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Ammissibilità domanda familiare di liquidazione controllata ex art. 268 e ss CCII

  • Luigi Benigno

    Aversa (CE)
    05/10/2022 20:22

    Ammissibilità domanda familiare di liquidazione controllata ex art. 268 e ss CCII

    Spett.le Fallco, desidererei avere un Vs parere in merito all'ammissibilita di una procedura familiare in caso di domanda di liquidazione controllata. I soggetti richiedenti sono coniugi, di cui uno svolge attività d'impresa, sotto soglia, ed ha in comune con il coniuge un residuo mutuo fondiario con procedura esecutiva pendente. Inoltre i coniugi sono residenti in due circondari di diversi tribunali, ritengo che si possa per questo derogare alla competenza per uno dei due in base al tribunale adito per primo.
    Grazie
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      06/10/2022 17:19

      RE: Ammissibilità domanda familiare di liquidazione controllata ex art. 268 e ss CCII

      A norma dell'art. 66 CCII- applicabile anche alla liquidazione controllata giusto il disposto del primo comma dell'art. 65- dispone che "I membri della stessa famiglia possono presentare un unico progetto di risoluzione della crisi da sovraindebitamento quando sono conviventi o quando il sovraindebitamento ha un'origine comune. Quando uno dei debitori non è un consumatore, al progetto unitario si applicano le disposizioni della sezione III del presente capo". Per una procedura familiare è quindi necessario che entrambi i soggetti, nel caso suo coniugi, siano assoggettabili alle procedure di sovraindebitamento, che i coniugi siano conviventi e che il sovraindebitamento abbia una origine comune.
      Quanto alla competenza, la convivenza dovrebbe presupporre lo stesso giudice di riferimento determinato ai sensi dell'art. 27; nel caso siano presentate più richieste di risoluzione della crisi da sovraindebitamento riguardanti membri della stessa famigliain tempi diversi, "la competenza appartiene al giudice adito per primo" (art. 66 co. 4).
      Zucchetti SG srl
    • Luigi Benigno

      Aversa (CE)
      11/10/2022 08:04

      RE: Ammissibilità domanda familiare di liquidazione controllata ex art. 268 e ss CCII

      Grazie per la cortese risposta, con cui concordo.
      Solo nella parte relativa al caso di specie credo ci sia un refuso, una e anziché una o. Non è necessario che i coniugi siano conviventi poiché la l'art. 66 co 1 recita: I membri della stessa famiglia possono presentare un unico progetto di risoluzione della crisi da sovraindebitamento quando sono
      conviventi o quando il sovraindebitamento ha un'origine comune.

      Quindi la questione della competenza del tribunale si pone in relazione al caso in cui o coniugi non sono conviventi, risiedono in due diversi circondari e il sovraindebitamento ha origine comune.

      Credo che in questo caso sia ammissibile la domanda congiunta presso uno dei due fori.

      Grazie sempre

      Luigi Benigno
      • Zucchetti SG

        Vicenza
        11/10/2022 20:31

        RE: RE: Ammissibilità domanda familiare di liquidazione controllata ex art. 268 e ss CCII

        Ha perfettamente ragione, c'è il refuso da lei indicato e la ringraziamo per la segnalazione.
        In effetti la disposizione di cui all'art. 66 introduce una disciplina innovativa con riferimento alle procedure collegate sia nei casi in cui i soggetti sovraindebitati siano familiari conviventi, nel qual caso è quasi inevitabile che la difficoltà di uno dei componenti della famiglia si rifletta negativamente sull'intero nucleo familiare, sia quando la situazione di crisi del "gruppo familiare" abbia un'origine comune, ad esempio contrazioni di obbligazioni solidali. In questi casi, poichè è auspicabile (benchè non indispensabile) una gestione ed una soluzione unitaria del problema, la norma dà la possibilità di presentare un unico progetto di risoluzione della crisi.
        Zucchetti SG srl