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Condizioni e procedimento della esdebitazione nella liquidazione giudiziale e nella liquidazione controllata

  • Mirko Pallucchi

    FABRIANO (AN)
    29/09/2022 11:50

    Condizioni e procedimento della esdebitazione nella liquidazione giudiziale e nella liquidazione controllata

    Il nuovo codice della crisi e dell'insolvenza ha riformato radicalmente i requisiti per accedere all'esdebitazione.
    Salvo il disposto dell'articolo 280, il debitore ha diritto a conseguire l'esdebitazione decorsi tre anni dall'apertura della procedura di liquidazione o al momento della chiusura della procedura, se antecedente.
    La norma è applicabile anche ai fallimenti dichiarati prima del 15 luglio 2022 ?
    Se la ratio è da rinvenire nell'intenzione di consentire all'imprenditore fallito di reinserirsi nel sistema economico, in tal senso, anche l'articolo 14 – quatordecies (debitore incapiente), ritengo che lo sia.
    Grazie

    Dott. Mirko Pallucchi
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      29/09/2022 18:46

      RE: Condizioni e procedimento della esdebitazione nella liquidazione giudiziale e nella liquidazione controllata

      Come abbiamo detto in altre occasioni, il secondo comma dell'art. 390 CCII stabilisce che "Le procedure di fallimento e le altre procedure di cui al comma 1, pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché le procedure aperte a seguito della definizione dei ricorsi e delle domande di cui al medesimo comma sono definite secondo le disposizioni del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nonché della legge 27 gennaio 2012, n. 3".
      Fermo restando che una procedura ancora in corso alla data del 15 luglio 2022 continua ad essere regolamentata dalla legge precedente, rimane il fatto che la domanda di esdebitazione apre una procedura non conseguente alla definizione del fallimento, ma autonoma, per cui andrebbe regolata dal nuovo codice. Tuttavia, l'art. 279 CCII prevede che la esdebitazione, che secondo la legge fallimentare richiede la chiusura del fallimento, possa intervenire già in corso di liquidazione giudiziale purchè siano decorsi tre anni dall'apertura o con il decreto di chiusura se la procedura viene chiusa prima dei tre anni. Interpretata la norma in senso letterale non dovrebbe più essere ammessa l'esdebitazione post chiusura della procedura, dato che non c'è più una norma, come quella dell'art. 143 l.fall. che parla della presentazione della domanda entro un anno dalla chiusura del fallimento.
      Se così è, questo dato dovrebbe indurre a ritenere applicabile alle esdebitazioni riguardanti fallimenti chiusi secondo la legge fallimentare applicabile queta legge, altrimenti i soggetti dichiarati falliti secondo la legge fallimentare che al 15 luglio non hanno chiesto l'esdebitazione, verrebbero irrimediabilmente pregiudicati,
      Siamo solo all'inizio e di problemi intertemporali crediamo che ne sorgeranno tanti.
      Zucchetti SG Srl
      • Gianni Ciotti

        ANCONA
        11/09/2023 10:00

        RE: RE: Condizioni e procedimento della esdebitazione nella liquidazione giudiziale e nella liquidazione controllata

        Buongiorno,
        con la presente si chiedono eventuali aggiornamenti circa la risposta datata 29/09/22.
        Più specificatamente, si chiede se l'esdebitazione per il fallito (procedura regolata con L.F. chiusa nell'ottobre 2022), debba essere proposta nei limiti dell'anno previsto dalla L.F. oppure debba essere regolata dal nuovo C.C.I.I.
        Si ringrazia per la cortese attenzione,
        Cordiali Saluti
        Dott. Gianni Ciotti
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          11/09/2023 18:04

          RE: RE: RE: Condizioni e procedimento della esdebitazione nella liquidazione giudiziale e nella liquidazione controllata

          L'art. 279 CCII prevede che la esdebitazione, che secondo la legge fallimentare richiede la chiusura del fallimento, possa intervenire già in corso di liquidazione giudiziale purchè siano decorsi tre anni dall'apertura o con il decreto di chiusura se la procedura viene chiusa prima dei tre anni. Interpretata la norma in senso letterale non dovrebbe più essere ammessa l'esdebitazione post chiusura della procedura, dato che non c'è più una norma, come quella dell'art. 143 l.fall. che parla della presentazione della domanda entro un anno dalla chiusura del fallimento.
          Se così è, confermiamo che questo dato induce a ritenere applicabile alle esdebitazioni riguardanti fallimenti chiusi secondo la legge fallimentare questa legge, anche se la esdebitazione è una procedura nuova, che ricadrebbe sotto l'egida del CCII nel frattempo entrato in vigore; altrimenti, alcuni soggetti, come nel suo caso, verrebbero irrimediabilmente pregiudicati. Seppur con non poche difficoltà lo spazio per questa lettura potrebbe essere trovato nel secondo comma dell'art. 390 CCII, ritenendo che la procedura di esdebitazione rientri tra "quelle aperte a seguito della definizione del e delle domande di cui al medesimo comma", ma questa interpretazione non è agevole.
          Zucchetti SG Srl