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Forum SOVRAINDEBITAMENTO -
Art. 12 co. 3-quater L.3/2012
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Luca Orsini
Pescara16/09/2021 15:34Art. 12 co. 3-quater L.3/2012
Buongiorno, vorrei chiedere alcune precisazioni in merito all'applicabilità dell'articolo in oggetto. In particolare, il predetto articolo di legge, consentirebbe al tribunale di omologare l'accordo di composizione della crisi anche in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria al verificarsi di entrambe le condizioni ivi elencate:
a) quando l'adesione è decisiva ai fini del raggiungimento delle percentuali di cui all'articolo 11, comma 2,
b) quando, anche sulla base delle risultanze della relazione dell'organismo di composizione della crisi, la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione è conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria.
In relazione alla condizione di cui al punto b) mi piacerebbe poter avere un vostro parere sui seguenti aspetti:
1) il giudizio di convenienza richiesto dalla legge da parte dell'OCC (che sembrerebbe comunque un giudizio non vincolante per il Giudice stante l'espressione "anche") deve essere espresso con riferimento al solo soddisfacimento del credito dell'amministrazione finanziaria o, più in generale, con riferimento a tutti i creditori muniti di privilegio generale?
2) il predetto giudizio deve attestare la convenienza rispetto all'ipotesi liquidatoria o anche solo "un pagamento in favore dell'amministrazione non inferiore a quanto realizzabile in caso di liquidazione"?
3) se, nel caso concreto, il debitore disponesse solo di una autovettura (del valore pressoché pari al debito residuo verso la finanziaria inserito tra le passività) e di uno stipendio ed avesse offerto in pagamento all'agenzia delle entrate una percentuale corrispondente all'asserito credito Irpef da questi vantato nei confronti della stessa, è possibile ritenere che, con specifico riferimento al credito dell'erario, le alternative tra liquidazione e l'accordo risultano equivalenti e pertanto non ricorrerebbero i presupposti richiesti dalla legge per poter superare l'eventuale voto contrario dell'agenzia ai fini dell'omologa? L'agenzia delle entrate, in entrambe le situazioni, verrebbe infatti soddisfatta attraverso una compensazione, stante la circostanza che nessuna somma di denaro sarebbe in ogni caso incassata ed anzi l'alternativa della liquidazione, alla luce di quanto previsto al 14 undicies, rappresenterebbe, per l'agenzia, una alternativa più vantaggiosa?
Grazie
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Zucchetti SG
Vicenza16/09/2021 18:25RE: Art. 12 co. 3-quater L.3/2012
Si tratta del c.d. cram down fiscale, introdotto nella procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento con il d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla l. 18 dicembre 2020, n. 176, quasi contestualmente all'introduzione dello stesso istituto, con una formula all'epoca leggermente diversa, nel concordato preventivo, con il d.l. 7 ottobre 2020, n. 125, convertito dalla l. 27 novembre 2020, n. 159, che ha aggiunto un ulteriore periodo al quarto comma dell'art. 180 l. fall e apportato modifiche agli artt.182-bis e 182-ter l.fall.
la fattispecie in esame è quella di un accordo che non ha raggiunto le maggioranza(adesioni di almeno il 60% dei creditori) a causa del voto negativo dell'Amministrazione finanziaria, ove l'organo giudiziario deve valutare:
a-che il consenso dell'A.F. sia decisivo ai fini del raggiungimento delle maggioranze di legge;
b- che la proposta rivolta all'Erario sia più conveniente per esso rispetto all'alternativa liquidatoria (rappresentata, nel caso dalla liquidazione del p<atrimonio, trattandosi di soggetti non fallibili).
In presenza di queste condizioni, il tribunale- che come fonte di notizia per decidere può servirsi anche, e quindi non esclusivamente delle risultanze della relazione dell'OCC- può non tenere conto del voto negativo espresso da tale soggetto ed omologare egualmente l'accordo che non era stato approvato dai creditori, con il voto determinate dell'A.F.
Essendo questa la sinteticamente descritta la struttura del cram down fiscale, è chiaro che il giudizio espresso dall'OCC non è vincolante e che la valutazione di convenienza di questo organismo deve essere espresso con riferimento al solo soddisfacimento del credito dell'amministrazione finanziaria, fondandosi sul raffronto tra quanto viene offerto all'A.F. con la proposta di accordo e quanto, presumibilmente, potrebbe essere attribuito alla stessa amministrazione della collocazione dei crediti di questa in considerazione dell'attivo disponibile e acquisibile nella alternativa della liquidazione del patrimonio, in cui il liquidatore potrebbe anche esperire azioni revocatorie ordinarie e recuperare crediti.
nelle condizioni da lei descritte al punto 3, pare anche a noi che le alternative prospettabili non siano più convenienti per l'A.F., ma noi possiamo indicare solo i criteri; il resto riguarda valutazioni in fatto che vanno svolte in concreto sulla base della esatta conoscenza dei dati.
Zucchetti SG srl-
Luca Orsini
Pescara16/09/2021 19:05RE: RE: Art. 12 co. 3-quater L.3/2012
Vi ringrazio. Ricapitolando, se ho ben capito L'art. 12 comma 3 quater l.3/2012, comporta la conversione ipso iure in voto positivo del voto negativo espresso dall'Agenzia delle Entrate rispetto alla proposta di accordo di composizione della crisi avanzata dal debitore, qualora ricorrano due condizioni: quale prima condizione è necessario che il contenuto positivo o negativo del voto sia decisivo ai fini dell'esito delle votazioni, mentre quale seconda condizione è necessario che la proposta di accordo di composizione della crisi consenta all'Agenzia delle Entrate di ottenere soddisfazione maggiore rispetto a quella ricavabile dalla procedura di liquidazione del patrimonio ai sensi degli artt. 14 ter ss. 3/2012.
Il ricorrere di queste condizioni è quindi rimesso all'apprezzamento del Giudice che può "anche" servirsi della relazione dell'OCC. Ma se l'OCC, nell'invocare l'applicabilità della norma in questione, si limitata ad esprimere un giudizio ex art. 9 attestando genericamente (e non con specifico riferimento al credito dell'amministrazione finanziaria) che l'accordo risulta più conveniente rispetto all'ipotesi di liquidazione, precisando solo che esso garantirebbe ai creditori muniti di privilegio generale il pagamento non inferiore a quanto realizzabile in caso di liquidazione, il Giudice dovrà condurre in proprio questa valutazione con riferimento alla sola Agenzia delle Entrate?
Grazie
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Zucchetti SG
Vicenza17/09/2021 19:05RE: RE: RE: Art. 12 co. 3-quater L.3/2012
La ricostruzione da lei fatta è corretta, tranne un particolare. Ossia l'art. 12 comma 3 quater l.3/2012 non determina la conversione ipso iure in voto positivo del voto negativo espresso dall'Agenzia delle Entrate, ma, come abbiamo detto nella precedente risposta, consente al giudice di non tenere conto del voto negativo espresso da tale soggetto: Questo significa non la conversione del voto negativo in positivo. ma la sterilizzazione del voto negativo, per cui nel calcolo del raggiungimento del 60% delle adesioni, il credito dell'A.F. è escluso dal monte crediti rispetto al quale calcolare la quota del 60% e la mancata adesione è come se non fosse intervenuta.
Per il resto è esatto che la valutazione della convenienza compete al giudice. Nel caso da lei rappresentato di un parere non preciso da parte dell'OCC, è il giudice, che come detto nella precedente risposta, non ha quale unica fonte di informazione il parare dell'OCC, a decidere come comportarsi; potrebbe chiedere una relazione più precisa focalizzata sulla posizione dell'A.F., (che sarebbe la soluzione più ovvia) o, se ritiene di avere gli elementi necessari, può egualmente decidere per l'omologa o per il rigetto.
Zucchetti Sg Srl
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