Forum SOVRAINDEBITAMENTO -

liquidazione patrimonio - accettazione eredita’ con beneficio inventario

  • Roberta Gazzinelli

    Lierna (LC)
    12/09/2020 15:09

    liquidazione patrimonio - accettazione eredita’ con beneficio inventario

    buongiorno, sovraindebitato con procedura di liquidazione del patrimonio aperto eredita dalla mamma quota di 1/6 di arredi, 1/7 di autovettura (quindi 1/6 di 1/7) e liquidita su c/c postale. Come liquidatore ho accettato l'eredita con beneficio di inventario. Gli arredi rimarranno al sovraindebitato in quanto privi di valore significativo e soprattutto in larga parte impignorabili. Lo stesso discorso per l'autovettura in quanto per via della bassa quota e dello stato risulta antieconomico l'acquisizione. Al fine di non perdere il beneficio dell'accettazione dell'eredita con beneficio di inventario, quali autorizzazioni bisogna richiedere e a quale giudice (al giudice della procedura o al giudice tutelare?) per la voltura dell'auto per la sua quota al sovraindebitato e per recuperare la quota di competenza del c/c? gli altri eredi hanno accettato l'eredita senza beneficio di inventario. Chi si occupera' poi dell'estinzione del c/c?
    grazie
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      14/09/2020 19:08

      RE: liquidazione patrimonio - accettazione eredita’ con beneficio inventario

      Fanno parte del patrimonio da liquidare sia i beni di cui il debitore sovra-indebitato sia già titolare, sia, a norma dell' art. 14-undecies, "i beni sopravvenuti nei quattro anni successivi al deposito della domanda di liquidazione di cui all'articolo 14-ter [...] dedotte le passività incontrate per l'acquisto e la conservazione dei beni medesimi". Per l'acquisizione dei beni sopravvenuti non è richiesta alcuna autorizzazione da parte degli organi della procedura in quanto non previsto dalla legge n. 3 del 2012m che non prevede alcuna autorizzazione neanche per la rinuncia all'acquisizione dei beni sopravvenuti, a differenza di quanto previsto dal terzo comma dell'art. 42 l. fall. nel fall. , a dimostrazione del fatto che l'acquisizione dei beni sopravvenuti è automatica e il liquidatore dovrà pagare in prededuzione tutte le passività incontrate per l'acquisto e per la conservazione dei beni. Ove detti beni sopravvenuti facciano parte di un asse ereditario, egli, in caso di accettazione, dovrà accettare l'eredità con beneficio di inventario seguendo la ordinaria normativa, contemplata dagli artt. 484 e seg. c.c., come qualsiasi chiamato all'eredità che accetti con tale modalità.
      Per quanto riguarda il conto corrente, la morte dell'unico intestatario non comporta l'estinzione del conto, ma a seguito della morte del titolare del conto si estinguono automaticamente tutti i poteri di firma che il defunto aveva concesso a terzi quando era in vita, per cui nessuna operazione può essere più compiuta neanche dal delegato ad operare sul conto corrente. Ovviamente alla banca deve essere comunicato il decesso del titolare del conto (con raccomandata, o di persona) tramite un certificato di morte, e la banca "congela" tutti i rapporti in essere, in modo tale che non possa essere effettuata alcuna transazione. Una volta completate le operazioni di accettazione, gli eredi- ai quali banca è tenuta a rendere le informazioni necessarie sul conto- decideranno cosa fare, se continuare il rapporto o chiudere il conto e prelevare l'eventuale attivo, ripartendolo tra loro secondo le rispettive quote.
      Zucchetti SG srl
      • Roberta Gazzinelli

        Lierna (LC)
        15/09/2020 18:02

        RE: RE: liquidazione patrimonio - accettazione eredita’ con beneficio inventario

        Vi ringrazio. Ritenete che la chiusura del c/c con distribuzione dell'attivo agli eredi e le semplici volture dell'autovettura (senza vendita) rientrino negli atti di cui all'art. 747 che richiedono specifica autorizzazione?
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          15/09/2020 19:59

          RE: RE: RE: liquidazione patrimonio - accettazione eredita’ con beneficio inventario

          Riteniamo che per le operazioni indicate non siano necessarie autorizzazioni in quanto non si tratta di compimento di atti dispositivi né di liquidazione del patrimonio o di pagamento dei creditori, ma semplicemente di acquisizione dei beni ereditari.
          Tuttavia, poiché il compimento di atti non autorizzati determina la decadenza dal beneficio dell'inventario, per sicurezza è preferibile fornirsi di autorizzazione.
          Chi deve rilasciarla? Nella risposta precedente abbiamo detto che "dovrà accettare l'eredità con beneficio di inventario seguendo la ordinaria normativa, contemplata dagli artt. 484 e seg. c.c., come qualsiasi chiamato all'eredità che accetti con tale modalità" e confermiamo questo passaggio, ma, una volta accettata l'eredità con beneficio di inventario e perfezionata la procedura secondo le norme civilistiche, si vengono a sovrapporre due discipline: quella del codice civile valevole per tutte le accettazioni beneficiate e quella relativa al la liquidazione del patrimonio per sovra indebitamento, e , a nostro avviso, quest'ultima, in quanto speciale alla fattispecie, prevale su quella generale. Pertanto, il liquidatore, divenuto erede beneficiario, deve seguire la normativa speciale di cui alla l. n. 3 del 2012 per la formazione del passivo, liquidazione, ripartizione, ecc., e rivolgersi al giudice di questa procedura ove necessiti una autorizzazione.
          Zucchetti SG srl