. 86 CCII - voto creditore privilegiato dilazionato oltre l'anno (OCC)

  • Francesco Conteddu

    Cagliari
    08/09/2020 12:04

    Art. 86 CCII - voto creditore privilegiato dilazionato oltre l'anno (OCC)

    Buongiorno,

    nell'ambito dell'accordo da sovraindebitamento ho un quesito da porre in merito all'effettivo credito, calcolato secondo il criterio stabilito dall'art. 86 del CCII, sul quale un creditore privilegiato è chiamato ad esprimere il voto.
    Nel caso concreto, premesso che "i creditori privilegiati sono ammessi al
    voto per la differenza fra il loro credito maggiorato degli interessi di
    legge e il valore attuale dei pagamenti previsti nel piano calcolato alla
    data di presentazione della domanda di concordato, determinato sulla
    base di un tasso di sconto pari alla metà del tasso previsto dall'art. 5
    165 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, in vigore nel semestre in
    cui viene presentata la domanda di concordato preventivo", mi occorre quantificare l'importo della cosiddetta perdita:
    supponendo che il piano preveda il pagamento dell'intero debito residuo del mutuo ipotecario secondo le scadenze originariamente pattuite dal contratto, comprensivo della quota capitale e degli interessi a suo tempo quantificata dalla banca, devo semplicemente prendere il suddetto importo previsto nel piano da sovraindebitamento (già comprensivo degli interessi legali riconosciuti in quanto si riportano quelli del contratto di mutuo), attualizzarlo con un tasso pari alla metà di quello in vigore per il secondo semestre 2020 (quindi al 4%) e in ultimo fare la differenza tra il primo importo e quello attualizzato. E' corretto o mi sfugge qualche passaggio?
    Essendo un orientamento recente vorrei un confronto con chi si è già imbattuto in un caso del genere.
    Grazie
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      08/09/2020 19:32

      RE: Art. 86 CCII - voto creditore privilegiato dilazionato oltre l'anno (OCC)


      La sua domanda richiede alcune preliminari precisazioni in quanto lei parla di sovraindebitamento e poi richiama l'art. 86 del codice della crisi e dell'insolvenza, che entrerà in vigore (se accadrà) l'1 settembre 2021, per cui la norma da lei richiamata non è in vigore e, comunque, riguarda l'ipotesi della moratoria biennale nel pagamento dei creditori prelatizi nel concordato in cui, appunto, la differenza determinata dalla norma rappresenta la perdita virtuale che il creditore prelatizio subisce a causa della dilazione del pagamento e dunque costituirà l'ammontare del credito per il quale quel creditore eserciterà il suo diritto di voto. In tale codice la normativa sull'accordo, che si chiamerà concordato minore, non prevede questa fattispecie, così come non la prevede l'attuale normativa di cui alla legge n. 3 del 2012.
      L'art. 11 di tale legge prevede soltanto che i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, dei quali la proposta prevede l'integrale pagamento, non sono computati ai fini del raggiungimento della maggioranza e non hanno diritto di esprimersi sulla proposta, salvo che non rinuncino in tutto o in parte al diritto di prelazione; senza neanche l'aggiunta- contenuta nell'art. 177 l. fall. e ripresa dall'art. 79 del CCI che tratta delle maggioranza nel concordato minore- secondo cui i creditori soddisfatti parzialmente per incapienza sui beni sono equiparati ai chirografari per la parte residua del credito. In sostanza l'attuale legge n. 3 del 2012 prende in considerazione solo l'ipotesi della soddisfazione totale dei creditori (nel qual caso si può applicare la norma fallimentare sul concordato per il caso di soddisfazione parziale, e, quindi ammettere al voto solo la parte di credito che passa al chirografo), ma non è previsto nulla in caso di dilazione del pagamento.
      L'unica norma che attualmente dice qualcosa per tale ipotesi è quella di cui alla lett. c) del secondo comma dell'art. 186bis, per la quale "il piano può prevedere, fermo quanto disposto dall'articolo 160, secondo comma, una moratoria sino ad un anno dall'omologazione per il pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, salvo che sia prevista la liquidazione dei beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione. In tal caso, i creditori muniti di cause di prelazione di cui al periodo precedente non hanno diritto al voto".
      Tuttavia, proprio recentissimamente, la S. Corte (Cass. 20/08/2020, n.17391) ha avvicinato la disciplina delle procedure da sovraindebitamento a quella dettata in tema di concordato preventivo, ribadendo un principio già accennato da Cass. n. 17834/2019, secondo cui "negli accordi di ristrutturazione dei debiti è giuridicamente possibile prevedere la dilazione del pagamento dei crediti prelatizi anche oltre il termine di un anno dall'omologazione previsto dalla L. n. 3 del 2012, art. 8, comma 4, e al di là delle fattispecie di continuità aziendale, purchè si attribuisca ai titolari di tali crediti il diritto di voto a fronte della perdita economica conseguente al ritardo con cui vengono corrisposte le somme a essi spettanti o, con riferimento ai piani del consumatore, purchè sia data a essi la possibilità di esprimersi in merito alla proposta del debitore". Sostiene, infatti, la sentenza che una proposta di pagamento rateale ultrannuale dei creditori privilegiati non può di per sé essere illegittima, dato che determina unicamente una valutazione di convenienza a carico dei creditori, i quali sono gli unici ad avere il diritto di calcolare se il pagamento dilazionato sia più o meno conveniente rispetto alle possibili alternative di soddisfacimento.
      Se si segue questo criterio, già oggi si può immaginare che la differenza di cui parla la Cassazione sia calcolata secondo il criterio dettato dall'art. 86 CCI non ancora in vigore e riferito al concordato in continuità con moratoria., sicchè per arrivare all'applicazione dei criteri contenuti nell'art. 86 CCI è necessari fare e condividere i premessi passaggi.
      Sul meccanismo instaurato è quanto mai chiara e particolareggiata la relazione al CCI che, dopo aver richiamato la normativa, aggiunge: "Attualizzando i pagamenti, rispetto alla cronologia prevista dal piano, si riesce infatti a quantificare ciò che il creditore privilegiato perde in termini di chance di investimento. Il diritto di voto verrà quindi ad essere esercitato in misura corrispondente alla perdita. In altre parole, il creditore privilegiato vota per la parte del credito che, a causa della dilazione di pagamento, subisce in concreto una perdita. Sebbene infatti al creditore privilegiato sia garantito l'adeguamento del potere di acquisto monetario per effetto dell'attribuzione degli interessi al tasso legale, la dilazione causa comunque una perdita, rappresentata dal tasso con cui il creditore remunera gli investimenti e la liquidità di cui dispone. Non essendo possibile prevedere un tasso diverso per ciascuna tipologia di creditore, è stato utilizzato un sistema forfettario, che risponde dunque ad un'esigenza di uniformità e semplificazione, individuando detto tasso nel 50% del tasso di interesse applicato al ritardo nei pagamenti delle transazioni commerciali stabilito dal d. lgs. 9 ottobre 2002 n. 231. Detto tasso è determinato applicando una maggiorazione di otto punti al tasso di interesse applicato dalla Banca centrale europea sulle sue più recenti operazioni di rifinanziamento ed è pubblicato sulla Gazzetta ufficiale. Di conseguenza, la fonte del tasso è di facile individuazione; la sua quantificazione in ragione del 50% ha lo scopo di ponderare mediamente il ROI (return on investment) medio dell'industria italiana che fluttua, alla data di redazione della presente relazione, fra il 7 e l'8% annuo.
      Per ciò che concerne il concreto meccanismo di calcolo sarà sufficiente effettuare questi passaggi:
      1. acquisire il piano dei pagamenti previsti dal piano concordatario al lordo degli interessi legali riconosciuti;
      2. operare l'attualizzazione dei flussi su base annuale o mensile in dipendenza del grado di analiticità del piano stesso;
      3. determinare l'importo attualizzato e calcolare la differenza fra l'importo sub 1 e quello sub 3".
      Zucchetti SG srl